Terza lezione
27 Gennaio 2019FACTORING AND FORFAITING
27 Gennaio 2019 Il nuovo regolamento
Il tirocinante o stagista è un “ospite”in azienda e tutti gli obblighi burocratico-amministrativi sono a carico dell’ente formatore. Le norme che disciplinano i tirocini formativi sono contenute nel regolamento varato dal ministero del Lavoro con il decreto del 25 marzo 98 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 98 n. 108). Il regolamento fissa criteri che permettono all’impresa di utilizzare lo stagista senza vedersi contestare un mascheramento di un rapporto di lavoro subordinato. Il tirocinio infatti non è un rapporto di lavoro, ma un modo per agevolare le scelte professionali dei giovani, attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Collegamento scuola-impresa
La nuova disciplina, attesissima da aziende ed enti di formazione, dà più linearità e trasparenza a uno strumento che favorisce la formazione dei giovani direttamente in azienda. Realizza, insomma, quel collegamento che molti giudicano troppo carente tra mondo dell’università, e della scuola in generale, e mondo del lavoro. Oltre a essere, per molti giovani, un’occasione per trovare poi un impiego. Uno strumento, quindi, sia di formazione più spinta, sia di flessibilità, visto che facilita l’ingresso in azienda.
Rapporto stagista-impresa
I punti fondamentali della normativa a cui devono adeguare imprese ed enti di formazione riguarda innanzitutto il rapporto tra stagista e impresa. Il fatto di aver posto a carico del soggetto promotore di formazione l’onere dell’assicurazione Inail rende evidente che il rapporto del tirocinante con l’impresa è quello di un ospite. La novità, inserita dal pacchetto Treu nella Legge 196/97 viene naturalmente ricalcata nel regolamento.
Più soggetti promotori
Altra novità importante è il fatto di aver esteso la platea dei soggetti promotori anche a istituzioni privati senza fini di lucro. Sarà la Regione, tramite autorizzazione, a dare il via libera anche a questi nuovi soggetti.
Anche laver previsto una proporzione tra numero di stagisti presenti in azienda e numero di addetti totali è una novità della normativa che accentua il carattere formativo del tirocinio.
Dalla parte dei disoccupati
Una conferma importante, poi, arriva sul fronte dei disoccupati: anche loro, insieme agli inoccupati potranno essere utenti di stage. In questo caso saranno le Agenzie per l’impiego e gli uffici del Lavoro a doversi attivare.
Un occhio attento è dedicato al Mezzogiorno. Si cerca infatti di favorire il contatto tra giovani del Sud e imprese del Centro e del Nord riconoscendo il rimborso totale o parziale delle spese sostenute dall’impresa per il vitto e lalloggio dello stagista.
Per il resto il regolamento fissa il numero massimo dei tirocinanti in rapporto al numero degli addetti dell’impresa. Individua, poi, i soggetti promotori e definisce i tempi massimi di durata dello stage: 12 mesi per gli studenti universitari, 6 mesi per gli inoccupati, disoccupati inclusi gli iscritti nelle liste di mobilità, quattro mesi per gli studenti delle scuole secondarie e 24 per i portatori dhandicap.
Infine, viene stabilito a carico dell’ente promotore il pagamento dell’assicurazione Inail e viene stabilito che l’impresa debba avere in azienda un tutor che segua i tirocinanti.
Gli ultimi articoli poi rinviano a provvedimenti successivi per la definizione dei rimborsi degli oneri finanziari connessi allo stage. L’ultimo articolo della Legge 196/97 abroga le disposizioni precedenti.
I vantaggi
- Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro
- Viene estesa la platea dei soggetti promotori anche agli enti privati senza fini di lucro
- Gli oneri burocratici sono a carico dei soggetti promotori
- Vengono inseriti tra gli utenti anche i disoccupati e gli inoccupati e le Agenzie per la promozione dell’impiego e gli Uffici del Lavoro come soggetti promotori per facilitare l’ingresso in azienda di chi non ha lavoro.
Doveri e obblighi dei tirocinanti
Il tirocinante è un ospite e come tale deve adeguarsi alle regole dell’azienda che lo accoglie. Nella Legge 196/97, il ministero del Lavoro ha precisato tra l’altro quali sono i doveri e gli obblighi dello stagista. Per quanto possa sembrare ovvio, il giovane è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento. Deve seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altro. Il tirocinante deve inoltre rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Per tranquillità dell’azienda, la circolare precisa che lo stagista è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati, le informazioni o le conoscenze sui processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Imprese e stagisti
Innanzitutto va chiarito che i rapporti che sinstaurano tra soggetti ospitanti (imprese) e stagisti non costituiscono rapporto di lavoro. Gli stagisti ospitati possono essere:
-
un tirocinante se gli addetti non sono più di cinque
-
due tirocinanti contemporaneamente se il numero di addetti a tempo indeterminato è tra i 6 e i 19
-
un 10% di tirocinanti se i dipendenti sono più di venti
Enti promotori
Agli enti promotori possono dare un contributo gli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che possono fare delle proposte agli enti promotori.
La novità riguarda il fatto di aver esteso anche agli istituti formativi privati non aventi scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione.
Gli enti promotori individuati dal regolamento sono:
-
Università
-
Provveditorati agli studi
-
Scuole statali
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Scuole private parificate
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Centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati
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Comunità terapeutiche e cooperative sociali
-
Servizi di inserimento lavorativo per disabili;
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Agenzie regionali per l’impiego
-
Direzioni provinciali del lavoro
-
Istituzioni formative private, senza fini di lucro
Sui soggetti promotori ricade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento che deve contenere le modalità di attuazione dello stage e soprattutto collocare l’esperienza del tirocinio all’interno del percorso formativo dello stagista. Nell’elaborazione di questo progetto i soggetti promotori godono di un’ampia discrezionalità: ricercano autonomamente le posizioni di lavoro idonee al perseguimento delle finalità del tirocinio; scelgono il momento più opportuno, nel corso delliter formativo, in cui far svolgere lo stage; stabiliscono anche la durata del tirocinio, naturalmente nei limiti concessi dalla legge; infine, individuano le fasi propedeutiche al tirocinio, ossia incontri con il personale dell’azienda o visite guidate negli ambienti di lavoro.
I rapporti tra soggetti promotori e azienda ospitante sono regolati da apposite convenzioni che descrivono gli aspetti fondamentali del tirocinio.
OBBLIGHI A CARICO:
per i soggetti promotori il regolamento impone l’onere dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con lInail. E qui una delle principali novità del regolamento visto che la normativa precedente poneva questobbligo a carico dei datori di lavoro.
Lo stagista o tirocinante
Contrariamente a quanto previsto dai decreti-legge non convertiti, l articolo 18 della legge 196/97 non identifica con precisione i possibili utenti dello strumento-tirocinio limitandosi a mettere un solo vincolo. Possono infatti essere soggetti di tirocinio solo coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico. Il tenore della norma consente comunque di individuare i potenziali stagisti, anche se a maglie larghe. Si tratta innanzitutto di giovani coinvolti nel circuito scolastico, università e sistema di formazione professionale.
Sono quindi gli studenti , ma anche i qualificati , diplomati e laureati . Sono però da considerare potenziali utenti anche i soggetti in cerca di occupazione (disoccupati o inoccupati ). In questo caso viste le evidenti finalità di contatto con il mondo del lavoro, lo stage dovrebbe essere promosso solo dai centri di formazione, dalle Agenzie regionali per l’impiego, dagli Uffici provinciali del ministero del Lavoro, dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative sociali.
Stagisti del Sud e imprese del Nord
Le imprese del Centro e del Nord che ospitano in stage giovani del Mezzogiorno possono ottenere il rimborso degli oneri relativi alla realizzazione del tirocinio, incluse le spese per il vitto e lalloggio. La disposizione introdotta dall’articolo 18 della 196/97 trova conferma nel regolamento che rimanda ad appositi decreti del ministero del Lavoro la descrizione delle modalità per i rimborsi.
Tempi
La durata massima del tirocinio è:
- 4 mesi per studenti della scuola secondaria
- 6 mesi per disoccupati o inoccupati compresi quelli iscritti alle liste di mobilità
- 6 mesi per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea
- 12 mesi per studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari
- 12 mesi per persone svantaggiate
- 24 mesi per i portatori di handicap.
I tutor
Questa figura deve essere individuata dai soggetti promotori e dalle aziende. Il ruolo del tutor è quello del responsabile didattico-organizzativo delle attività e i soggetti che ospitano gli stagisti indicano il responsabile aziendale per l’inserimento del tirocinante nelle attività formativo-professionali. In questo articolo si chiarisce poi anche la funzione e le caratteristiche della convenzione stipulata tra soggetto promotore e azienda.
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