Domande e risposte ai colloqui Orali
27 Gennaio 2019Rete di scuole contro l’abbandono scolastico
27 Gennaio 2019Sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Molise del 10 maggio 2012
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2012, proposto da:
Aldo Fiore, Giampaolo Sellitto, Stefano Biello, Riccardo Lancini, Giordana Marchetti, Carla Tammaro, Rita Gianfrancesco, Luisa Infante, Antonello Venditti, Lino Fulvio, Katia Civico, Anna Paolella, Marilena Montaquila, Luigi Vitullo, Filomena Giordano, Loredana Mammarella, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso Vincenzo Iacovino, in Campobasso, via Berlinguer, n. 1,
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t., Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, n. 124,
nei confronti di
Umberto Di Lallo, Maria Luisa Forte, Carla Quaranta, Marialuisa Forte, Umberto Di Lallo, controinteressati, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Ruta, con domicilio eletto presso Giuseppe Ruta, in Campobasso, corso Vittorio Emanuele, n. 23,
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del Decreto del Direttore Generale dell’USR Molise prot. 7419 del 30.09.2011 di nomina della Commissione esaminatrice del “Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”;
– di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, in particolare: verbale n. 1 del 06.10.2011; verbale n. 2 del 26.10.2011; verbale n. 3 del 17.11.2011; verbale n. 4 del 01.12.2011; verbale n. 5 del 14.12.2011; verbale n. 6 del 14.12.2011; verbale n. 7 del 15.12.2011; verbale n. 8 del 15.12.2011; verbale n. 9 del 19.01.2012; verbale n. 10 del 26.01.2012; verbale n. 11 del 22.02.2012; verbale n. 12 del 23.02.2012; verbale n. 13 del 27.02.2012; verbale n. 14 del 13.03.2012;
– dell’eventuale provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui si procedeva all’approvazione di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e della graduatoria finale con l’elenco degli ammessi alla prova orale di estremi sconosciuti;
– del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. 1586 del 15.03.2012 con cui si procedeva alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale;
– di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, nonché dei controinteressati Carla Quaranta, Marialuisa Forte, Umberto Di Lallo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, nella procedura concorsuale > – stando a una prima delibazione – si evidenziano tal’une delle irregolarità segnalate nel ricorso, essendo peraltro provato che uno dei membri della commissione d’esame ha ricoperto incarichi sindacali, incorrendo in una causa di incompatibilità che travolge la legittimità degli atti e della procedura;
Ritenuto che sussistono i presupposti della misura cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti e per l’effetto:
a)sospende l’efficacia degli atti impugnati;
b)fissa l’Udienza Pubblica del 22 novembre 2012, per la discussione del merito.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore