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27 Maggio 2012
Pubblichiamo qui sotto l’articolo di Orizzonte Scuola che riporta la sentenza del TAR del Friuli che rigetta il ricorso di alcuni esclusi dalla prova orale, revocando la sospensiva precedentemente concessa, e obbligando i ricorrenti a “rifondere le spese e competenze del giudizio in favore dell’amministrazione e dei controinteressata costituiti liquidandole in complessivi ? 3000,00 + IVA e CPA in favore di ciascuna parte” . Dal momento che le parti interessate sono due (amministrazione e controinterssati) e i ricorrenti quindici, si presume che si tratti di circa 400 euro più IVA e CPA (Cassa Avvocati) per ogni ricorrente.
Orizzonte Scuola – 26 maggio 2012
red L’Avv. Giuseppe Sbisà ci informa che nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il Tar per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha rigettato il ricorso di 15 docenti non ammessi alla prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici. Le motivazioni.
red L’Avv. Giuseppe Sbisà ci informa che nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il Tar per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha rigettato il ricorso di 15 docenti non ammessi alla prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici. Le motivazioni.
Le motivazioni dei ricorrenti:
1) “Viol’azione dell’art. 10 DPR 140/2008 richiamato dall’art. 7 del D.D.G. MIUR 13.7.2011 e dall’art. 7 D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011” i ricorrenti sostengono che il commissario prof. Gian Paolo Dolso, docente di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Trieste nel corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per l’impresa, le organizzazioni pubbliche e il lavoro e in Giurisprudenza non potrebbe ritenersi esperto «di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale…» siccome previsto dall’art. 10 in epigrafe.
1) “Viol’azione dell’art. 10 DPR 140/2008 richiamato dall’art. 7 del D.D.G. MIUR 13.7.2011 e dall’art. 7 D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011” i ricorrenti sostengono che il commissario prof. Gian Paolo Dolso, docente di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Trieste nel corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per l’impresa, le organizzazioni pubbliche e il lavoro e in Giurisprudenza non potrebbe ritenersi esperto «di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale…» siccome previsto dall’art. 10 in epigrafe.
2) la formulazione del quesito per la seconda prova scritta ” si incentra sulla asserita violazione del bando perché la seconda prova scritta ( nella quale i ricorrenti hanno comunque conseguito un voto insufficiente) non sarebbe consistita nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica ma in un tema di carattere generale.
3) mancanza di criteri di valutazione delle prove scritte sufficientemente dettagliati, stringenti e puntuali, con la conseguenza che il giudizio della commissione risulterebbe viziato da difetto di motivazione.
4) la correzione dei temi sarebbe avvenuta in un tempo eccessivamente ristretto e quindi sarebbe stata frettolosa e superficiale, affermando al riguardo che la media per compito sarebbe stata di 10 minuti.
5) violazione del principio cardine dell’anonimato” perché dei candidati, che poi sono stati ammessi agli orali, sono stati invitati a non continuare ad usare penne rosse onde non rendere i propri compiti riconoscibili.
Le decisioni del TAR
1) La prima censura è sicuramente infondata, perché il Collegio ritiene incontestabile che chi si occupa a livello accademico di una materia che comprende la disciplina organizzativa delle più complesse organizzazioni pubbliche presenti nella nostra organizzazione statale non può non ritenersi esperto di organizzazioni pubbliche; infatti la norma non va interpretata nel senso di richiedere necessariamente una concreta esperienza in tale ambito ma unicamente una approfondita conoscenza delle metodiche di funzionamento di tali organizzazioni.( TAR Palermo, sez. II, 12.2.2009, n. 325, TAR Palermo, sez. II, 14.7.2008, n. 1042, TAR Lazio Roma, III bis, 12.1.2007, n. 149).
2) A prescindere dall’indubbia inammissibilità della seconda censura per carenza di interesse, derivante dal fatto che tutti i ricorrenti non hanno conseguito una votazione sufficiente neppure nella prima prova scritta e che l’ art. 10, comma 1, del bando del concorso dd. 14.7.2011 prevede l’ammissione alla prova orale solo per coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta, il Collegio ne rileva comunque l’infondatezza.
3) Appare ictu oculi evidente che si tratta di parametri di correzione che, oltre a corrispondere al minimo che si potesse pretendere in un tema di concorso per dirigenti, sono di applicazione ed interpretazione pressoché automatica. E’ infatti indisputabile che un tema che non centra l’argomento della traccia – ancorché forbitamente redatto – non può essere ritenuto sufficiente, alla stessa stregua di un tema pertinente alla traccia ma redatto in un italiano traballante.
Anche la censurata mancanza di sottolineature o segni grafici sugli elaborati risulta del tutto irrilevante, perché nessuna norma impone alla Commissione di apporre annotazioni o segni di correzione sugli elaborati (TAR L’Aquila, sez. I, 12.1.2012, n. 25) dato che «la commissione giudicatrice non svolge un’attività scolastica di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia; sicché, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione sia per la correzione che in sede di
giudizio» (TAR Salerno, sez. I, 14.11.2011, n. 1669; nello stesso senso vedi anche C.d.S., sez. IV, 12.4.2011, n. 1612).
Anche la censurata mancanza di sottolineature o segni grafici sugli elaborati risulta del tutto irrilevante, perché nessuna norma impone alla Commissione di apporre annotazioni o segni di correzione sugli elaborati (TAR L’Aquila, sez. I, 12.1.2012, n. 25) dato che «la commissione giudicatrice non svolge un’attività scolastica di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia; sicché, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione sia per la correzione che in sede di
giudizio» (TAR Salerno, sez. I, 14.11.2011, n. 1669; nello stesso senso vedi anche C.d.S., sez. IV, 12.4.2011, n. 1612).
4) è del tutto privo di giuridico pregio, dal momento che «Nei ricorsi proposti avverso gli esiti delle procedure concorsuali è inammissibile la censura volta a denunciare i tempi medi impiegati dalla competente commissione per l’esame degli elaborati scritti, atteso che non è possibile stabilire quali e quanti candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione, visto che la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati ed alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo» ( giurisprudenza costante v. da ultimo: C.d.S., sez. IV, 23.2.2012, n. 970, come pure T.A.R. Salerno Campania sez. I 18.2. 2012, n. 282).
5) Il quinto e ultimo motivo è palesemente inammissibile, dal momento che comunque le circostanze riportate, anche ove avessero condotto a rendere riconoscili alcuni elaborati di candidati ammessi – del che comunque non forniscono alcuna prova, nemmeno indiziaria, – non assumerebbero comunque alcun rilievo rispetto alla posizione dei ricorrenti che lamentano la propria mancata ammissione alle prove orali e non trarrebbero – in quanto già esclusi dalle stesse- alcun beneficio dalla esclusione di qualcun altro.
Ricordiamo che solo qualche giorno prima, il 24 aprile 2012, gli stessi docenti erano stati riammessi in via urgente e provvisoria a sostenere la prova orale, salvo conferma del provvedimento di ammissione da parte del Collegio giudicante.
Leggi qui la sentenza del TAR Friuli
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