Enzo Jannacci
27 Gennaio 2019Legge privacy
27 Gennaio 2019Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l’articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l’articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l’articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella
Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29
maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera
per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20
novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e
sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla
qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e
alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e
della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e
all’inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone
che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità
dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e
tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che
regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della
scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal
regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle
scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di
scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione
della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro
richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono
essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le
attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche
curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita
degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce
iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla
realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a
tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del
diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di
istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio
del diritto di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del
diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della
scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di
cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del
legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei
docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto,
anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi
di cui all’art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari
e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della
scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri
elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della
comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative
sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo
i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all’interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente,
la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell’altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della
comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per
periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica.
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per
l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella
comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi,
anche in corso d’anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1.Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma7, e per i relativi
ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 328, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è
ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e
da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del
quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti
della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del
presente regolamento.
4. Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva
sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento,
anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo
parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria
superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e
da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da
una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell’Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli
studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni
vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti
nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola
istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione.
3. E’ abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica