Enzo Jannacci
27 Gennaio 2019Legge privacy
27 Gennaio 2019Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado.
(Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121, così come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo
ad emanare un testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella
universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre
1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente decreto-legislativo:
1. 1. E’ approvato l’unito testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente.
PARTE I
Norme generali
Art. 1.
Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è
garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena
formazione della personalità degli alunni.
3. E’ garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.
Art. 2.
Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio.
1. L’azione di promozione di cui all’articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.
Art. 3.
Comunità scolastica.
1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità
proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il
carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di
istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.
2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà provveduto al riordinamento degli
organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 4.
Comunità Europea.
1. L’ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità Europea, per
quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione
tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto
previsto dall’articolo 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dall’articolo G. n. 36 del trattato
sull’Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470 è riconosciuto il diritto di soggiorno nel
territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un istituto per
conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.
TITOLO I
Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo I
Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione I
Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 5. (1)
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe.
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole primarie e il consiglio di
classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso
nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola
elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di
interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5, sono contitolari
delle classi interessate.
1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno
titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e
finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti
di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l’altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal
consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti
interessati
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe.
a) nella scuola materna e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due
rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell’obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già
parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di
lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che
coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali
e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e
scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro
del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al
consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale
degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal
preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario
delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad
iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli
articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
[9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all’art. 19 lettera d) del R.D. 4 maggio 1925, n. 653,
rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo]
[10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che
decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a
cui appartiene l’alunno]
[11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell’articolo 19 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto
competente ai sensi dell’articolo 10, comma 11]
(1) Articolo così modificato dalla Legge 3 maggio 1999, n. 124 e dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 6.
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalità.
1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell’orientamento
partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso
gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonché presso le altre istituzioni statali o
convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori
portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà e presso le altre scuole indicate nell’articolo 324, limitatamente
alle sezioni o classi a cui è diretta l’attività dei predetti specialisti.
Art. 7.
Collegio dei docenti.
1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto,
ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno
che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi
di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola
aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la
programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’àmbito degli ordinamenti della scuola stabiliti
dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento
interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione
ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche,
tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in
due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento
dell’attività scolastica;
e) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità
finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276
e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino
a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o
col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di
cui all’articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all’istruzione ed educazione di minori portatori di handicap
anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge
due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani
emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare
comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare
del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua
competenza.
3. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli
di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o
il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque,
almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a
norma del precedente comma 2, lettera h).
Art. 8.
Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva.
1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei
genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è
costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla
popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti
eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed
al secondo comma, lettera b), dell’articolo 10.
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o
nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli
studenti, ove previsti, dagli studenti dell’istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima
votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il
preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell’istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge
anche funzioni di segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è
chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso
del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive
liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio
stesso.
Art. 9.
Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità.
1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all’articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell’ente gestore e
il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.
2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, sociopsico-
pedagogico e dell’orientamento nel circolo o istituto.
Art. 10.
Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.
1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per
quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell’istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di
interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la
programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il
funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni
durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del
pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli
audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con
particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi
di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di
intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione
ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni
ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere
sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento
dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al
consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o
di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all’ultimo
comma dell’articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che
decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a
cui appartiene l’alunno.
Art. 11.
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali
membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure
più di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all’articolo 448 ha luogo su richiesta dell’interessato previa relazione del direttore
didattico o del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal
caso, non partecipa l’interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di
anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.
Sezione II
Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12.
Diritto di assemblea.
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno
diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Art. 13.
Assemblee studentesche.
1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica
per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli
studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblea
di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di
lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno
della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni,
subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in
numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici
e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione
deve essere autorizzata dal consiglio d’istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di
ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono
assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art. 14.
Funzionamento delle assemblee studentesche.
1. L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al
consiglio di istituto.
2. L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta
del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio democratico
dei diritti dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di
ordinato svolgimento dell’assemblea.
Art. 15.
Assemblee dei genitori.
1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei
genitori del circolo o dell’istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse
debbono essere concordati di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei
consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l’assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente
dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento
genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a
1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la
convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto
anche l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni.
6. L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al
consiglio di circolo o di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto può articolarsi in
assemblee di classi parallele.
8. All’assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il
preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell’istituto.
Capo II
Organi collegiali a livello distrettuale
Art. 16.
Istituzione e fini del distretto scolastico.
1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli organi dell’amministrazione scolastica periferica
competenti, i cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di «distretti scolastici». I
decreti dovranno indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni.
2. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici in modo che,
di regola, essa coincida con gli ambiti territoriali dei distretti previsti dall’articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 quali articolazioni dell’unità sanitaria locale.
3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze sociali alla vita e alla
gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli.
4. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attività connesse e per
la loro realizzazione, con l’obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della
comunità locale e del migliore funzionamento dei servizi scolastici.
5. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio
funzionamento.
Art. 17.
Determinazione dei distretti.
1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti criteri:
a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un àmbito territoriale subprovinciale e ad una popolazione non
superiore a 100.000 abitanti. Può estendersi fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto
scolastico può avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un distretto potranno far parte comuni
limitrofi anche se facenti parte di diversa provincia. Nell’àmbito dei distretti scolastici dovrà, di regola, essere
assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e
dei conservatori di musica;
b) nella delimitazione dell’area del distretto, si fa riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della
zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con
particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della
espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico;
c) si deve evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti
per l’istituzione nello stesso comune di più distretti.
Art. 18.
Organi del distretto.
1. L’organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale.
2. Esso è composto come segue:
a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali
compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in
modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;
c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate,
e legalmente riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime
scuole;
d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;
f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative di interessi generali, di cui 1 designato
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal consiglio
provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali, i quali per gli scopi perseguiti e i risultati
ottenuti siano ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola;
h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e
legalmente riconosciuti compresi nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora
esistenti;
i) tre rappresentanti dell’amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del
proprio seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti
vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza,
che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del
proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;
l) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole
statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.
3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte 7 rappresentanti del comune, di cui 2 riservati alla
minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto.
4. Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a 11, di cui 2
riservati alla minoranza.
5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi nell’àmbito del distretto provvedono ad
eleggere ciascuno 3 consiglieri, di cui 1 riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti
comunali del consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.
6. Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati
alla minoranza.
7. Qualora nell’àmbito del distretto non esistano scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti previsti
per i rappresentanti di cui al comma 2, lettera c) vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la
riserva di cui alla lettera d) ultima parte.
8. Il consiglio elegge nel proprio àmbito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si
raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
9. Il consiglio può eleggere nel proprio àmbito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio
scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso.
10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto.
11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce,
altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g), nonché l’elezione dei rappresentanti dei comuni sono
richieste dal provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati all’atto in cui vengono indette le elezioni
dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2. La richiesta deve indicare la data nella quale si
svolgeranno tali elezioni.
13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di
comune interesse con i comuni, la provincia e la regione a cui appartiene il territorio del distretto, nonché con gli
organi dell’amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio
distrettuale.
14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia possono riunirsi per
esaminare i problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali,
provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell’amministrazione scolastica periferica.
15. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa l’ordine del giorno e cura l’esecuzione
delle delibere del consiglio stesso.
16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.
Art. 19.
Funzioni del consiglio scolastico distrettuale.
1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali
fissate dal Ministro della pubblica istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua, alla quale
possono essere invitati tre membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi
competenti delle istituzioni scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti locali,
nell’àmbito delle rispettive competenze, un programma per l’anno scolastico successivo attinente:
a) allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;
b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa;
c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica;
d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente;
e) al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni;
f) ad attività di sperimentazione;
g) all’integrazione specialistica, al servizio socio-psico-pedagogico e a forme particolari di sostegno per gli alunni
portatori di handicap nella scuole di ogni ordine e grado.
2. In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche
proposte agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative.
3. Il consiglio scolastico distrettuale predispone altresì un programma per assicurare la necessaria integrazione
specialistica e i servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti che adempiono l’obbligo scolastico nelle scuole speciali o
nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole primarie e medie.
4. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell’uso delle attrezzature della
scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività della scuola e l’organizzazione dei
servizi necessari.
5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte:
al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, per tutto ciò che attiene
all’istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle istituzioni scolastiche, nonché all’organizzazione e allo
sviluppo dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente
integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione
delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;
al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola,
fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso;
al Ministro della pubblica istruzione, per l’inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore
conoscenza delle realtà locali.
6. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla
regione o dagli enti locali, parere che è obbligatorio quando si tratti di interventi attinenti al programma elaborato ai
sensi del comma 1 ma in esso non previsti.
7. Il consiglio scolastico distrettuale provvede ai compiti di assistenza scolastica che siano affidati o delegati al
distretto dalla regione o dagli enti locali, avendo di mira il coordinamento e l’integrazione delle attività assistenziali
svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo studio.
8. Il consiglio scolastico distrettuale promuove altresì iniziative di orientamento scolastico.
9. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 le regioni si avvalgono dei consigli scolastici
distrettuali per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e
per l’attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti scolastici.
10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sull’attività svolta e sui risultati raggiunti
e la invia al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
11. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché
in ordine all’impiego dei mezzi finanziari.
12. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua
competenza.
13. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma
11, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché l’impiego dei mezzi finanziari.
Capo III
Organi collegiali a livello provinciale
Art. 20.
Consiglio scolastico provinciale.
1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell’àmbito della sua competenza le scuole materne, elementari, medie
e secondarie superiori della provincia.
2. Il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico provinciale è determinato come segue:
a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle
scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1 sia rispettivamente non superiore
a 100.000, compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;
b) in proporzione al numero delle unità scolastiche delle scuole di cui alla precedente lettera a) comprese nella
provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero delle unità scolastiche sia rispettivamente non superiore a 100,
compreso fra 101 e 300, superiore a 300;
c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente
lettera a) e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi
quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000, compreso fra 10.001 e 30.000,
superiore a 30.000;
d) 6 altri componenti.
3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:
a) il provveditore agli studi;
b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1,
eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali
indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
d) i rappresentanti del personale degli uffici dell’amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia, eletti
dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici;
e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
indicate nel comma 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;
g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della
provincia in cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili, uno è riservato alla minoranza;
h) l’assessore alla pubblica istruzione dell’amministrazione provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere
provinciale;
i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige;
l) i rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro di cui al comma 7.
4. La metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali
indicate nel comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel
comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90 per cento e del 10 per cento. I seggi sono ripartiti fra i docenti
dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unità
non inferiori a cinque decimi si arrotondano all’unità successiva.
5. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di cui alle lettere a), g), h), ed i)
del comma 3, è attribuito secondo le seguenti proporzioni:
a) il 20 per cento ai rappresentanti eletti del personale direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la
presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore;
b) il 10 per cento ai rappresentanti eletti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle
scuole statali;
c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti del personale degli uffici dell’amministrazione scolastica periferica funzionanti
nella provincia;
d) il 5 per cento dei rappresentanti del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
comprese nella provincia;
e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non
statali;
f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro.
6. Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano
all’unità successiva; è comunque fatta salva la riserva di almeno il 50 per cento dei seggi a favore del personale
docente.
7. I seggi di cui alla lettera f) del comma 5 sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione del 60 per
cento a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più rappresentative
che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20 per cento a rappresentanti dei lavoratori
autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del
20 per cento a rappresentanti del mondo dell’economia, designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (14).
8. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce
altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma 3 hanno luogo secondo le
modalità di cui all’articolo 31.
Art. 21.
Organi del consiglio scolastico provinciale.
1. Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale
docente appartenente ai ruoli provinciali con esclusione del personale docente appartenente ai ruoli della scuola
secondaria superiore.
2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti
anche due vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il presidente e il
vice presidente sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.
3. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del
consiglio stesso.
4. La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal provveditore agli studi, che ne è presidente; gli otto membri
sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti.
5. Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna, della scuola primaria
e della scuola media. Ciascun consiglio è formato da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell’àmbito
del consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno
supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale
docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio di disciplina non sia
possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti sono
designati dal consiglio scolastico provinciale che li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.
6. I consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli studi.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta in servizio
nell’ufficio scolastico provinciale.
Art. 22.
Funzioni del consiglio scolastico provinciale.
1. Il consiglio scolastico provinciale:
a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione
territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli
scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del
provveditore agli studi;
b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina
scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;
c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti;
d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di
adempimento dell’obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione permanente;
e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;
f) determina i criteri generali per l’utilizzazione, al di fuori dell’orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle
scuole ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine al piano di utilizzazione degli edifici e locali scolastici
disponibili;
g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal
servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;
h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d’ufficio del personale docente della scuola
materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;
i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di
funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;
l) formula annualmente una relazione sull’andamento generale dell’attività scolastica e dei servizi scolastici della
provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e
dell’amministrazione scolastica periferica;
m) esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli studi al fine di favorire la realizzazione del nuovo
ordinamento della scuola primaria e di garantire la necessaria disponibilità di organico;
n) esercita le competenze previste dall’articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 in ordine all’organizzazione dei corsi di studio per i docenti sull’educazione sanitaria
e sui danni derivanti ai giovani dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel
suo insieme;
o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle commissioni giudicatrici di concorsi come previsto
dall’articolo 404, comma 4;
p) predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti come previsto dall’articolo
323, comma 4;
q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi proposti contro le decisioni in materia disciplinare degli
alunni, adottate dai consigli di classe e dalla giunta esecutiva degli istituti;
r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza in merito alla organizzazione e al funzionamento
della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi
ritenga di sottoporgli;
s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua
competenza.
2. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con
regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti
dell’esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.
3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l’ordine del giorno e cura l’esecuzione
delle delibere del consiglio stesso.
4. I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale docente della scuola
materna, elementare e media.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente il
consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola a cui appartiene il personale
interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.
Capo IV
Organi collegiali a livello nazionale
Art. 23.
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416 , sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni
quarta e quinta del consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il
consiglio di disciplina di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477 .
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel
comma successivo.
3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa
l’università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per
la scuola primaria, 14 per la scuola media, 11 per gli istituti di istruzione secondaria superiore, 3 per le scuole di
istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane all’estero;
b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal
Ministro della pubblica istruzione;
c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di istituto di istruzione secondaria superiore e 1 di scuole
di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal
Ministro della pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti
dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;
h) 5 rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
i) 2 rappresentanti del personale dell’amministrazione centrale e dell’amministrazione scolastica periferica, di cui uno
appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;
m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di
lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo
personale in servizio nelle predette scuole.
4. Il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, ai sensi dell’articolo 9 del testo
unificato del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , quando è chiamato ad esprimere il
parere sul progetto della Provincia di modifica dei programmi di insegnamento e di esame.
5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non
sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì
ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell’ufficio di presidenza e nei consigli per
il contenzioso può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.
8. Il relativo periodo è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate
con le modalità di cui al successivo articolo 31.
10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le
modalità di cui al successivo articolo 31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.
Art. 24.
Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio elegge
nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione non si
raggiunga la predetta maggioranza, il vicepresidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2. Il Consiglio nazionale elegge altresì:
a) l’ufficio di presidenza;
b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;
c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;
d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria
superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali.
3. L’ufficio di presidenza è costituito da 7 consiglieri eletti dal consiglio nel suo seno.
4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico è formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati
dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto personale eletti nel
consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di disciplina.
5. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado è formato da 5
rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualità di membri effettivi e da 5 membri
supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui
alle lettere d) ed e) del comma 3 dell’articolo 23.
6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria
superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali è formato da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti
eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza
di un rappresentante dell’istruzione artistica in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di supplente.
7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.
8. Il presidente del consiglio di disciplina è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal membro effettivo più
anziano di età di ciascun consiglio.
9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del successivo articolo 25 elegge, nel suo seno, un
consiglio per il contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con
funzione di presidente.
10. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale
dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente e 5 funzionari dell’amministrazione della
pubblica istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le funzioni di segretario degli organi previsti
nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria.
11. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero
del personale delle altre qualifiche necessario per il funzionamento degli uffici.
Art. 25.
Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:
a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell’amministrazione scolastica, una valutazione analitica
dell’andamento generale dell’attività scolastica e dei relativi servizi;
b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione
sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati, propone al Ministro della pubblica istruzione sei nominativi per la
scelta dei tre componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed
aggiornamento educativi e del consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;
c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e
normativa attinente alla pubblica istruzione;
d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla
riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del
personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale
dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi di
incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla funzione direttiva;
e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d’ufficio del personale direttivo e del personale docente di ruolo degli
istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, per accertata situazione di
incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;
f) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di
concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli articoli 404, 416, 419, 422, 425 e 427 in materia di
utilizzazioni di cui all’articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e 471 in materia di titoli
valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia di concorsi e conferimento
delle supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581;
g) esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e seguenti in ordine all’ordinamento della scuola primaria;
h) esprime il parere obbligatorio previsto dall’articolo 74, in materia di calendario scolastico;
i) esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall’articolo 391 in ordine al riconoscimento del diploma di
baccellierato internazionale;
l) esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di
riconversione professionale del personale docente della scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai
sensi dell’articolo 473;
m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica istruzione in materia di titoli valutabili e relativo punteggio
per gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti,
nell’accademia nazionale di danza e nell’accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e
della recitazione, e in materia di criteri per la formazione della commissione centrale competente per la decisione dei
ricorsi;
n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua
competenza;
o) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica istruzione ritenga sottoporgli.
2. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e
didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il parere è obbligatorio.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi
rispettivamente alla scuola materna, alla scuola primaria, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli
istituti di istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere verticale per materie e problemi specifici relativi a
due o più degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale. Il comitato relativo agli istituti
di istruzione artistica è competente anche nelle materie concernenti i licei artistici e gli istituti d’arte.
4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano
a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d’Aosta, quando si trattino
argomenti concernenti tali scuole.
5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio stesso, ne dispone la
convocazione e può presiedere i comitati previsti dal comma 3.
6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
7. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una
sanzione superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di
ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie superiori.
8. I consigli per il contenzioso, nell’àmbito delle rispettive competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti
al Ministro della pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresì
pareri sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo
Capo V
Autonomia amministrativa e vigilanza
Art. 26. (1)
[Circoli didattici ed istituti scolastici.
1. I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese
di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati.
2. Gli istituti di istruzione tecnica e professionale e gli istituti d’arte sono riconosciuti come enti dotati di personalità
giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione
che si esercita secondo le norme del presente capo.
3. Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sarà attribuita personalità giuridica ed autonomia organizzativa,
finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i
decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , per l’attuazione
dell’autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali della scuola. Con le stesse modalità, le forme di
autonomia saranno ridefinite anche per gli istituti già dotati di personalità giuridica.
4. In attesa che siano determinate le modalità di cui al comma 3 si applicano le disposizioni recate dagli articoli
seguenti]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 27. (1)
Autonomia amministrativa.
1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento
amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.
2. L’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio
scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.
[3. I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al comma 1
sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola
o istituto nonché delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attività, dai competenti
provveditori agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal Ministero della
pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione artistica dotati di personalità giuridica le
aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei
singoli istituti, gli eventuali contributi messi a disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso.
4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono essere emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa
del conto, nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilità generale dello
Stato. Il controllo sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della
Corte dei Conti competenti per territorio.
5. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, educative e dei distretti scolastici è affidato all’Ente poste italiane,
che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di
cassa, anche ai fini della graduale attuazione del predetto sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare
tra l’Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.
6. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta
esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa e dal
segretario]
7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del
consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.
[8. Per le assegnazioni di contributi per le attività di aggiornamento e di fondi per l’acquisto dell’arredamento scolastico
si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 283 e 97]
9. A decorrere dall’anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell’articolo 27,
comma 4.
[10. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla
base della consistenza provinciale del personale.
11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle
assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione
decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ,
e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed
educative l’80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a
imprevedibili sopravvenute esigenze]
12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i
consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e
nell’esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell’àmbito dell’autonomia scolastica, in
base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma
possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
[14. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , saranno stabilite le istruzioni necessarie per la
formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per i relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro
della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.
15. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni, ad ogni altra istituzione avente finalità di educazione,
ovvero di assistenza scolastica, l’autorizzazione per l’acquisto dei beni immobili, per l’accettazione di donazioni, eredità
o legati è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l’ente, su proposta del provveditore agli
studi, osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.
16. Ai fini dell’autorizzazione all’accettazione di liberalità disposte con atti mortis causa, il prefetto della provincia dà
comunicazione delle relative disposizioni ai successibili ex lege mediante avviso ad apponendum da pubblicarsi nelle
forme prescritte dall’articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
17. Resta attribuita all’autorità governativa centrale la competenza ad autorizzare l’accettazione di donazioni, eredità o
legati disposti in favore di persone giuridiche con l’obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di
fondazioni.
18. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l’autorizzazione per l’acquisto, a titolo oneroso, di beni
immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per l’accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni
immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l’accertamento del valore è effettuato attraverso apposite
relazioni di stima del competente ufficio tecnico erariale.
19. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri istituti ed enti sono approvati dal
provveditore agli studi.
20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al comma 15 devono essere pubblicati in sunto, a cura del
Ministero della pubblica istruzione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica]
(1) Articolo così modificato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 28. (1)
Vigilanza.
[1. Il provveditore agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di
cui all’articolo 26.
2. Il provveditore agli studi procede all’approvazione dei bilanci preventivi sentita la giunta esecutiva del consiglio
scolastico provinciale.
3. Il provveditore agli studi procede all’approvazione dei conti consuntivi su parere di una commissione formata da due
funzionari della carriera dirigenziale o di qualifica funzionale non inferiore alla settima appartenenti uno all’ufficio
scolastico provinciale e l’altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonché da un rappresentante dei
genitori degli allievi, membro del consiglio scolastico provinciale preferibilmente esperto in materia amministrativocontabile.
4. La commissione di cui al comma 3 ha facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l’espletamento dei
propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti,
apposite verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentato il conto.
5. Dopo l’approvazione e comunque entro il 30 settembre dell’anno finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i
conti consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale dello Stato competente per territorio per l’acquisizione di
informazioni e dati da servire ai fini dell’indirizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica.
6. Il provveditore agli studi vigila altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d’istituto. In caso
di irregolarità, invita gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse]
7. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto [e del
consiglio scolastico distrettuale], il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo
scioglimento del consiglio.
[8. Per i motivi indicati al comma 7, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, procede allo scioglimento del consiglio scolastico provinciale.
9. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale, decide il provveditore agli studi, sentito il
consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale decide il Ministero sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione]
(1) Articolo così modificato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 29. (1)
Istituzioni con personalità giuridica.
1. Negli istituti con personalità giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta
esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest’ultimo.
[2. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di ogni natura al personale di qualsiasi
categoria, addetto agli istituti di cui al comma 1, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è
effettuato direttamente da ciascun istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti della competente
autorità scolastica relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale].
[3. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al comma 1 è affidato a
due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l’altro dal Ministero del tesoro]
[4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per
assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti]
[5. Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 28]
6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere
copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
(1) Articolo così modificato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Capo VI
Norme comuni
Art. 30.
Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali.
1. L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta
esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
2. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori
degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
3. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola
secondaria superiore, qualunque sia la loro età.
Art. 31. (1)
Elezioni.
1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno
luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare
la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei
consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema
proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l’ordine di presentazione.
4. ………………………
5. ………………………
6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più
liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere
per ciascuna categoria.
8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da
attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi
da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a
un terzo del numero dei seggi da attribuire.
9. Il voto è personale, libero e segreto.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361.
Art. 32.
Liste dei candidati del personale docente e direttivo.
1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico
provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte
rispettivamente per la scuola materna, la scuola primaria, la scuola media, gli istituti di istruzione secondaria
superiore e gli istituti di istruzione artistica.
Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.
2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e degli istituti d’arte esercita il diritto di
elettorato unitamente al personale docente degli istituti di istruzione artistica.
3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e
degli istituti d’arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al personale direttivo degli istituti di istruzione artistica.
Art. 33. (1)
Svolgimento delle elezioni.
1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per
la proclamazione degli eletti e per l’insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in
particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
b) l’istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie
degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le
persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l’attività didattica, va fatta al di fuori delle ore
di lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali
della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di
voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell’organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono
effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi
in base al comma 1.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361.
Art. 34.
Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali.
1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con
provvedimento del direttore didattico o del preside.
2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati
con decreto del provveditore agli studi.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 35.
Surroga dei membri cessati.
1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a
cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in
possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si
procede ad elezioni suppletive.
2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano
intervenute nuove elezioni.
3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo.
Art. 36.
Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità.
1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all’articolo 6, possono esercitare
l’elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l’espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalità
stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 37.
Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni.
1. L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la
propria rappresentanza.
2. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico
distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e
relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in
carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali
prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Art. 38.
Decadenza.
1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive
dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall’articolo 35.
Art. 39.
Adunanze degli organi collegiali.
1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli
impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.
Art. 40.
Regolamenti tipo.
1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di
regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
Art. 41.
Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali.
1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è gratuita.
2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.
3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo
le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 42.
Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale.
1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel
consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.
3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione
all’accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad
assicurare la tempestiva informazione e l’ordinato svolgimento delle riunioni.
4. Il consiglio di circolo o d’istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le
modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni
interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o
autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l’esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della
scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.
Analogo invito può essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto
compresi nel suo àmbito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
5. Per il mantenimento dell’ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le
riunioni del consiglio comunale.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di
deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico
quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
Art. 43.
Pubblicità degli atti.
1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.
2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del
distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico
provinciale sono pubblicati nell’albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia;
quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica
istruzione.
3. Non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta
dell’interessato.
4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241.
Capo VII
Organi collegiali della scuola materna
Art. 44.
Consigli di circolo di scuola materna.
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è costituito il consiglio di circolo. Esso è formato secondo le
disposizioni di cui all’articolo 8.
2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda l’approvazione del bilancio preventivo, del
conto consuntivo e in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico del circolo,
sui seguenti argomenti:
a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra l’altro, stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini
durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima;
b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell’attività educativa e per l’organizzazione dell’attività
medesima;
c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale di gioco necessari al funzionamento del circolo;
d) le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dal circolo, per
l’opera di prevenzione sanitaria e per l’attività dell’assistenza sociale;
e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione;
f) partecipazione del circolo ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.
3. Per quanto non è previsto nel presente articolo si applica quanto disposto dall’articolo 10.
Art. 45.
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna.
1. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si
applica quanto disposto dall’articolo 11.
Art. 46.
Collegio dei docenti di scuola materna.
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio dei docenti.
Esso è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del
collegio anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell’articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate.
2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell’articolo 7 (60). Inoltre:
a) cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche
esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;
b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui all’articolo 277;
d) adotta iniziative per promuovere l’aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i
genitori dei bambini.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall’articolo 7.
Art. 47.
Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna.
1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:
a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente titolo sugli organi di gestione;
b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono istituiti presso la
direzione didattica della scuola primaria del circolo di appartenenza;
c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola primaria in cui
prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale
docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.
Capo VIII
Norme particolari
Art. 48.
Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia.
1. Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali delle province di Trieste e di Gorizia un quarto
dei rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto dei rappresentanti dei genitori degli alunni
sono riservati rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole statali con lingua d’insegnamento
slovena.
2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni è
riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.
3. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano
problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali
relativi ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di
lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all’articolo 624.
4. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui
al comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.
5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare alle competenti autorità
per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al comma 3.
Art. 49.
Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano.
1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di
Bolzano.
Art. 50.
Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e d’arte drammatica e Istituti
superiori per le industrie artistiche.
1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all’Accademia
nazionale d’arte drammatica all’Accademia nazionale di danza ed agli Istituti superiori per le industrie artistiche, salvo
quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui all’articolo 11; al Consiglio nazionale della pubblica istruzione
e, nell’àmbito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della parte II, titolo VI.
TITOLO II
Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione
delle sezioni e delle classi e calendario scolastico
Capo I
Razionalizzazione della rete scolastica
Art. 51.
Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.
1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione
stabilisce i criteri, tempi e modalità per la definizione e l’articolazione di un piano pluriennale di razionalizzazione della
rete scolastica.
2. Il piano pluriennale è definito ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è aggiornato
annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.
3. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola,
delle sue prevedibili variazioni in relazione all’evoluzione demografica in atto nell’àmbito territoriale considerato,
nonché delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso esistenti. In particolare, con effetto dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed ai fini da essa
previsti, esso terrà conto altresì dell’età degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle esigenze delle
zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e, con specifica considerazione, delle necessità e
dei disagi che possono determinarsi in relazione a situazioni locali, soprattutto nelle comunità e zone montane e nelle
piccole isole.
4. A partire dall’anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche
sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola
materna, per i circoli didattici: almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte. Il ridimensionamento deve essere
effettuato senza pregiudicare l’erogazione del servizio nel territorio.
5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità scolastiche, determinandone modalità e
tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.
6. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l’aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore di
diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di
scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione.
7. Nell’ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni,
risultino a carico di più enti sono ripartiti sulla base di un’apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli
studi e gli enti interessati.
Art. 52.
Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative.
1. Il piano di razionalizzazione di cui all’articolo 51 deve prevedere anche la graduale soppressione dei convitti
nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono
meno di 30 convittori o semiconvittori.
2. Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51.
Capo II
Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica
Art. 53.
Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali.
1. L’istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e secondarie superiori viene effettuata dagli organi
statali competenti secondo le norme degli articoli successivi, sentite le regioni interessate sull’ordine di priorità ai fini
della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.
2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro.
Art. 54.
Istituzione delle scuole materne.
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato,
distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna statali, su
motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e considerate le richieste
dei comuni.
2. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza
nell’istituzione delle scuole sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con
particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.
Art. 55.
Istituzione delle scuole primarie.
1. Le scuole primarie sono istituite con decreto del provveditore agli studi.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio del provveditorato agli studi è ripartito in circoli
didattici la cui direzione ha sede in una delle scuole.
3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo
sviluppo della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l’esigenza che ogni circolo sia compreso in un unico
distretto scolastico.
4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti,
nei limiti del complessivo organico dei direttori didattici di cui al comma 6 e in conformità al piano pluriennale previsto
dall’articolo 51.
5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati
nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di
accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.
6. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare è stabilito in 5000 posti.
Art. 56.
Istituzione delle scuole medie.
1. Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.
3. Possono funzionare classi collaterali, nonché corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni
viciniori.
4. Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comunicazioni, non possano funzionare
corsi o classi distaccati, né possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il Ministro della pubblica istruzione,
d’intesa con quello degli interni e con quello del tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento
dell’istruzione media obbligatoria, sulla base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, sempreché vi siano
almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.
Art. 57.
Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali.
1. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 58.
Istituzione delle scuole magistrali.
1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.
Art. 59.
Istituzione degli istituti tecnici.
1. Gli istituti di istruzione tecnica sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri dell’interno e del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli
oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo stesso decreto può inoltre
istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per l’erario, un convitto annesso all’istituto tecnico e determinarne le
norme sull’ordinamento, sul funzionamento e sull’amministrazione.
3. Il decreto istitutivo di istituti aventi finalità e ordinamenti speciali determina altresì la finalità degli istituti, la durata
dell’insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.
Art. 60. Istituzione degli istituti professionali.
1. Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, acquisita l’indicazione
vincolante dell’ordine di priorità della regione competente.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli
oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo stesso decreto può inoltre
istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per l’erario, un convitto annesso all’istituto professionale e
determinarne le norme sull’ordinamento, sul funzionamento e sull’amministrazione.
3. Il decreto istitutivo determina altresì la finalità degli istituti, la durata dell’insegnamento, le materie di
insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati. Le successive modificazioni
all’ordinamento didattico dei singoli istituti, che non comportino maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono disposte
con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 61.
Istituzione degli istituti d’arte.
1. Gli istituti d’arte sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l’istituto, il numero delle ore
settimanali di insegnamento da affidare per incarico, indica il contributo annuo a carico dello Stato per l’istituzione e il
funzionamento dell’istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati.
Art. 62.
Istituzione dei licei artistici.
1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e determina, nell’àmbito dell’ordinamento
didattico vigente, i corsi che costituiscono l’Istituto.
Art. 63.
Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti; dell’accademia nazionale d’arte
drammatica e dell’accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche.
1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l’accademia nazionale d’arte drammatica e l’accademia nazionale
di danza e gli istituti superiori per le industrie artistiche sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione
di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalità possono essere istituite in comuni diversi da quelli in cui
ha sede l’istituto, sezioni staccate con uno o più corsi, e, per i conservatori di musica, anche limitatamente al periodo
inferiore. Per gli istituti superiori per le industrie artistiche si provvede in conformità a quanto previsto dall’articolo
217.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell’àmbito dell’ordinamento
didattico vigente, i corsi che costituiscono l’istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e
docente e gli insegnamenti da conferire per incarico nonché i posti di ruolo direttivo amministrativo e del restante
personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti
presso gli Istituti per ciechi «I. Cavazza» di Bologna, «D. Martuscelli» di Napoli, «S. Alessio» di Roma, «Istituto per
ciechi» di Milano, «Configliachi» di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano
sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fissa le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonché le
norme concernenti il numero dei corsi e l’inquadramento in ruolo del personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli insegnamenti relativi alle predette sezioni è disposta con
decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Capo III
Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico
Sezione I
Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
Art. 64.
Istituto statale «Augusto Romagnoli». Finalità.
1. L’Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è alle dirette
dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed assolve i seguenti compiti:
a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole dei minorati della vista;
b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole per minorati psichici privi della vista;
c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso educativo dei minorati della vista;
d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di istruzione ed educazione speciale;
e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli educatori dei minorati della vista;
f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei minorati della vista.
Art. 65.
Convitto – scuole annesse – strutture.
1. All’istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è annesso, in
forza di una convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e un istituto per ciechi dotato di
personalità giuridica, un convitto di educandi minorati della vista.
2. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai fini del tirocinio degli allievi:
a) la scuola materna;
b) la scuola primaria con classi speciali per ambl’iopi e tardivi;
c) una scuola media per il compimento dell’obbligo scolastico.
3. L’istituto dispone di:
a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;
b) un gabinetto per gli studi di psicologia.
Art. 66.
Funzionamento. Ammissione. Personale.
1. Le norme relative al funzionamento dell’istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 .
2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 64
senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti viene stabilito dal Ministero della pubblica istruzione
sulla base delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b)
dell’articolo 64 hanno la durata di almeno un anno.
4. Il ruolo organico del personale dell’istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista comprende le seguenti qualifiche:
preside;
docente di pedagogia;
docente di tirocinio;
assistente di tirocinio;
docente di didattica musicale;
istruttore tecnico-pratico;
assistenti;
docenti di scuola materna;
personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
5. Il preside dell’istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole
annesse di cui all’articolo 65, comma 2, lettere a), b), c). Ai posti di preside, di docente e di assistente si accede ai
sensi degli articoli 398 e seguenti salvo quanto disposto dal presente capo.
6. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di specializzazione è conferito mediante concorso pubblico
per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte e del diploma di
specializzazione dell’istituto «Augusto Romagnoli».
7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli
insegnanti di musica degli istituti magistrali.
8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell’educazione fisica, dell’oculistica sono affidati per incarico su
proposta del preside dell’istituto.
9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520
e seguenti.
10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al quale possono partecipare coloro che
sono forniti del diploma dell’istituto statale di specializzazione «Augusto Romagnoli» e in possesso di un titolo di studio
non inferiore alla licenza di scuola media. All’istruttore tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento
economico previsti per i docenti tecnico-pratici.
11. I posti del personale docente e del personale assistente fanno parte di distinti ruoli speciali provinciali.
12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai ruoli provinciali.
Sezione II
Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti
Art. 67.
Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti.
1. L’ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è stabilito con regolamento governativo.
2. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni richiamate nell’articolo 322.
3. L’accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli
istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.
4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal presente testo unico, rispettivamente, per il reclutamento
del personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle
specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.
5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo
unico, siano forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico
presso l’istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per i minorati della vista, presso l’istituto professionale di
Stato per sordomuti «A. Magarotto», nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I
programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
6. L’accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo
mediante concorsi per titoli ed esami, e mediante concorsi per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto coloro
che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico e del diploma di maturità magistrale, abbiano conseguito
apposito titolo di specializzazione al termine di un corso biennale teoricapratico presso scuole o istituti riconosciuti dal
Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
7. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme del presente testo unico.
8. Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui al comma 1 è riconosciuto come titolo
valutabile nei concorsi magistrali.
Sezione III
Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
Art. 68.
Scuola nazionale professionale di massofisioterapia – Ammissione – Titoli.
1. Nell’istituto d’istruzione professionale per i ciechi di Firenze è istituita una Scuola nazionale professionale di
massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.
2. Il titolo di studio minimo per l’ammissione è la licenza di scuola media.
3. L’ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame preliminare che si effettua con le
modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 69.
4. La durata dell’insegnamento nella scuola nazionale professionale per massofisioterapia è di tre anni, distinti in un
biennio culturale e professionale teorico-pratico e in un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica
giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della
sanità.
5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l’esame di
idoneità per l’ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio
favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti
gli effetti a diploma di qualifica professionale; 2) gli esami di idoneità per l’ammissione al terzo corso.
6. Al termine del terzo corso si sostiene l’esame di Stato per il conseguimento del diploma per l’esercizio professionale
di massofisioterapia.
Art. 69.
Regolamento.
1. Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi culturali e professionali della medesima sono stabilite
con apposito regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri della sanità e del tesoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 70.
Organico.
1. L’organico della scuola è costituito secondo la seguente tabella:
Personale docente:
Di ruolo – 2 Docenti tecnico professionali
Incaricato – 1 Cultura medica professionale
Incaricato – 1 Cultura generale, cultura civica e
tiflologica
Incaricato – 1 Matematica, contabilità e scienze
Incaricato – 1 Lingue straniere
Incaricato – 1 Educazione fisica
Incaricato – 2 Dattilografia in nero e Braille
Incaricato – 1 Educazione alla vita di relazione.
Non si dà luogo all’incarico quando non sia possibile affidare l’insegnamento per completamento di orario al personale
docente di altra scuola o dell’istituto professionale.
Personale amministrativo e tecnico:
Di ruolo – 1 Collaboratore amministrativo
Incaricato – 1 Tecnico vedente di gabinetto.
2. E’ conferito per incarico l’insegnamento delle materie culturali in generale.
3. L’insegnamento medico professionale è conferito anch’esso per incarico con retribuzione pari a quella iniziale dei
docenti di scuola media superiore.
4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono assunti in organico per concorso per titoli ed esami fra
diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento d’orario può essere affidato – a giudizio
della presidenza – l’insegnamento in parte di materie professionali.
5. Per l’accesso ai posti di ruolo del personale docente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 398 e seguenti.
Art. 71.
Rinvio.
1. Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla parte III del presente testo
unico nonché quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 , sul riordinamento dell’istruzione professionale per i
ciechi.
Capo IV
Formazione delle classi e delle sezioni
Art. 72. (1)
[Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi.
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati
annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado ed
è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
2. Le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie sono accorpate, in modo peraltro da non costituire classi con
numero di alunni di regola superiore a 23. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un
massimo di 20 alunni.
3. Per le scuole primarie il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a venticinque, salvo il limite
di venti per le classi che accolgono alunni portatori di handicap]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 73.
Piano concernente il rapporto allievi-classi.
1. Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di cui all’articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 , è ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-96, in conformità al disposto dell’articolo 4,
commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Capo V
Calendario scolastico
Art. 74. (1)
Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l’anno scolastico ha inizio
il 1° settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel
periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di
maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
4. L’anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del
collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria
ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario
delle festività e degli esami.
[6. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce
prosecuzione dell’attività didattica relativa all’anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato
servizio nelle classi interessate]
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio
delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.
7-bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e il calendario delle festività di cui ai commi 5
e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione
aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all’articolo
193-bis comma.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 28 giugno 1995, n. 253.
Art. 75. (1)
[Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l’accademia nazionale di danza,
l’accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche.
1. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l’accademia nazionale di danza, per l’accademia
nazionale di arte drammatica e per gli istituti superiori per le industrie artistiche, le norme relative all’anno scolastico e
alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari esigenze di detti
istituti]
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
TITOLO III
Regioni
Capo I
Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative
Art. 76.
Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario.
1. Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 , 14 gennaio 1972, n. 4 , 15 gennaio 1972, n. 8 , 15 gennaio
1972, n. 10 , e 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 77.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia in materia di istruzione.
1. La regione Sicilia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del
Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 143 e 14 maggio 1985, n. 246.
Art. 78.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di istruzione.
1. La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 e 19 giugno 1979, n. 348.
Art. 79.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta in materia di istruzione.
1. La regione Valle d’Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione del D.Lgs.C.P.S.
11 novembre 1946, n. 365 , del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861 , della legge 16 maggio 1978, n. 196, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 433.
Art. 80.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione.
1. La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e 15 gennaio 1987, n. 469 .
2. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste sono altresì disciplinate dalla L. 19 luglio
1961 n. 1012 e dalla L. 22 dicembre 1973, n. 932 , salvo quanto previsto in materia di personale dagli articoli 425 e
seguenti.
Art. 81.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di istruzione.
1. La regione Trentino-Alto Adige esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689 , e 19 novembre 1987, n. 526 e dei decreti legislativi 16
marzo 1992, n. 266 e n. 267 , fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2. La provincia di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , di approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761 , dai decreti del Presidente della Repubblica 20
gennaio 1973, n. 115 e 15 luglio 1988, n. 301 e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 .
3. La provincia di Trento esercita le funzioni amministrative in materia scolastica previste dai decreti del Presidente
della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667 , 15 luglio 1988, n. 405 e dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Capo II
Formazione professionale e sistema scolastico
Art. 82. (1)
Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico.
1. A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di uno dei corsi di formazione professionale
previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi
della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento. Per gli allievi che frequentano
attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell’obbligo scolastico, le regioni adottano, con il
consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere
attuate a cura della competente autorità scolastica, a cui compete altresì il conferimento del titolo.
2. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni le regioni possono utilizzare le sedi e le attrezzature
degli istituti scolastici ai sensi degli articoli 95 e 96.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al
presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e
della previdenza sociale, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al
termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai
sottoufficiali in applicazione della legge 10 maggio 1983, n. 212 , con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi
compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n. 253 , anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto
decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.
5. In materia di interventi di formazione professionale si applicano anche le disposizioni dell’articolo 9 del decretolegge
20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
(1) Articolo abrogato dall’articolo 31 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 ad esclusione dei commi 3 e 4.
TITOLO IV
Edilizia e attrezzature scolastiche
Art. 83.
Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica.
1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate, per
il rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario.
2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d’arte.
Art. 84.
Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica.
1. A norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 nel territorio della
regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica sono
esercitate dall’amministrazione regionale.
2. A norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 nel territorio della
regione Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall’amministrazione
regionale.
3. A norma rispettivamente dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e
dell’articolo 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196 si applicano alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle
d’Aosta le disposizioni contenute nell’articolo 83 in ordine al trasferimento delle funzioni amministrative in materia di
edilizia scolastica.
4. A norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687 sono esercitate dalle
province di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in
materia di edilizia scolastica.
Art. 85.
Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica.
1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono
connessi alla istruzione materna, elementare e media.
2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono
connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale.
3. La materia dell’edilizia scolastica nella scuola primaria e media comprende altresì gli oneri per l’arredamento e
per le attrezzature.
4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole primarie statali.
Art. 86.
Princìpi fondamentali per l’esecuzione delle opere di edilizia scolastica.
1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l’affidamento e l’esecuzione delle
opere di edilizia scolastica, nei limiti dei princìpi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti dalla legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109:
a) dovrà essere previsto che per l’esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra
tali enti, operino, ove possibile con piani organici, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;
b) dovranno essere previsti i tempi per l’acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovrà
essere garantita l’osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 90, comma 6;
c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonché le procedure
surrogatorie regionali per i casi di inadempienza.
Art. 87.
Patrimonio indisponibile.
1. Le opere realizzate ai sensi dell’articolo 86 appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con
destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
Art. 88.
Aree per l’edilizia scolastica.
1. Per l’individuazione di aree da destinare all’edilizia scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412 .
2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalità
didattica, edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6 dell’articolo 90.
Art. 89.
Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi.
1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e
progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli
alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività
didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità,
secondo il concetto dell’educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della partecipazione alla gestione
della scuola;
b) favorisca l’integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore
utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
c) consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse
possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e
sociali;
d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l’attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle
attività integrative, in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche o di ogni altra attività di
tempo prolungato.
2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un’area per le esercitazioni all’aperto.
3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta,
quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di 20. Alla palestra devono essere
annessi i locali per i relativi servizi.
4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della
custodia, della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.
5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell’arredamento scolastico.
6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle
attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio. A tal fine il Ministero della
pubblica istruzione e il Dipartimento per il turismo e lo spettacolo della presidenza del Consiglio dei Ministri definiscono
d’intesa i criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da
stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti
medesimi.
7. A norma dell’articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 gli edifici scolastici, e relative palestre e impianti
sportivi, devono essere realizzati in conformità alle norme dirette alla eliminazione ed al superamento delle barriere
architettoniche.
Art. 90. (1)
[Centro studi per l’edilizia scolastica.
1. Presso il Ministero della pubblica istruzione funziona il Centro studi per l’edilizia scolastica con i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai
criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di
costruzione, alla manutenzione degli edifici;
b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni
eseguite sia in Italia che all’estero.
2. Per l’attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma 1, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi di
istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali può stipulare apposite
convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il Centro studi mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini
dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli
studi e delle ricerche.
3. I programmi di attività, relativamente ai compiti indicati al comma 1, sono approvati dal Ministro della pubblica
istruzione, sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica
istruzione, e composta:
a) di tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;
b) di tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici, dei quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente
dall’Istituto nazionale di urbanistica e dall’Associazione nazionale ingegneri e architetti;
c) di un esperto designato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) del direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi del Ministero della pubblica istruzione;
e) del direttore generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;
f) di un presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro dei lavori pubblici.
4. Alla nomina dei membri della Consulta si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici.
5. Per le esigenze del Centro studi può disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli
dell’Amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unità.
6. Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro dei lavori pubblici emana, con suo decreto,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro della pubblica istruzione, norme tecniche
relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi
nella esecuzione di opere di edilizia scolastica].
(1) Articolo abrogato dalla Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Art. 91. (1)
[Edilizia sperimentale.
1. I compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, sono anche diretti
alla costituzione di un patrimonio progetti e all’avvio di procedure d’appalto per modelli, con particolare riguardo
all’edilizia industrializzata e alla realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale.
2. L’attività di cui al comma 1 può essere rivolta anche alla realizzazione di opere connesse alla sperimentazione
didattica.
3. I relativi progetti sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dei lavori
pubblici.
4. La sorveglianza dei lavori per l’apprestamento delle aree e la direzione dei lavori sono affidate alle regioni
interessate che provvedono a mezzo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici degli enti locali o secondo le
diverse disposizioni della legge regionale.
5. Al collaudo delle opere provvede il Ministero dei lavori pubblici.
6. L’uso degli stanziamenti e l’esito delle sperimentazioni sono resi pubblici a cura del Ministero della pubblica
istruzione].
(1) Articolo abrogato dalla Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Art. 92. (1)
[Opere di edilizia scolastica sperimentale.
1. Per quanto non espressamente previsto nell’articolo 91, si applicano le disposizioni contenute nella legge 11
febbraio 1994, n. 109 e nei regolamenti emanati ai sensi della stessa legge].
(1) Articolo abrogato dalla Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Art. 93. (1)
[Rilevazione nazionale sull’edilizia scolastica.
1. Ogni quinquennio il Ministero della pubblica istruzione promuove una rilevazione nazionale sullo stato dell’edilizia
scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalità nonché le carenze quantitative e qualitative.
2. Per la metodologia e le modalità della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvale del proprio ufficio di
statistica ed osserva le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 e la disposizione di cui all’articolo 10 della legge 23 dicembre 1992, n. 498].
(1) Articolo abrogato dalla Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Art. 94. (1)
Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature.
[1. In attesa di un’organica disciplina da definire con una legge quadro sull’edilizia scolastica e al fine di assicurare
prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici, anche mediante l’assegnazione in uso di
parte di essi a scuole di tipo diverso da quello per il quale l’ente proprietario ha l’obbligo della fornitura dei locali, il
provveditore agli studi, d’intesa con gli enti locali competenti e sentito il consiglio scolastico provinciale, definisce
annualmente un piano di utilizzazione di tutti gli edifici e locali scolastici disponibili, tenuto conto delle esigenze
connesse con la consistenza della popolazione scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la formazione delle
classi e con lo svolgimento delle specifiche attività didattiche di ciascun tipo di scuola.
2. Il piano di utilizzazione è comunicato alla regione.
3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora si tratti di enti diversi, sono regolati
da apposita convenzione, che può prevedere anche l’assegnazione in uso gratuito.
4. L’approvazione della convenzione comporta l’obbligo dei soggetti in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi e con
le modalità stabilite.]
5. Il consiglio di circolo o di istituto consente l’uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne
facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l’orario scolastico, sempreché non si pregiudichino
le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento
dell’uso e dell’organizzazione dei servizi necessari.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Art. 95.
Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni.
1. Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di
istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dai commi 4 e 5
dell’articolo 96.
2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale
idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell’àmbito della scuola dell’obbligo e della
scuola secondaria superiore.
Art. 96.
Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche.
1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali
l’uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica
istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell’articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello
Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese
a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l’impiego dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno
facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e
devono stabilire le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla
salvaguardia del patrimonio.
6. Nell’àmbito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all’attività istituzionale o nel periodo estivo, possono
essere attuate, a norma dell’articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216 , iniziative volte a tutelare e favorire la
crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di
coinvolgimento dei minori in attività criminose.
Art. 97.
Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l’arredamento scolastico.
1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l’arredamento concernenti scuole statali di
ogni ordine e grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n. 430 nei limiti dei relativi stanziamenti
e con le modalità ivi stabilite.
Art. 98.
Accesso dei fonogrammi nelle scuole.
1. In applicazione dell’articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il Ministro della pubblica istruzione emana
disposizioni per incentivare l’accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi
nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i
programmi nell’àmbito degli stanziamenti di bilancio già autorizzati.
Quotidiano d’informazione giuridica – n.1681 del 19.02.2007 – Direttore Alessandro Buralli – Note legali – Pubblicità –
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Testo Unico in materia di Istruzione – Parte II
Decreto legislativo 16.04.1994 n° 297 , G.U. 19.05.1994
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TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE
(Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297)
PARTE II
Ordinamento scolastico
TITOLO I
La scuola materna statale
Capo I
Finalità e ordinamento della scuola materna
Art. 99.
Finalità e caratteri.
1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di
preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia. (1)
2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell’età prescolastica da 3 a 6 anni. (1)
3. L’iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.
(1) Il presente comma continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 100. (1)
Requisiti per l’ammissione.
1. L’ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del requisito dell’età e alla presentazione della
certificazione delle vaccinazioni di cui all’articolo 117.
(1) Comma così modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 101.
Formazione delle sezioni.
1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.
2. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all’età dei bambini; le sezioni
non possono comunque superare il numero di nove.
3. Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di
circolo e delle proposte del collegio dei docenti.
Art. 102.
Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati.
1. Ai bambini handicappati è garantito il diritto alla educazione nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi ed in
conformità agli articoli 312 e seguenti.
Art. 103.
Direzione della scuola materna statale.
1. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della scuola materna, la direzione delle scuole materne statali è
affidata, nell’ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola primaria.
Art. 104. (1) (2)
Orario di funzionamento della scuola materna ed organici.
1. L’orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore
giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.
[2. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad assegnazione di docenti aggiunti.
3. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna
possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnato un solo docente per
ciascuna sezione, fermo restando l’orario obbligatorio di servizio del docente stesso di cui all’articolo 491.
4. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti
ugualmente all’assolvimento dell’intero orario di servizio.
5. Per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive si applica quanto disposto dall’articolo 445. Per la loro
utilizzazione si applica quanto disposto dall’articolo 455].
(1) Articolo così modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
(2) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 105. (1)
[Orientamenti delle attività educative.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 309 in materia di insegnamento della religione cattolica, gli orientamenti
dell’attività educativa nella scuola materna statale sono emanati con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. E’ garantita ad ogni docente piena libertà didattica nell’ambito degli orientamenti educativi previsti dal comma 1].
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 106. (1)
[Piano annuale delle attività educative.
1. Nel quadro della programmazione educativa di cui all’articolo 46 è predisposto e adottato il piano annuale delle
attività educative].
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 107.
Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia.
1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne
statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E’ ugualmente a carico del comune il personale di custodia.
2. Gli oneri per l’attrezzatura, l’arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello
Stato. Le attrezzature, l’arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere
utilizzati unicamente secondo l’originaria destinazione.
3. I contributi dello Stato previsti dall’articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 , riguardano anche le spese di
pertinenza dei comuni previste dal comma 1.
4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della citata legge n.
1014 del 1960 , sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti
nel territorio di ciascun comune.
Art. 108.
Assistenza scolastica.
1. L’assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale è regolata secondo le
norme in vigore per gli alunni della scuola primaria.
TITOLO II
L’istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola elementare e media
Capo I
Obbligo scolastico
Art. 109.
Istruzione obbligatoria.
1. In attuazione dell’articolo 34 della Costituzione, l’istruzione inferiore è impartita nella scuola primaria e media.
Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.
2. La scuola primaria ha la durata di anni cinque. (1)
3. La scuola media ha la durata di anni tre. (1)
(1) Il presente comma continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 110.
Soggetti all’obbligo scolastico.
1. Sono soggetti all’obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età.
2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del
diciottesimo anno di età.
3. L’individuazione dell’alunno come persona handicappata va effettuata con le modalità di cui all’articolo 313.
Art. 111.
Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico.
1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al
rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione
dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla
competente autorità.
Art. 112.
Adempimento dell’obbligo scolastico.
1. Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non
l’abbia conseguito è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato
per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico.
Art. 113.
Responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico.
1. Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
Art. 114.
Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico.
1. Il sindaco ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l’elenco dei
fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa
le veci.
2. Iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di
accertare chi siano gli inadempienti.
3. L’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un
mese.
4. Trascorso il mese dell’affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento
invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri
impedimenti gravi, l’assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana
dall’ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è
adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo
scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n.
516 e all’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.
Capo II
Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri
Art. 115.
Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia.
1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che
abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola d’obbligo
successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell’ambito del
distretto in cui è domiciliato l’alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore
inserimento.
3. L’iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a ratifica da parte del Ministero.
4. L’assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo è effettuata, ove possibile, raggruppando
alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.
5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1, la programmazione educativa deve
comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:
a) adattare l’insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;
b) promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura del Paese d’origine coordinandolo con l’insegnamento delle
materie obbligatorie comprese nel piano di studi.
6. Per l’attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell’articolo
455.
7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso,
un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.
8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l’aggiornamento dei docenti che impartiscono
l’insegnamento nelle attività di cui al comma 5.
9. Ai fini dell’attuazione del comma 5, lettera b), per l’insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste
non siano oggetto d’insegnamento nella provincia di residenza dell’alunno, si provvede nel quadro di intese tra i
Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l’alunno
medesimo abbia la cittadinanza.
Art. 116. (1)
[Alunni extracomunitari.
1. Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per
i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura di origine.
2. Possono altresì essere attuate forme di recupero ai sensi dell’articolo 131, comma 2].
(1) Articolo abrogato dall’articolo 46, Legge 6 marzo 1998, n. 40.
Capo III
Certificazioni sanitarie per l’ammissione alla scuola dell’obbligo
Art. 117.
Certificazioni.
1. All’atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneità o di
licenza della scuola dell’obbligo è presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle
L. 6 giugno 1939, n. 891 e L. 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomielitica ai sensi della legge 4
febbraio 1966, n. 51; della vaccinazione contro l’epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 165.
TITOLO III
La scuola primaria
Capo I
Finalità e ordinamento della scuola primaria
Art. 118.
Finalità.
1. La scuola primaria, nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino
secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e
culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.
(1)
(1) Il presente comma continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 119. (1)
Continuità educativa.
1. La scuola primaria, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola
materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.
[2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui al
comma 1, in particolare in ordine a:
a) la comunicazione di dati sull’alunno;
b) la comunicazione di informazioni sull’alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita
sull’alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;
c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
d) la formazione delle classi iniziali;
e) il sistema di valutazione degli alunni;
f) l’utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali] (2)
[3. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione
didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali
dei gradi di scuola interessati] (2)
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
(2) Comma abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 120.
Circoli e direttori didattici.
1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi è divisa, a norma dell’articolo 55, in circoli didattici.
2. Al circolo didattico è preposto il direttore didattico che svolge le funzioni previste dall’articolo 396.
Art. 121. (1)
[Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti.
1. L’organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante
dall’applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti in condizione di handicap e di
funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto
previsto dall’articolo 130.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l’organico di ciascun
circolo didattico della scuola primaria, è costituito:
a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.
3. I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell’ambito del plesso di
titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo
moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l’orario di attività didattica di cui
all’articolo 129.
4. I posti di sostegno sono determinati a norma dell’articolo 443.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 122.
Formazione delle classi.
1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di
circolo e delle proposte del collegio dei docenti.
[2. Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola primaria in
maschili e femminili] (1)
[3. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell’articolo 115, comma 4] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 123. (1)
[Programmi didattici.
1. Le materie d’insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono stabiliti, in quanto non determinino nuove
spese, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I programmi per l’insegnamento della religione cattolica sono adottati in conformità alle disposizioni di cui all’articolo
309.
3. Per i programmi della scuola primaria non statale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 343.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 124. (1)
[Verifica e adeguamento dei programmi didattici.
1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all’eventuale adeguamento dei programmi
didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 125. (1)
[Insegnamento di una lingua straniera.
1. Nella scuola primaria è impartito l’insegnamento di una lingua straniera.
2. Le modalità per l’introduzione generalizzata dell’insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta
lingua, per l’utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono
essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 128, sono definiti con apposito decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle
competenti commissioni parlamentari.
3. Nelle scuole primarie in cui, per disposizioni legislative speciali, l’insegnamento di più lingue è obbligatorio,
l’introduzione dell’insegnamento della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 126. (1)
[Attività integrative e di sostegno.
1. Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione
della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività
scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di
realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell’ambito di tali attività la scuola attua interventi di sostegno per l’integrazione, ai sensi degli articoli 312 e
seguenti, degli alunni in situazione di handicap.
3. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell’anno scolastico, il piano delle attività di cui al comma 1
sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto
per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché
delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.
4. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell’anno
scolastico.
5. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l’andamento complessivo dell’attività
didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 127.
Docenti di sostegno.
1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da
handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell’articolo 443 del presente testo
unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell’azione educativa, con l’attività
didattica generale.
2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell’organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo
cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel
limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall’applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell’articolo
133 del presente testo unico.
3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo
organizzativo di cui all’articolo 121, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed
attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e
verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.
4. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentito, nei modi
previsti dall’articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
5. Nell’ambito dell’organico di circolo può essere prevista l’utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un
docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella
prevenzione e nel recupero, agevolare l’inserimento e l’integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire
con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività, del
direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i
necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
6. L’esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro
della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.
Art. 128.
Programmazione ed organizzazione didattica.
1. La programmazione dell’attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza dei
docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell’azione educativa approvata dal collegio dei docenti in
attuazione dell’articolo 7.
[2. La programmazione dell’attività didattica si propone:
a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un’organizzazione didattica adeguata
alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;
b) la verifica e la valutazione dei risultati;
c) l’unitarietà dell’insegnamento;
d) il rispetto di un’adeguata ripartizione del tempo da dedicare all’insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in
relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi] (1)
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell’azione educativa, dispone
l’assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all’articolo 121 e l’assegnazione degli
ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore
utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un’opportuna rotazione nel
tempo. (2)
4. Nell’ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle
classi a cui il modulo si riferisce. (2)
[5. Nei primi due anni della scuola primaria, per favorire l’impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la
specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all’articolo 121 è, di norma, tale da consentire una maggiore
presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi] (1)
[6. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più
ampie opportunità formative] (1)
[7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell’azione educativa, procede all’aggregazione delle
materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all’insegnamento delle diverse discipline
del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, tenendo conto:
a) dell’affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola primaria;
b) dell’esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l’educazione all’immagine, l’educazione al
suono e alla musica e l’educazione motoria] (1)
[8. La valutazione in itinere dei risultati dell’insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna
collegialmente i docenti corresponsabili nella attività didattica] (1)
[9. Il direttore didattico coordina l’attività di programmazione dell’azione educativa e didattica, anche mediante
incontri collegiali periodici dei docenti] (1)
(1) Comma abrogato, con la decorrenza ivi indicata, dall’art. 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
(2) Il presente comma continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 129. (1)
[Orario delle attività didattiche.
1. L’orario delle attività didattiche nella scuola primaria ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad
un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e quinte l’adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore
settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto
dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative,
sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.
3. Dall’orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventualmente
dedicato alla mensa e al trasporto.
4. Nell’organizzazione dell’orario, i criteri della programmazione dell’attività didattica devono, in ogni caso, rispettare
una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell’orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base
delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva
comunque la qualità dell’insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.
6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l’orario antimeridiano continuato
in sei giorni della settimana.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale
attivazione dell’insegnamento della lingua straniera]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 130. (1)
[Progetti formativi di tempo lungo.
1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e
di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l’orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il «tempo-mensa»;
b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
d) che la copertura dell’orario sia assicurata per l’intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle
classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l’orario settimanale di
insegnamento, nei limiti e secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata
disponibilità degli stessi, con l’utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo,
tenuto al completamento dell’orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con
l’utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell’organico provinciale.
2. Le attività di tempo pieno, di cui all’articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il
limite dei posti funzionanti nell’anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l’orario settimanale, ivi compreso il «tempo-mensa», sia stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l’articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che
l’organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall’articolo 128.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente
per l’attuazione dei moduli organizzativi di cui all’articolo 121].
(1) Articolo abrogato dall’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 131.
Orario di insegnamento.
1. L’orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di
cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei
docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
2. Nell’ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi
ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare
provenienti da paesi extracomunitari.
3. L’orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la
settimana.
4. A partire dal 1° settembre e fino all’inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano
annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.
[5. Nell’ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti
assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore
disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell’attività di insegnamento e delle due ore previste
dal comma 1 per la programmazione didattica] (1)
6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all’orario
obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.
7. Nell’orario di cui al comma 1 è compresa l’assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.
(1) Comma abrogato dall’articolo 1, Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 132.
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento.
1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, di cui agli articoli 282, 283 e 284, in relazione
all’attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del
nuovo ordinamento previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle
Università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un programma straordinario
di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi
nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla
gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore
rispondenza a quanto stabilito dall’articolo 128 devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai
nuovi programmi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 , ed offrire ai docenti
momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell’attività didattica. In una fase successiva
del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti
ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche, enti e
istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale dei docenti, possono
stipulare convenzioni con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la gestione di
progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini
del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula
delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli
enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all’attuazione del piano
pluriennale di aggiornamento, nell’ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi dell’articolo 121, si procede alla
nomina di supplenti temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle attività di aggiornamento.
6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al
comma 5, in sostituzione dei docenti chiamati a prestare la loro opera per l’attuazione del piano pluriennale di
aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione
prevista dal progetto approvato.
Art. 133.
Disposizioni per la gradualità e la fattibilità.
1. Al fine di favorire la realizzazione della riforma dell’ordinamento della scuola primaria operata con le disposizioni
di cui al presente capo e di garantire la necessaria disponibilità di organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli
scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l’apprestamento delle condizioni di fattibilità
della riforma, predisponendo un apposito piano.
2. Il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle
esigenze; sulla valutazione dell’andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di
ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali
interessati alle relative esigenze.
3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente
concentrazione di alunni nelle classi.
4. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l’attuazione del modulo organizzativo di cui all’articolo
121 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati,
per l’utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio
nazionale, dei nuovi ordinamenti.
5. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione
dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. Soddisfatte le esigenze di cui all’articolo 121 i posti eventualmente residui nell’organico provinciale possono essere
ridistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per
l’attivazione del nuovo modulo organizzativo.
7. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento,
a domanda, di docenti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l’organico di cui all’articolo 121 alle province
nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità di personale.
8. Lattuazione degli articoli 121, 125, 129 e 130 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli
esistenti alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno
1990 è abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle
aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. E’ fatto comunque divieto di assumere, sotto
qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell’organico consolidato, di cui al comma 5.
9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione
territoriale della domanda scolastica, nonché all’attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione
del personale che cessa dal servizio.
Art. 134.
Relazione sull’attuazione del nuovo ordinamento.
1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed
alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell’ultimo anno
scolastico, per l’attuazione del nuovo ordinamento previsto dal presente capo. La Corte dei conti, in sede di relazione
al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale,
connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.
2. Entro quattro anni a partire dall’inizio dell’anno scolastico 1990-91, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al
Parlamento sui risultati conseguiti nell’attuazione del nuovo ordinamento della scuola primaria, anche al fine di
apportare eventuali modifiche.
Capo II
Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno
Art. 135.
Corsi di scuola dell’obbligo negli istituti di prevenzione e pena.
1. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 , negli istituti penitenziari, la formazione culturale e professionale è
curata mediante l’organizzazione dei corsi della scuola d’obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli
orientamenti vigenti e con l’ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
2. Per l’insegnamento elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale si
accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso per posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7.
3. I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole primarie carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della
provincia e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo.
Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti elementari di ruolo normale.
5. I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza nel ruolo, possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo
normale.
6. All’eventuale aumento del numero dei posti del ruolo speciale, quale risulta fissato in prima applicazione dalla legge
3 febbraio 1963, n. 72 , si provvede in conformità delle disposizioni che regolano il normale incremento delle classi
delle scuole primarie.
7. I docenti elementari del ruolo speciale debbono essere forniti dei titoli di specializzazione stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il
Ministero della pubblica istruzione d’intesa con il Ministero di grazia e giustizia istituisce ed autorizza appositi corsi di
specializzazione.
Art. 136.
Scuole reggimentali.
1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento dell’obbligo scolastico o per i quali sia accertato che
non conservino l’istruzione ricevuta nelle scuole primarie sono obbligati a frequentare la scuola primaria
reggimentale.
2. L’autorità militare stabilisce dove l’insegnamento debba tenersi.
3. Il corso elementare nelle predette scuole è diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno.
4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall’istruzione elementare
dei militari che hanno compiuto il corso elementare.
5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse
annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli interessati, docenti del ruolo nell’ambito delle
disponibilità dell’organico provinciale determinato a norma dell’articolo 121.
6. Gli orari, i diari nonché le altre modalità di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti
con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 137.
Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio.
1. Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati dal consiglio scolastico provinciale, corsi per adulti
finalizzati al conseguimento della licenza elementare, ai quali si provvede esclusivamente con docenti di ruolo, a
domanda e con il loro consenso, nell’ambito delle disponibilità dell’organico provinciale determinato a norma
dell’articolo 121, purché sia disponibile personale docente di ruolo in soprannumero.
Art. 138.
Riconoscimento del grado di cultura.
1. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle
condizioni prescritte con regolamento.
Capo III
Scuole elementari annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato
Art. 139.
Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili.
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l’istruzione obbligatoria è impartita all’interno dei singoli
istituti.
2. Le scuole primarie annesse ai convitti nazionali sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni
in vigore per le altre scuole primarie statali.
3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole primarie dei convitti nazionali sono conferite con le modalità
previste per le corrispondenti scuole statali.
4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il
loro funzionamento.
5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole primarie annesse agli educandati femminili
dello Stato.
Art. 140.
Scuole elementari annesse all’Istituto «Augusto Romagnoli».
1. Presso l’Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funziona,
ai fini del tirocinio degli allievi, la scuola primaria con classi per ambl’iopi e tardivi.
2. Il preside dell’istituto dirige anche la scuola primaria.
Art. 141.
Scuole per alunni non vedenti e sordomuti.
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l’istruzione elementare è impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui
agli articoli 322 e 323.
Art. 142.
Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato.
1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola primaria già gestite dall’Opera nazionale Montessori in Roma,
poi statizzate, continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse ad un circolo
didattico viciniore.
2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento.
3. L’Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell’insegnamento con il
metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali, secondo quanto previsto
in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l’Opera, e in quelle gestite da enti
pubblici e privati, da associazioni e da privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il
gestore e l’Opera.
4. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola primaria che attuano il
metodo Montessori deve essere in possesso dell’apposita specializzazione.
Capo IV
Itinerario scolastico
Art. 143.
Iscrizione alla prima classe.
[1. Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto l’età di sei anni] (1)
[2. Per l’iscrizione alla scuola primaria non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere] (2)
3. All’atto della prima iscrizione è presentata la certificazione sanitaria di cui all’articolo 117.
(1) Comma abrogato dall’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
(2) Comma abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 144. (1)
[Valutazione e scheda personale degli alunni.
1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione,
sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le modalità, i tempi
ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.
2. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell’articolo 318.
3. Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni trimestre o quadrimestre dai docenti della
classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai
genitori dell’alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali illustrano altresì eventuali iniziative programmate in favore
dell’alunno ai sensi dell’articolo 126.
4. Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio
finale di idoneità per il passaggio dell’alunno alla classe successiva.
5. La frequenza dell’alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.
6. Nell’attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell’alunno alla classe
successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio
decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui al presente articolo e ogni altra documentazione
ritenuta necessaria].
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 145. (1)
Ammissione alle classi successive alla prima.
1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità al disposto del precedente articolo
144.
2. I docenti di classe possono non ammettere l’alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme
parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.
3. L’alunno non ammesso ripete l’ultima classe frequentata.
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 146.
Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione.
1. Sono aboliti nella scuola primaria gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di
natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima
dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di
ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
Art. 147. (1)
[Esami di idoneità.
1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza
delle classi seconda, terza, quarta e quinta.
2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive
che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 148. (1)
Esame di licenza elementare.
1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l’esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.
2. L’esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa e tiene conto
delle osservazioni sistematiche sull’alunno operate dai docenti di classe.
3. La valutazione dell’esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da due docenti designati dal collegio dei
docenti e nominati dal direttore didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l’esame di licenza elementare
nell’unica sessione di cui al comma 2.
5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono
concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono
stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.
7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall’articolo 318.
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 149. (1)
Valore della licenza.
1. La licenza elementare è titolo valido per l’iscrizione alla prima classe della scuola media e per l’ammissione, alle
condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 150. (1)
Rilascio dell’attestato di licenza.
1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che
conseguono la licenza elementare il relativo attestato.
2. Il rilascio dell’attestato è gratuito.
3. Della medesima agevol’azione godono gli alunni delle scuole elementari parificate.
4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una
scuola parificata, il rilascio dell’attestato di idoneità o di licenza è del pari gratuito.
5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Capo V
Libri di testo e biblioteche scolastiche
Art. 151.
Ad’ozione libri di testo.
1. I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli
d’interclasse.
Art. 152.
Libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica.
1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica sono determinati con l’intesa tra le
competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale
annesso all’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
Art. 153.
Determinazione del prezzo massimo di copertina.
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle
caratteristiche tecniche dei singoli volumi.
2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul
prezzo di copertina sarà effettuato uno sconto.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato è
autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma
nonché a stabilire le norme per l’attuazione dello sconto.
Art. 154.
Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori.
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola primaria.
2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario,
devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul
quale dev’essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non può essere modificato durante l’anno scolastico successivo
alla data di presentazione del libro al Ministero.
3. Il Ministero rimette all’editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata.
Art. 155.
Divieto di adozione libri di testo.
1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia stato messo in commercio, ed, eventualmente, già
adottato nelle scuole un testo, per il quale l’editore non abbia osservato compiutamente l’obbligo stabilito dal comma 2
dell’articolo 154, dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per un periodo non superiore a cinque
anni.
2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme
parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di
testo, nei quali il contenuto o l’esposizione della materia non corrispondono alle prescrizioni didattiche ed alle esigenze
educative, quali risultano dai programmi ufficiali.
Art. 156.
Fornitura gratuita libri di testo.
1. Agli alunni delle scuole primarie, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo,
compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale,
ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1. (1)
2. Per le classi di scuola primaria, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano
previste forme alternative all’uso del libro di testo, è consentita l’utilizzazione della somma equivalente al costo del
libro di testo per l’acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni
bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 30 dicembre 1994, n. 454 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma
nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole primarie che adempiono
all’obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi
valore legale.
Art. 157.
Divieto commercio libri di testo.
1. E’ fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai
servizi dell’istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.
Art. 158.
Biblioteche scolastiche.
1. Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni.
2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite
ai sensi dell’articolo 10.
3. Al mantenimento e all’incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con:
a) sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e lasciti privati.
Capo VI
Manutenzione e gestione degli edifici scolastici
Art. 159.
Oneri a carico dei comuni.
1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese
necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi
gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati
occorrenti per tutte le scuole primarie, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati
femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia
delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.
Art. 160.
Contributi dello Stato.
1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e
successive modificazioni, alle spese per l’istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.
TITOLO IV
La scuola media
Capo I
Finalità e ordinamento della scuola media
Art. 161. (1)
Finalità e durata della scuola media.
1. L’istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media.
2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i princìpi sanciti dalla
Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva.
3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 162.
Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo.
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sono indicate le materie o i
gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l’istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi d’insegnamento, sono
ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.
3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo
insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.
4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola media, di cui all’articolo 444,
comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno, di attività
integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo
di studio.
[5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore
d’insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 163.
Direzione degli istituti.
1. Ad ogni istituto è preposto un preside che svolge le funzioni previste dall’articolo 396.
Art. 164.
Formazione delle classi.
1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri
generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti.
2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell’articolo 115, comma 4, del presente testo unico.
Art. 165. (1)
[Piano di studi.
1. Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti: religione con la particolare disciplina di cui
all’articolo 309 e seguenti; italiano, storia ed educazione civica, geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e
naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica; educazione tecnica; educazione musicale.
2. Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti i docenti la necessaria unità di insegnamento, il consiglio di classe
si riunisce almeno una volta al mese]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 166. (1)
[Programmi e orari di insegnamento.
1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I programmi per l’insegnamento della religione
cattolica sono adottati secondo le modalità stabilite con le intese di cui all’articolo 309.
2. Nel dare applicazione a quanto disposto dal comma 1, sono tenute presenti le seguenti esigenze:
a) rafforzamento dell’educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell’insegnamento della lingua italiana
– con riferimento alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica – e delle lingue straniere;
b) potenziamento dell’insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali – finalizzate quest’ultime
anche all’educazione sanitaria – attraverso l’osservazione, l’esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di
sistemazione delle conoscenze;
c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla
acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche.
3. L’orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali
disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d’insegnamento
slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti d’arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per
ciechi.
4. Previo accertamento delle possibilità locali possono essere organizzate scuole medie integrate a tempo pieno, nelle
quali sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l’ordinanza di cui al comma
5, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e
delle libere attività complementari.
5. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono
stabiliti i criteri generali e le modalità di organizzazione delle scuole medie integrate a tempo pieno e sono precisate le
funzioni integrative e di sostegno ad esse affidate, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersene il
funzionamento, con riguardo anche alla prescuola ed all’interscuola.
6. Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle attività connesse con il funzionamento della scuola di cui
all’articolo 491]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 167. (1)
[Attività integrative e di sostegno.
1. Al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la
programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare,
organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di
realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell’ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste forme di sostegno per l’integrazione degli alunni
in situazione di handicap, ai sensi degli articoli 315 e 316.
3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono periodicamente, in sostituzione delle normali attività
didattiche, e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell’anno scolastico, con particolare riguardo al tempo iniziale e
finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che è elaborato dal
collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.
4. Esse sono attuate dai docenti delle classi nell’ambito dell’orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti
per ciascuna classe.
5. Le attività previste dal comma 4 dell’articolo 166 devono essere coordinate con le iniziative comprese nel
programma di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell’anno
scolastico.
7. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dal comma 3 dell’articolo 165, verificano l’andamento
complessivo dell’attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del
programma di lavoro]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 168. (1)
[Piano annuale della attività scolastica.
1. Nel periodo dal 1° settembre all’inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per l’elaborazione del piano
annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo
e nel corso dell’anno]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Capo II
Corsi d’istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio, analfabeti di ritorno
Art. 169.
Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio.
1. Possono essere istituiti corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio e corsi sperimentali di scuola
media per lavoratori ai quali si provvede esclusivamente mediante docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso,
purché nell’ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale
docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
Art. 170.
Integrazione di corsi di formazione professionale.
1. Per le attività didattiche da svolgere, nell’ambito della scuola media, ad integrazione di corsi di formazione
professionale, si applica quanto disposto dall’articolo 82.
Art. 171.
Corsi di scuola dell’obbligo negli istituti di prevenzione e pena.
1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 135, commi 1 e
6.
Art. 172.
Recupero scolastico di tossicodipendenti.
1. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative
di solidarietà sociale e le associazioni iscritti all’albo di cui all’articolo 116 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle
vigenti disposizioni.
Capo III
Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali
Art. 173.
Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili.
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l’istruzione obbligatoria è impartita all’interno dei singoli
istituti.
2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole primarie di cui all’articolo 139, anche scuole medie
statali.
3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni
vigenti per le altre scuole medie statali.
4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole medie annesse agli educandati femminili dello
Stato.
Art. 174.
Scuole medie annesse agli istituti d’arte e ai conservatori di musica.
1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d’arte e ai conservatori di musica la funzione di direzione è svolta dal preside
dell’istituto o dal direttore del conservatorio.
2. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle predette scuole medie sono integrati, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti specializzati.
Art. 175.
Scuole medie per non vedenti o sordomuti.
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l’istruzione media è impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle
scuole di cui agli articoli 322 e 323.
Capo IV
Itinerario scolastico
Art. 176. (1)
Iscrizione alla prima classe.
1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.
[2. I termini per la presentazione della domanda di iscrizione e la documentazione, di cui essa va corredata, sono
stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione] (2)
[3. Per l’iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi
genere] (2)
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
(2) Comma abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 177. (1)
Valutazione e scheda personale dell’alunno.
1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda
personale dell’alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le
osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia
nelle singole discipline.
2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume
motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di
maturazione.
3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell’articolo 318.
4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell’alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello
globale di maturazione raggiunto dall’alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore
dell’alunno medesimo ai sensi dell’articolo 167.
5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli
alunni della prima e della seconda classe e all’esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di
idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all’esame di licenza.
6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell’anno sul
livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.
7. La valutazione dell’alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio
decreto i modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
9. Il libretto scolastico è abolito. Nulla è innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei
lavoratori emigranti scolarizzati all’estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa.
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 178.
Accesso alle classi successive alla prima.
1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con
il giudizio di idoneità di cui al comma 5 dell’articolo 177. (1)
[2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano
compiuto o compiano nel corso dell’anno solare rispettivamente il 12° e il 13° anno di età e siano in possesso della
licenza della scuola primaria, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o
due anni] (2).
3. La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta (1)
(1) Il presente comma continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
(2) Comma abrogato dall’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 179.
Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione.
1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di
natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a
sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico, prove suppletive che si concludono con il giudizio
complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
Art. 180.
Esami di idoneità.
1. Gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza classe si svolgono in un’unica sessione.
2. Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove
suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
3. Sono sedi di esami di idoneità tutte le scuole statali o pareggiate o legalmente riconosciute.
4. La commissione per gli esami di idoneità è nominata e presieduta dal preside della scuola in cui l’esame ha luogo ed
è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore.
Art. 181.
Norme sullo svolgimento degli esami.
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono
stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.
2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall’articolo 318.
Art. 182.
Ripetenza.
1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta può essere frequentata soltanto per due
anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 112.
2. Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell’articolo 316.
Art. 183.
Ammissione all’esame di licenza.
1. Al termine della terza classe si sostiene l’esame di licenza al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei. (1)
2. All’esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell’anno
solare il quattordicesimo anno di età, purché siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i
candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano 23
anni di età. (2)
3. Al momento dell’ammissione agli esami di licenza è presentata certificazione dell’avvenuta vaccinazione contro
l’epatite virale B.
(1) Comma così modificato dall’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
(2) Il presente comma continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 184.
Sede e sessione unica dell’esame di licenza.
1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate nonché, per i soli alunni interni, le
scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall’articolo 362, comma 3, per le scuole medie
legalmente riconosciute dipendenti dall’autorità ecclesiastica.
2. L’esame di licenza media si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti
per gravi e comprovati motivi.
3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Art. 185.
Esame di licenza e commissione esaminatrice.
[1. Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e
naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica] (1)
[2. L’esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio
pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma 1] (1)
3. La Commissione esaminatrice dell’esame di licenza è composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che
insegnino le materie di cui al primo comma; nonché i docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore
degli alunni portatori di handicap; il presidente della commissione è nominato dal provveditore agli studi, il quale lo
sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento.
4. L’esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l’attribuzione del giudizio di «ottimo», «distinto»,
«buono», «sufficiente», e in caso di esito negativo con la dichiarazione «non licenziato».
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneità alla terza classe della scuola media, ha
facoltà, a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.
(1) Comma abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 186.
Valore della licenza.
1. L’esame di licenza media è esame di Stato.
2. Il diploma di licenza media dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Art. 187.
Rilascio diplomi e attestati.
1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché l’interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda
dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l’avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è
sostituito da un certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti,
del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e
su tutti gli altri atti scolastici.
6. Nei diplomi di licenza della scuola media non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni
portatori di handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola media è gratuito.
8. Della medesima agevol’azione godono gli alunni delle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole
previste dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell’attestato di idoneità e del diploma di licenza, è del pari gratuito.
10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.
Capo V
Libri di testo
Art. 188.
Ad’ozione dei libri di testo.
1. I libri di testo sono adottati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i
consigli di classe.
Art. 189.
Libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica.
1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica sono determinati secondo quanto
previsto dall’articolo 152.
Capo VI
Gestione e manutenzione degli edifici scolastici
Art. 190.
Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato.
1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l’arredamento, l’acqua, il telefono, l’illuminazione, il
riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all’eventuale adattamento e ampliamento dei
locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4
dell’articolo 56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e
successive modificazioni, alle spese per l’istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.
TITOLO V
Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Capo I
Finalità ed ordinamento
Art. 191. (1)
Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
1. L’istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola
media; ad essi si accede con la licenza di scuola media.
2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici,
il liceo artistico, l’istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d’arte.
3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli
istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all’esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di
alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico;
il liceo artistico ha per fine quello di impartire l’insegnamento dell’arte, indipendentemente dalle sue applicazioni
all’industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica
per l’esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico;
gli istituti d’arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle
tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all’attuazione dell’articolo 3 della legge 19 novembre
1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l’istituto magistrale conserva, quale fine
precipuo, quello di preparare i docenti della scuola primaria; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della
scuola materna. Nell’ambito dell’istruzione tecnica e professionale possono essere attribuiti ad alcuni istituti finalità ed
ordinamento speciali.
4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e
l’istituto magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti d’arte e la scuola magistrale hanno la durata di tre anni;
gli istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l’enologia hanno la durata di sei anni. La durata
degli istituti professionali è stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo quanto previsto
dall’articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d’arte sono articolati in
indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico si articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo studio
della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda quello di avviare allo studio dell’architettura; le due
sezioni hanno comune il primo biennio.
5. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di
diploma universitario, ferme restando le condizioni e le modalità previste dal presente capo per gli istituti e scuole di
durata inferiore al quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso diretto alla Facoltà di magistero. I
diplomati del liceo artistico hanno accesso diretto all’Accademia di belle arti, se provenienti dalla prima sezione, ed alla
Facoltà di architettura, se provenienti dalla seconda.
6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati, per consentire l’iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi
da quelli di cui al comma 5, da un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni
provincia, sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di disposizioni impartite dal Ministro
della pubblica istruzione. Negli istituti professionali, nonché negli istituti d’arte, che ne facciano richiesta, sono istituiti,
in via sperimentale, estendendone la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti, nominata e
presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione
corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi
integrativi, che per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono ammessi i licenziati degli
istituti professionali di analogo indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d’arte sempre di analogo indirizzo.
Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturità professionale o, rispettivamente, di maturità d’arte
applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli istituti
professionali possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalità sono istituiti presso
gli istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale del
loro primo biennio.
7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono annessi, a seconda delle rispettive finalità ed indirizzi,
gabinetti scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende.
8. Ad ogni istituto è preposto un preside, che svolge le funzioni previste dall’articolo 396.
9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono complessivamente indicati, nei successivi articoli, con
l’espressione: «istituti e scuole di istruzione secondaria superiore».
(1) Il presente articolo, ad esclusione del comma 7, continua ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti,
e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi, ai sensi
dell’articolo 31, D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.
Capo II
Carriera scolastica degli alunni
Art. 192. (1)
Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione.
1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente
inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle
classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità.
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il
passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono
disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall’ordinanza che, per gli scrutini ed
esami, sono da emanarsi ai sensi dell’articolo 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei
candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica.
3. Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli
studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire
l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e
prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi
riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe
cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due
anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola
componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata,
l’iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli
specialisti di cui all’articolo 316.
5. E’ consentito, subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella
stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione
non si considera come sessione di esame.
6. L’alunno d’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo
per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con
cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell’uno e nell’altro caso, abbia
ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o
scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di
profitto e di condotta degli alunni.
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di
abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate
personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell’articolo 310 devono essere allegati alla domanda
di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la
specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4
dell’articolo 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà,
nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile.
(1) Il presente articolo, ad esclusione dei commi 3, 4, 9, 10 e 11, continua ad applicarsi limitatamente alle classi di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni
ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette
classi, ai sensi dell’articolo 31, D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.
Art. 193. (1)
Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi.
1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati
dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni
che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline [e ad otto
decimi in condotta] (2). Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere
valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe
successiva. (3)
2. L’ammissione agli esami di idoneità, di cui all’articolo 192, è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei
candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli
studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti, coloro che,
prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli
esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.
3. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità;
coloro che, nell’anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a ventun anni per gli esami di idoneità nelle
scuole magistrali.
4. Gli esami di idoneità di cui all’articolo 192, comma 1, si svolgono in un’unica sessione estiva. (4)
5. Gli esami integrativi, di cui all’articolo 192, comma 2, si svolgono in un’unica sessione speciale, che deve aver
termine prima dell’inizio delle lezioni. (4)
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi, ai sensi dell’articolo 31, D.Lgs.
17 ottobre 2005, n. 226.
(2) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate, con la decorrenza ivi indicata, dall’art. 17, D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275.
(3) Periodo così sostituito dall’articolo 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 253.
(4) Comma così sostituito dall’articolo 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 253.
Art. 193-bis. (1)
[Interventi didattici ed educativi.
1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito
delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi
integrativi, coerenti con l’autonoma programmazione d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da
destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell’anno scolastico, non sufficiente in una o
più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle
rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento,
attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui
al comma 3.
2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle
indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive
competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull’efficacia dei suddetti interventi sulla base degli
elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il
collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.
3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più
discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il
consiglio di classe delibera l’obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per essi previste nella
programmazione di classe, limitatamente all’avvio dell’anno scolastico 1995-1996.
4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici ed
educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma
6.
5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti
degli istituti e rientrano tra le attività aggiuntive di cui all’articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995.
6. I finanziamenti per le attività previste dal comma 5, di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352, confluiscono nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e
per le prestazioni aggiuntive.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
all’estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali].
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 193-ter. (1)
[Calendario scolastico e tempi dell’attività didattica.
1. Gli interventi di cui all’articolo 193-bis, comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo
articolo, si svolgono durante tutto l’anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità
temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a
deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun docente
assolva ai propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna
disciplina. Nell’ambito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi
anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.
3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all’articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, e comma 3,
può essere prevista un’articolazione diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da
raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Capo III
Esami finali
Art. 194.
Esami finali nella scuola magistrale.
1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di
abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne. [Le sessioni d’esame sono due.] (1)
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l’ultimo anno del corso di studi e che siano stati
dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo
anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una
precedente sessione la maturità.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una
prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione,
di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratica costituita da un saggio
di lezione. La prova orale relativa all’insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai candidati che scelgano
di non avvalersi di tale insegnamento.
5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potrà essere loro rilasciato il
diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio
debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell’anno, nella stessa scuola magistrale
nella quale si sostennero gli altri esami.
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi, ai sensi dell’articolo 31, D.Lgs.
17 ottobre 2005, n. 226.
(2) Periodo abrogato dall’articolo 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 253.
Art. 195. (1)
Esami di qualifica.
1. L’alunno che superi l’esame finale dei corsi degli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai
fini degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di contrattazione
collettiva, o comunque non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta nel libretto di lavoro.
2. Ai fini dell’accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell’impiego pubblico, il diploma di cui al
comma 1 è riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva. Esso dà diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l’assunzione in
ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione
agli esami, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a princìpi analoghi a quelli cui è conformata la disciplina degli esami
di maturità, salvo che per la composizione delle commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti
la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneità.
5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi, ai sensi dell’articolo 31, D.Lgs.
17 ottobre 2005, n. 226.
Art. 196. (1)
Esami di licenza di maestro d’arte.
1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità, i princìpi ed i criteri indicati nell’articolo 195, sono
stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d’arte, le relative prove di esame, i criteri di
valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
[2. Chi nella prima sessione non superi, o non compia, l’esame è ammesso a ripetere, o a sostenere, le prove nella
sessione autunnale dello stesso anno scolastico.] (2)
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi, ai sensi dell’articolo 31, D.Lgs.
17 ottobre 2005, n. 226.
(2) Comma abrogato dall’articolo 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 253.
Art. 197. (1)
[Esami di maturità.
1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico
e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale.
Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale
abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola primaria; restano ferme le
particolari disposizioni recate da leggi speciali.
2. Si sostiene altresì un esame di Stato in unica sessione per il conseguimento del diploma di maturità professionale e
di maturità d’arte applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti professionali e, rispettivamente, degli istituti
d’arte.
3. Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo
indirizzo. Con il decreto di cui all’articolo 205 è stabilita la validità dei titoli conseguiti negli istituti professionali che non
abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell’accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti
dell’impiego pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturità d’arte applicata, è riconosciuto nei limiti che, in
relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
4. Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali,
pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso ovvero l’anno integrativo o l’ultimo
degli anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o gli istituti d’arte statali, pareggiati o legalmente
riconosciuti, previa ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con almeno la metà dei voti, sulla
base di uno scrutinio finale inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio
dell’ultimo anno di corso, con la formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette
materie. Agli alunni non ammessi è comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo
scrutinio.
5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione
della domanda di ammissione e dimostri di avere adempiuto all’obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso
all’esame di maturità. I candidati non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le quali non è
prevista specifica prova negli esami di maturità, a prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice,
tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è provvisto. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di
eventuali altre maturità o abilitazioni precedentemente conseguite.
6. L’esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato, considerata con riguardo
anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.
7. L’esame consta di due prove scritte e di un colloquio.
8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti
e tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche; la seconda prova scritta, che per gli esami di maturità
tecnica, professionale e d’arte applicata, può essere grafica o scritto-grafica, è indicata dal Ministero della pubblica
istruzione entro il 10 maggio e verte su materie comprese nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico. I casi in
cui gli esami possano constare di una sola prova scritta sono determinati con il regolamento di cui all’articolo 205,
comma 1.
9. Nelle scuole in cui l’insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva
lingua. Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, in lingua italiana o in lingua
tedesca. Per le scuole con lingua d’insegnamento diversa da quella italiana, il Ministero provvede alla traduzione dei
temi proposti nella rispettiva lingua d’insegnamento.
10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano tempestivamente, il presidente della commissione
esaminatrice provvede a che ciascun commissario presenti una terna di temi mezz’ora prima dell’inizio della prova,
estraendone a sorte quattro per la prima prova ed uno per la seconda.
11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.
12. Il colloquio, nell’ambito dei programmi svolti nell’ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie, scelte
rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende
la discussione sugli elaborati. A richiesta del candidato il colloquio può svolgersi anche su un’ulteriore materia di
insegnamento: in tal caso, il presidente può nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto
consultivo. Il colloquio, che è collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.
13. A conclusione dell’esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle
risultanze tratte dall’esito dell’esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della
commissione. Il candidato lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del
libretto di lavoro ed una dichiarazione dell’azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua
qualifica e l’orario di lavoro.
14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità espressa a maggioranza. A parità di voti prevale
il voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da una valutazione espressa da tutti i componenti la
commissione, ciascuno dei quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui della commissione facciano
parte membri aggregati a pieno titolo, la valutazione complessiva è rapportata a sessantesimi. Tale valutazione è
valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione
relativamente all’orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari e, per la maturità artistica e di arte
applicata, ai fini della scelta degli studi nella facoltà di architettura o nell’accademia di belle arti. Alla formulazione del
giudizio, all’attribuzione del punteggio ed alla valutazione sull’orientamento partecipa l’intera commissione.
15. I diplomi di maturità recano il punteggio attribuito a ciascun candidato; il giudizio e la valutazione
sull’orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell’interessato.
16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente
riconosciuti sono ammessi a ripetere l’ultima classe per un massimo di altri due anni; gli altri candidati non maturi
possono essere ammessi a frequentare l’ultima classe, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della
commissione.
17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia
riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà
di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima della conclusione degli esami; per l’invio dei temi
si seguono le modalità di cui al comma 10.
18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si trovino nell’assoluta impossibilità di parteciparvi secondo il
normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel presente capo.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 8, Legge 10 dicembre 1997, n. 425.
Capo IV
Norme comuni a vari tipi di esame
Art. 198. (1)
Commissioni di esame.
1. La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi è nominata dal preside ed è composta di docenti
della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare
tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero
presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il preside od un docente da
lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale è composta dai docenti della scuola ed è presieduta da
un preside o docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le categorie indicate con regolamento, da
emanarsi ai sensi dell’articolo 205, comma 1.
[3. La commissione per gli esami di maturità è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta dal
presidente e da cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell’istituto statale, pareggiato o legalmente
riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna
commissione è anche membro effettivo per i privatisti .] (2)
[4. Il presidente della commissione di cui al comma 3 è scelto nelle seguenti categorie:
a) docenti universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purché
appartengano a settori scientifico-disciplinari cui sono riferibili le materie attinenti all’esame ovvero siano stati docenti
di ruolo di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati;
c) provveditori agli studi a riposo purché provenienti dall’insegnamento o dal ruolo dei presidi degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore;
d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali o pareggiati;
e) docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati, che da almeno un anno siano
stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi a preside di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
o che abbiano conseguito l’ultima classe di stipendio o che abbiano superato l’esame per merito distinto ed il cui
insegnamento di cattedra si svolga nell’ultimo triennio o quadriennio che prepara all’esame di maturità. In caso di
assoluta necessità, il Ministero può derogare alle limitazioni previste dalla lettera b) circa l’utilizzazione dei liberi
docenti, fermo restando il criterio del settore scientifico-disciplinare attinente all’esame.] (2)
[5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturità sono scelti tra i docenti di ruolo degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti e scuole per
almeno un anno le materie su cui verte l’esame. Per il membro interno si deroga a detti requisiti quando manchino
docenti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Dall’anno scolastico 1994-95 e fino all’entrata in vigore della
riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di maturità, i membri delle commissioni giudicatrici,
con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella
provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l’abituale dimora nella medesima
provincia e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale, tra il
personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in
subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla
stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno] (2)
[6. Il presidente delle commissioni degli esami di maturità nei licei artistici è scelto, oltre che nella categoria indicata
alla lettera a) del comma 4, anche tra i ricercatori universitari confermati, i liberi docenti incaricati od assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori scientifico-disciplinari attinenti all’esame, ovvero
siano stati docenti di ruolo dei licei artistici statali o pareggiati, nonché tra i docenti di ruolo delle accademie di belle
arti e tra i docenti di ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l’ultima classe di stipendio o che
abbiano superato l’esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i docenti di ruolo dei
licei artistici e delle accademie di belle arti e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio le
materie su cui verte l’esame; i commissari per le materie culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e
tra i docenti di cui al comma 5] (2).
[7. Nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici e professionali, un membro può essere scelto dal Ministero tra
gli estranei all’insegnamento, purché munito del titolo di studio attinente all’indirizzo specifico cui si riferisce l’esame e
sia fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico; nelle medesime commissioni, limitatamente
alle materie tecnico-professionali, in caso di necessità e di urgenza, si può prescindere dal requisito dell’abilitazione.]
(2)
[8. In caso di necessità è data facoltà al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le
quali non risultino nominati membri effettivi.] (2)
[9. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di esame di
maturità sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati.] (2)
[10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il
Ministero della pubblica istruzione trasmette l’elenco dei docenti, i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati
esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso in cui dopo le nomine
intervenissero rinunce, i provveditorati agli studi nominano i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano
fatto domanda – ove possibile – nell’ambito degli elenchi trasmessi .] (2)
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi, ai sensi dell’articolo 31, D.Lgs.
17 ottobre 2005, n. 226.
(2) Comma abrogato dall’articolo 8, Legge 10 dicembre 1997, n. 425.
Art. 199. (1)
Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d’arte.
[1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di
studi, di qualifica, di licenza di maestro d’arte e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne gli alunni dei
ginnasilicei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali,
nonché degli istituti d’arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all’ultima classe,
abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la
valutazione dell’insegnamento di educazione fisica.] (2)
[2. Il beneficio di sostenere, con l’abbreviazione di un anno rispetto all’intervallo prescritto, gli esami di cui al comma 1
è concesso anche ai giovani soggetti all’obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di
istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all’ultima classe per
scrutinio finale.] (2)
3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell’intervallo prescritto all’infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.
4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro
esame dello stesso grado.
5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere gli esami di
maturità e quelli di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne, oltre che negli istituti e scuole statali, negli
istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti dall’autorità ecclesiastica, che siano sedi degli esami di Stato.
6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 187. Il certificato
sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi.
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi, ai sensi dell’articolo 31, D.Lgs.
17 ottobre 2005, n. 226.
(2) Comma abrogato dall’articolo 15, D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.
Capo V
Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Art. 200.
Tasse scolastiche e casi di dispensa.
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)
sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90 , convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 , le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti
ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito,
sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall’annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore
agli otto decimi di media negli scrutini finali;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all’articolo 28, comma 4,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge
11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988, in ragione del tasso di
inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell’individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se
derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del
reddito complessivo dei familiari tenuti all’obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall’imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono
a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio
o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi
civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la
lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che
vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la
dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della
sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti,
tranne in casi di comprovata infermità.
Art. 201.
Competenze della provincia in materia di istruzione secondaria superiore.
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante il nuovo ordinamento delle
autonomie locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all’istruzione
secondaria superiore, ivi compresa quella artistica, con riguardo anche all’edilizia scolastica, secondo le modalità
stabilite dalla legislazione statale e regionale.
Art. 202.
Modelli viventi nei licei artistici.
1. Per l’assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275.
Capo VI
Istituzioni educative
Art. 203.
Convitti nazionali.
1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono
accolti.
2. I predetti istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui
sono inviati, per l’approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione che sono indicati dal
regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 205.
3. L’amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto:
a) dal rettore, presidente;
b) da due delegati, l’uno dal consiglio provinciale e l’altro dal consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto,
scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;
c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e docente
delle scuole medie frequentate dai convittori;
d) da un funzionario dell’amministrazione finanziaria, designato dal direttore dell’ufficio corrispondente alle soppresse
intendenze di finanza secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 .
4. Il consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura
in carica tre anni e può essere confermato. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze
consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato
all’osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l’amministrazione
dell’ente è affidata dallo stesso ministro ad un commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto
commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell’ente.
6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza
il rettore a stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, delibera sui contratti e le
convenzioni, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione, cura la conservazione e l’incremento del patrimonio,
vigila sul personale e sul funzionamento dell’istituzione.
7. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso l’istituto dei danni economici ad esso arrecati a
seguito di inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave.
8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato,
l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato.
9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
10. Ad ogni convitto nazionale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell’istituto
medesimo, qualunque sia l’epoca in cui l’assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli
immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell’esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle
amministrazioni dello Stato.
12. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi
convitti per alunni che frequentano l’istituto. L’amministrazione di detti convitti è affidata al consiglio di istituto ed alla
sua giunta esecutiva, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle
loro strutture e del personale in servizio, possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di
istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono ammessi, purché ciò non comporti modifiche
alla consistenza organica del personale in servizio.
Art. 204.
Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile.
1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle
giovani che vi sono accolte.
2. Ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli
studi, cui sono inviati per l’approvazione gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione, che saranno indicati
dal regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 205.
3. L’amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da un presidente e
due consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e salvo aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri
due membri designati da opere od enti di assistenza e previdenza che assumano l’obbligo di affidare all’educandato un
ragguardevole numero di giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la direttrice dell’educandato,
la cui presenza è prescritta, ai fini della validità della seduta, quando si tratti dell’ordinamento e dell’andamento
educativo e didattico dell’istituto; le proposte della direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte,
saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al verbale da sottoporsi all’autorità vigilante.
4. Il consiglio di amministrazione dell’educandato è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso
dura in carica tre anni e può essere confermato. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite. Quando un
membro del consiglio di amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il triennio, si procede alla sua
sostituzione, limitatamente al rimanente periodo.
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato
all’osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l’amministrazione
dell’ente è affidata dallo stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario straordinario. Le
indennità da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del
bilancio dell’ente.
6. Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno statuto che contiene le norme relative alla costituzione
ed al funzionamento del consiglio di amministrazione stesso, all’amministrazione del patrimonio ed all’ammissione
delle allieve, ferma restando l’osservanza dei princìpi informativi delle originarie tavole di fondazione. Lo statuto è
approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di
Stato.
7. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di
qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in
giudizio; cura la conservazione e l’incremento del patrimonio; vigila direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul
restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre
attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.
8. Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole primarie, scuole medie ed istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
9. Per l’assistenza da parte dell’Avvocatura dello Stato, si applica agli educandati femminili dello Stato quanto previsto
per i convitti nazionali.
10. Ad ogni educandato femminile statale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio
dell’istituto medesimo, qualunque sia l’epoca in cui l’assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione
ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell’esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle
amministrazioni dello Stato.
12. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati femminili dello Stato, agli altri istituti pubblici di educazione
femminile di cui al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 , e successive modificazioni, salvo che per quelle
disposizioni che siano riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.
13. La direzione dell’Educandato statale di Napoli è affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole
annesse.
Capo VII
Materie demandate alla disciplina regolamentare
Art. 205.
Regolamenti.
1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l’esecuzione delle disposizioni
relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza,
le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi.
2. Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo
quadro orario, e l’eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia
prevista, nonché l’istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di
corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreché sia possibile far fronte alla relativa
spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
definiti i programmi di insegnamento. E’ fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall’articolo 60,
comma 3.
2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa integrata
fra istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di
specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria
superiore nell’ambito delle attuali disponibilità di bilancio. (1)
3. Per gli istituti aventi finalità ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il
relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validità dei titoli di maturità conseguiti negli
istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici.
5. Con uno o più regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti
nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché per la definizione delle
modalità con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari
attività formative da realizzare nell’ambito dell’istituzione educativa.
6. Fino all’emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti.
(1) Comma aggiunto dall’articolo 26, comma 15, Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
TITOLO VI
Istruzione artistica
Art. 206. (1)
Istituti di istruzione artistica.
1. L’istruzione artistica è impartita:
a) negli istituti d’arte.
b) nei licei artistici.
[c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi in essi compresi le accademie di belle arti, gli istituti
superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza] (2)
2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l’istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori agli studi per quanto concerne gli istituti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui alla lettera c) del medesimo comma
1.
3. Gli istituti d’arte ed i licei artistici sono disciplinati, fatto salvo quanto previsto nel presente titolo per tutti gli istituti
di istruzione artistica, dalle norme del presente testo unico concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di
cui all’articolo 191.
4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le
disposizioni della parte seconda, titolo ottavo.
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi, ai sensi dell’articolo 31, D.Lgs.
17 ottobre 2005, n. 226.
(2) La presente lettera cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Capo I
Accademie di belle arti
Art. 207. (1)
[Finalità.
1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare all’esercizio dell’arte.
2. Nelle accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia.
3. I corsi hanno durata di quattro anni.
4. All’accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e con il possesso di un titolo di studio di istruzione
secondaria superiore.
5. Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in possesso della licenza di maestro d’arte, del diploma di
maturità di arte applicata o del diploma di maturità artistica-prima sezione.
6. Allo stesso corso dell’accademia non si può essere iscritti per più di cinque anni.
7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell’accademia di belle arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono
inoltre titoli validi per l’ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria,
secondo quanto previsto dall’articolo 402.]
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 208. (1)
[Insegnamenti.
1. Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e dipinta,
tecniche del disegno e della pittura, tecniche dell’incisione, pittura, anatomia artistica, storia dell’arte e del costume.
2. Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e
modellata, tecniche del disegno, della plastica e della scultura, tecniche della scultura applicata, scultura, anatomia
artistica, storia dell’arte e del costume.
3. Nel corso di decorazione si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: tecniche del disegno
e della composizione decorativa, tecniche dell’incisione, decorazione, plastica ornamentale, anatomia artistica,
anatomia degli animali, storia dell’arte e del costume.
4. Nel corso di scenografia si impartiscono gli insegnamenti fondamentali di scenografia, stile, storia dell’arte e storia
del costume.
5. Oltre gli insegnamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all’articolo
261, comma 2, lettera a).]
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 209. (1)
[Insegnamento delle materie artistiche.
1. L’insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia è impartito, nel limite
del numero degli alunni di cui all’articolo 265, comma 1, cumulativamente a tutti gli alunni dal rispettivo docente.]
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 210. (1)
[Insegnamento delle materie di cultura.
1. Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di regola separatamente agli alunni di ciascun anno di
corso. Sono riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia
identità di programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque.]
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 211. (1)
[Insegnamenti della storia dell’arte e dell’anatomia artistica.
1. Gli insegnamenti della storia dell’arte e dell’anatomia artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni
dei due ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decorazione. La stessa disposizione si applica per
l’insegnamento della storia dell’arte nel corso di scenografia.]
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 212.
Direttore.
[1. Ad ogni accademia è preposto, con incarico conferito dal Ministero ad uno dei docenti dell’accademia stessa, un
direttore, che sovrintende all’andamento amministrativo, didattico, artistico e disciplinare dell’istituto.] (1)
[2. L’incarico ha la durata di due anni e può essere confermato.] (1)
3. L’incarico può essere conferito, in via eccezionale, anche a persona che, per opere compiute o per insegnamenti
dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte.
[4. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all’attuazione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione e risponde del regolare funzionamento della Accademia direttamente al Ministero. Egli compila
annualmente una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.] (1)
[5. Il direttore designa, all’inizio dell’anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nell’esercizio delle funzioni
amministrative, didattiche e disciplinari, in caso di assenza o di impedimento.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 213. (1)
[Collegio dei docenti.
1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, dai docenti e dagli assistenti dell’Accademia.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore nell’esercizio delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari.
3. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari statuti di cui all’articolo 255, comma 1, collegi accademici,
i membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui
quali il collegio accademico abbia competenza a norma dello statuto.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 214.
Assistenti.
1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti è
previsto un posto di assistente.
2. L’assistente svolge attività didattica coadiuvando il docente della cattedra in corrispondenza della quale è istituito il
posto.
2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d’esame. (1)
3. L’orario settimanale obbligatorio dell’assistente è di 16 ore.
4. L’assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su
domanda dell’interessato.
(1) Comma aggiunto dall’articolo 11, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 215.
Scuole operaie e scuole libere del nudo.
1. Presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo.
2. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da docenti di ruolo o, in mancanza, da supplenti.
Art. 216. (1)
[Ordinamento amministrativo.
1. L’ordinamento amministrativo delle accademie di belle arti è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del
presente titolo.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Capo II
Istituti superiori per le industrie artistiche
Art. 217. (1)
[Istituti superiori per le industrie artistiche.
1. Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica istruzione può promuovere l’istituzione di istituti superiori
per le industrie artistiche con il fine di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche
delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon andamento di una industria, alle cognizioni di
cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una industria artistica.
2. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria
superiore con corso di studi di durata quinquennale.
3. Lo Stato può assumere a suo carico la metà della spesa occorrente per l’istituzione e il mantenimento di questi
istituti.
4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti superiori per le industrie artistiche si applicano le
disposizioni relative alle accademie di belle arti.]
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Capo III
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione I
Accademia nazionale di arte drammatica
Art. 218. (1)
[Finalità.
1. L’Accademia nazionale d’arte drammatica, con sede in Roma, ha il fine di formare attori e registi del teatro
drammatico.
2. Il funzionamento dell’accademia è disciplinato con regolamento governativo adottato ai sensi dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell’Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all’articolo
261, comma 2, lettera a).]
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 219. (1)
[Ammissione all’Accademia.
1. Al primo anno di corso dell’Accademia si accede a seguito di esame.]
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 220.
Direttore.
[1. All’Accademia è preposto un direttore, che sovraintende all’andamento didattico, artistico e disciplinare
dell’accademia stessa.] (1)
[2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all’attuazione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell’Accademia direttamente al Ministero della pubblica
istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.] (1)
[3. Il direttore designa, all’inizio dell’anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo, nelle funzioni didattiche e
disciplinari, in caso di assenza o impedimento.] (1)
[4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami.] (1)
5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o
per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro può esonerare dal
periodo di prova la persona così nominata.
[6. Il posto di direttore non coperto da titolare è affidato, dal dirigente preposto all’istruzione artistica, ad uno dei
docenti dell’Accademia.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 221. (1)
[Collegio dei docenti.
1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai docenti dell’accademia.
2. Il collegio dei docenti esercita i compiti per esso previsti dallo statuto dell’Accademia, approvato con regio decreto
25 aprile 1938, n. 742.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 222. (1)
[Ordinamento amministrativo.
1. L’ordinamento amministrativo dell’Accademia è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.]
(1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 223.
Scritturazioni ed incarichi.
1. Per l’insegnamento della regia e della recitazione, il direttore provvede a scritturare, previa deliberazione del
consiglio di amministrazione, artisti di riconosciuto valore, mediante contratto di diritto privato. La relativa spesa è a
carico del bilancio dell’Accademia.
2. Gli altri insegnamenti sono conferiti per pubblico concorso.
Art. 224.
Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato.
1. Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori classificazioni il diploma di licenza della Accademia d’arte
drammatica, hanno diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e in compagnie sovvenzionate dallo Stato.
Sezione II
Accademia nazionale di danza
Art. 225.
Corsi e finalità dell’Accademia.
1. L’Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della durata di otto anni, con il fine di formare
danzatori e danzatrici, un corso di perfezionamento, della durata di tre anni, per la formazione di solisti, docenti e
compositori di danza ed un corso di avviamento coreutico, della durata di tre anni.
2. Il corso normale è diviso in tre periodi: periodo inferiore e periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo
superiore, della durata di due anni.
3. L’ammissione al corso di avviamento coreutico e gli esami relativi al corso stesso sono disciplinati con regolamento
ministeriale.
Art. 226.
Ammissione ai corsi.
1. Al primo anno del corso normale si accede a seguito di esame, con il possesso della licenza elementare.
2. Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore possono iscriversi al corso di perfezionamento.
Art. 227.
Attestati e diplomi.
1. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo periodo è rilasciato l’attestato di compimento del periodo
stesso.
2. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo è rilasciato il diploma di danzatore.
3. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di perfezionamento è rilasciato il relativo diploma.
4. A coloro che abbiano superato l’esame al termine del corso di avviamento coreutico è rilasciato il relativo attestato.
5. Il collegio docenti può proporre al Ministero della pubblica istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di
abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella
loro arte in campo internazionale.
Art. 228.
Direttore.
[1. All’Accademia è preposto un direttore, che sovrintende all’andamento didattico, artistico e disciplinare
dell’accademia stessa.] (1)
[2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all’attuazione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell’accademia direttamente al Ministero della pubblica
istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.] (1)
[3. Il direttore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce lo svolgimento dei programmi di insegnamento e l’orario delle
lezioni.] (1)
[4. Il direttore designa, all’inizio dell’anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e
disciplinari in caso di assenza o di impedimento.] (1)
[5. Il direttore è assunto per pubblico concorso per titoli ed esami e deve essere compositore di danza di riconosciuto
valore.] (1)
[6. Il posto di direttore non coperto da titolare è affidato dal dirigente preposto all’istruzione artistica, per incarico
temporaneo, ad uno dei docenti dell’accademia, su proposta del consiglio di amministrazione.] (1)
7. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o
per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro può esonerare dal
periodo di prova la persona così nominata.
(1) Comma abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 229. (1)
[Ordinamento amministrativo.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 230 sulla composizione del consiglio di amministrazione, l’ordinamento
amministrativo dell’Accademia è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 230. (1)
[Composizione del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è composto:
a) dal presidente;
b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
c) da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di
spettacolo;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) dal direttore;
f) da due rappresentanti del collegio dei docenti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
3. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre
anni e può essere confermato.
4. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 231. (1)
[Collegio dei docenti.
1. Il collegio dei docenti, presieduto dal direttore, è composto da tutti i docenti dei corsi.
2. Esso tratta i problemi che rivestono un interesse didattico o disciplinare.
3. Gli altri problemi sono esaminati, sotto la presidenza del direttore, dai Consigli dei docenti distintamente per il corso
normale ed il corso di perfezionamento.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 232.
Materie di insegnamento.
1. Presso l’Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni delle seguenti materie artistiche e culturali:
Corso normale (otto anni):
Inferiore (3 anni):
tecnica della danza;
Medio (3 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
solfeggio;
storia dell’arte, 5í¸ e 6í¸ anno;
storia della musica, 5í¸ e 6í¸ anno.
Superiore (2 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
teoria della danza;
storia dell’arte;
storia della musica;
solfeggio;
Corso di perfezionamento (3 anni):
Tecnica della danza;
composizione della danza;
teoria della danza;
storia dell’arte;
storia della musica;
storia della danza e del costume;
pianoforte (facoltativo).
2. Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con regolamento ministeriale.
3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, nell’Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui
all’articolo 261, comma 2, lettera a).
Art. 233.
Obblighi scolastici degli allievi.
1. E’ fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali dell’Accademia Nazionale di danza di frequentare la scuola media o
un istituto di istruzione secondaria superiore.
2. Coloro che già frequentano scuole pubbliche o legalmente riconosciute o pareggiate, o che studiano privatamente,
possono ottenere l’iscrizione ad anni successivi al 1° del corso normale a seconda degli anni di scuola secondaria già
superati.
3. Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi esami.
Art. 234.
Personale del corso di perfezionamento.
1. Il personale del corso di perfezionamento è scelto dal Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore
ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tale genere di contratti. Quando la scelta cada sul
direttore o su docenti dell’Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale.
2. In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si
provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
competente in materia di spettacolo.
Art. 235.
Insegnamento della composizione e della tecnica della danza.
1. Gli orari relativi alle materie di insegnamento impartite nell’Accademia sono stabiliti con i decreti concernenti le
modalità ed i criteri per la determinazione degli organici, di cui all’articolo 265.
Art. 236.
Pianisti accompagnatori.
1. I pianisti accompagnatori coadiuvano i docenti degli insegnamenti in corrispondenza dei quali sono istituiti i posti di
pianista, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai docenti medesimi e dal direttore.
Art. 237.
Sovvenzioni.
1. Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni delle borse di studio stabilite in numero complessivo di
quindici, per i tre anni di corso, nonché per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento sarà
provveduto, per ciascun esercizio finanziario, con apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo.
Art. 238.
Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati dallo Stato.
1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali
la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di ballo o nei gruppi danzatori o danzatrici, con
preferenza, i diplomati della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.
2. Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono ammessi, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provvisti
del diploma di istituto d’istruzione secondaria superiore, agli istituti preposti alla formazione dei docenti di educazione
fisica negli istituti di istruzione secondaria.
3. Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l’Accademia di danza essa dovrà
uniformarsi nell’ordinamento e nei programmi a quelli degli istituti di cui al comma 2.
Capo IV
Conservatori di musica
Art. 239.
Finalità.
[1. I Conservatori di musica hanno per fine l’istruzione musicale.] (1)
2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.
3. I requisiti necessari per l’ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all’emanazione di nuove norme
regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive
modificazioni.
[4. Nel conservatorio di musica non si può ripetere più di una volta lo stesso anno di corso.] (2)
[5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui articolo 174, al fine dell’assolvimento
dell’obbligo scolastico.] (1)
6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di Bolzano, adottate in attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
(1) Il presente comma cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
(2) Comma abrogato dall’articolo 11, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 240.
Insegnamento nei conservatori di musica.
1. L’insegnamento nei conservatori di musica è disciplinato con regolamento. Fino all’emanazione di nuove norme in
materia, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.
2. All’elenco delle scuole di cui all’articolo 1, primo comma del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 è aggiunta la
scuola di chitarra.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali, nei conservatori sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui
all’articolo 261, comma 2, lettera a).
Art. 241.
Direttore.
[1. Ad ogni conservatorio di musica è preposto un direttore, che sovrintende all’andamento didattico, artistico e
disciplinare dell’istituto.] (1)
[2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all’attuazione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione e risponde del regolare funzionamento del conservatorio direttamente al Ministero della pubblica
istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.] (1)
[3. Il direttore designa, all’inizio dell’anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e
disciplinari in caso di assenza o di impedimento.] (1)
[4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami.] (1)
5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore a persone che, per opere compiute o
per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal
periodo di prova il personale così nominato.
[6. I posti di direttore non coperti da titolari sono affidati dal dirigente preposto all’istruzione artistica, per incarico
temporaneo, ad uno dei docenti del conservatorio.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 242. (1)
[Collegio dei docenti.
1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai docenti di ruolo e non di ruolo del
conservatorio.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore in ordine all’andamento didattico, artistico e disciplinare del conservatorio.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 243. (1)
[Ordinamento amministrativo.
1. L’ordinamento amministrativo dei conservatori è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 244.
Conservatori di musica statizzati.
1. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni
annesse alle rispettive leggi di statizzazione:
«G. Tardini» di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);
«Nicolò Paganini» di Genova e «Francesco Morlacchi» di Perugia (legge 22 marzo 1974, n. 111);
«F. E. Dall’Abaco» di Verona, «L. Canepa» di Sassari, «A. Vivaldi» di Alessandria, «U. Giordano» di Foggia, «L.
D’Annunzio» di Pescara, «G. Frescobaldi» di Ferrara, «T. Schipa» di Lecce, «G. Nicolini» di Piacenza, «A. Venturi» di
Brescia, e «C. Pollini» di Padova, liceo musicale pareggiato «A. Corelli» di Messina trasformato in sezione staccata del
conservatorio di musica di Reggio Calabria (legge 8 agosto 1977, n. 663);
«V. Gianferri» di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473);
«S. Tomadini» di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466).
2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di Bolzano, Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni
previste dalla legge 30 novembre 1930, n. 1968. Per il conservatorio di Bolzano resta salvo il disposto dell’art. 239,
comma 6.
Art. 245.
Disciplina della professione di maestro di canto.
1. Nessuno può assumere il titolo di maestro di canto ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in
un conservatorio di musica statale o in un istituto musicale pareggiato il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il
disposto del comma 2.
2. Il docente di canto nei conservatori di musica statali e negli istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati
titolari delle cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il titolo di maestro di canto e di esercitare la
relativa professione ancorché siano sprovvisti del diploma di cui al comma 1.
3. E’ istituito un albo professionale dei maestri di canto. Le norme concernenti la formazione dell’albo, le condizioni e le
modalità per l’iscrizione ed ogni altra norma per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano a coloro che insegnano canto nel campo della musica religiosa
o corale ovvero che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione secondaria oppure si trovino in possesso del
titolo di abilitazione all’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole medie, purché esercitino la loro attività
entro i limiti del rispettivo insegnamento.
Art. 246.
Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale.
1. Nessuno può esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica, né fare parte di
orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un conservatorio di
musica o in un istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.
2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica è prescritto il possesso del
diploma relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia d’insegnamento.
3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede:
a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;
b) l’attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli periodi, l’attestato
di compimento del periodo inferiore, quando si voglia far parte di orchestre di operette.
4. Le orchestre della RAI – Radiotelevisione italiana – S.p.a. sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero
delle orchestre sinfoniche o liriche.
5. Il diploma o l’attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli
strumenti che si vogliono suonare in orchestra.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano né ai luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti
religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorità ecclesiastiche, sempre che le rispettive attività artistiche e
didattiche siano dirette a scopo di culto, né ai conservatori di musica e agli istituti pareggiati.
7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle orchestre dei caffè, cinematografi e delle sale da ballo, con
un numero di persone non superiore a sei; alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di collegi o convitti; alle orchestre costituite per feste di
beneficenza; alle bande musicali.
8. Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare materie musicali o far parte di orchestre possono essere
iscritti in appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per esservi iscritto, la
determinazione dell’oggetto professionale e la disciplina sugli iscritti sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con i ministri del tesoro e della pubblica istruzione.
Art. 247.
Normalizzazione dell’intonazione di base degli strumenti musicali.
1. Il suono di riferimento per l’intonazione di base degli strumenti musicali è la nota «La», la cui altezza deve
corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.
2. E’ fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo
Stato o da enti pubblici, che gestiscono e utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all’ente concessionario
del servizio pubblico radiotelevisivo, di adottare stabilmente come suono di riferimento per l’intonazione la nota «La»,
di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti brani
di musica e spettacoli lirici.
3. Per ottemperare a quanto disposto dai commi 1 e 2, è fatto obbligo di utilizzare per la intonazione strumenti di
riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza
di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E’ ammessa la tolleranza, in più
o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.
4. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme del
presente articolo.
5. L’utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui al comma 3 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la
frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.
7. All’attuazione delle norme del presente articolo si provvede con regolamento adottato dal Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 248.
Accompagnatori al pianoforte.
1. In corrispondenza delle singole cattedre di canto nei Conservatori di musica è istituito un posto di accompagnatore
al pianoforte.
2. Gli accompagnatori al pianoforte coadiuvano i rispettivi docenti, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive
date dai titolari e dai direttori.
Capo V
Alunni, esami e tasse
Art. 249.
Alunni.
1. Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si applicano, in materia disciplinare, le disposizioni relative agli alunni
degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni disciplinari adottate dagli organi competenti sono
comunicate al Ministero.
2. Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri sono iscritti all’anno di corso per il quale siano ritenuti idonei a
giudizio del collegio dei docenti.
Art. 250. (1)
[Privatisti.
1. Non può presentarsi all’esame di ammissione all’accademia di belle arti chi non abbia conseguito almeno quattro
anni prima la licenza di scuola media.
2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si svolgono nei conservatori di musica sono stabiliti con
regolamento.
3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai candidati che abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di età.
4. All’esame di licenza dell’Accademia di belle arti non sono ammessi candidati privatisti.]
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 251.
Orari e programmi.
1. Gli orari di insegnamento ed i programmi di esame negli istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto
del ministro. (1)
(1) Comma così modificato dall’articolo 11, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 252. (1)
[Esami.
1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di promozione, di idoneità, di licenza e di
diploma.
2. Con l’esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio.
3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell’istituto, mediante esame di promozione e, per i candidati esterni,
mediante esami di idoneità.
4. L’esame di diploma è sostenuto al compimento dei corsi di studio.
5. Presso l’Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e del corso
di avviamento coreutico.
6. Nell’anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l’esame è ammesso a sostenere o a ripetere le prove
solo nella seconda sessione dello stesso anno.
8. Le commissioni d’esame sono composte da docenti dell’istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e
medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal
direttore dell’istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente
non di ruolo.]
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 253.
Tasse scolastiche.
1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le seguenti:
A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):
tassa di esame di ammissione;
tassa di immatricolazione;
tassa di frequenza di ciascuno anno;
tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.
B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza:
tassa di esame di ammissione alle varie scuole;
tassa di immatricolazione;
tassa di frequenza di ciascun anno;
tassa di diploma.
2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai sensi e con le modalità dell’articolo 7, comma 1 del
decreto legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazione dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sulla base di
quelli stabiliti nella tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).
3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all’atto dell’iscrizione, la seconda entro il mese di
gennaio.
4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:
gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di studio richiesto per l’iscrizione al primo anno di corso, il
giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta sessantesimi nell’esame di maturità;
gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di corso, una votazione non inferiore agli
otto decimi nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti stabiliti con l’articolo 28,
comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), come rivalutati ai sensi dell’articolo 21, comma
9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive modificazioni.
5. Ai fini dell’individuazione del reddito di cui al terzo alinea del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello
studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente si
tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all’obbligazione del mantenimento.
6. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per
ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione
o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione,
i ciechi civili. Il predetto beneficio è sospeso per i ripetenti.
7. Salvo che per l’Accademia nazionale di danza, gli studenti di cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento
delle tasse.
Capo VI
Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza
Art. 254. (1)
[Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi.
1. Contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai collegi delle accademie e dei conservatori è ammesso ricorso al
Ministero della pubblica istruzione, da parte di chi abbia interesse, entro trenta giorni dalla data di notificazione o della
comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 255. (1)
[Autonomia amministrativa.
1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono
dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. I particolari
statuti che regolano il funzionamento amministrativo e didattico restano in vigore, per gli istituti che ne sono dotati, in
quanto compatibili con le norme del presente testo unico e con i regolamenti generali sugli istituti di istruzione
artistica. Ai predetti istituti è attribuita altresì personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di
ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da
emanarsi ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, docente e amministrativo, tecnico ed
ausiliario degli Istituti sono a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede
alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.
3. Le spese per il funzionamento degli istituti sono iscritte nel bilancio degli istituti stessi e trovano copertura nei
contributi ministeriali e nelle altre entrate di bilancio.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le istruzioni necessarie per la formazione
del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione
finanziaria, amministrativa e patrimoniale ed il controllo dei costi, anche su base comparativa.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 256. (1)
[Consiglio di amministrazione.
1. Ciascuno degli istituti di cui all’articolo 255 è amministrato da un consiglio di amministrazione composto, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 230 per il consiglio di amministrazione dell’Accademia nazionale di danza, dal presidente e
dai seguenti altri membri:
a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
b) il direttore dell’Istituto;
c) due docenti dell’istituto, designati dal collegio dei docenti.
2. Possono inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le
persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l’impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al
mantenimento dell’Istituto.
3. E’ chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dei conservatori con sezioni distaccate per ciechi un
rappresentante dell’istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.
4. Segretario del consiglio è l’impiegato amministrativo di qualifica più elevata.
5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero della pubblica
istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o
impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del
consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell’Istituto.
6. Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministero della pubblica istruzione scioglie il consiglio di amministrazione
e nomina un commissario governativo per l’amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio
di amministrazione deve essere ricostituito.
7. In deroga a quanto previsto dal presente articolo i consigli di amministrazione dei conservatori di musica di Roma e
Napoli conservano la composizione prevista dalle particolari disposizioni che li riguardano: di ciascuno di essi fanno
altresì parte due docenti dell’Istituto designati dai rispettivi collegi dei docenti.
8. Del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel
comune.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 257. (1)
[Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio di previsione dell’istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonché il conto
consuntivo;
b) delibera le spese a carico del bilancio dell’istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di
amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;
c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell’istituto.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 258.
Esercizio finanziario.
1. L’esercizio finanziario degli istituti ha durata annuale e coincide con l’anno solare.
2. Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un
istituto di credito di notoria solidità che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.
3. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall’istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria
mediante reversali d’entrata e mandati di pagamento emessi dagli istituti e firmati nei modi di cui all’articolo 259,
comma 1.
4. Gli istituti hanno l’obbligo di trasmettere all’ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone
abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento. Le somme maturate per interessi sono iscritte, in
entrata, nel bilancio dell’esercizio successivo alla loro maturazione.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa è affidato all’Ente poste italiane. Per il predetto servizio si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 5.
Art. 259.
Servizi amministrativi, di segreteria e contabili.
1. Ad ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati della VIII qualifica funzionale del ruolo dei direttori
amministrativi, dei quali l’impiegato con maggiore anzianità di qualifica sovraintende ai servizi di segreteria,
amministrativi e contabili ed è responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede
anche alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del
consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti
contabili concernenti la gestione autonoma dell’istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli
articoli 325 e seguenti del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni
vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell’istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all’attuazione delle
norme legislative e regolamentari.
2. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal direttore
dell’istituto, sentito il parere del presidente del consiglio di amministrazione. Il dirigente preposto all’istruzione artistica
esprime il giudizio complessivo.
3. L’impiegato del ruolo dei direttori amministrativi che sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili
può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli istituti di istruzione artistica
esistenti nella provincia dove ha sede l’istituto in cui egli è titolare e in province limitrofe.
4. Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di due direttori amministrativi per
l’espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli istituti di istruzione artistica e sul personale addetto
ai servizi stessi.
Art. 260.
Servizi di economato e di archivio.
1. Ad ogni istituto è assegnato un coordinatore amministrativo con il compito di coadiuvare il direttore dei servizi di
segreteria, amministrativi e contabili, e di provvedere ai pagamenti relativi alle piccole spese d’ufficio con l’apposito
fondo posto a sua disposizione dal presidente del consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed
all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili di proprietà dell’istituto, di cui assume la responsabilità in qualità di
consegnatario.
2. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed
amministrativa, ad ogni istituto possono essere assegnati non più di cinque impiegati della quarta qualifica funzionale.
Capo VII
Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica
Art. 261.
Iniziative di promozione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni iniziativa
che sia riconosciuta utile all’incremento delle arti e delle industrie collegate.
2. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, di concerto, ove occorra, con altri Ministri competenti, ed entro
i limiti dei fondi stanziati in bilancio, è autorizzato:
a) ad istituire insegnamenti complementari permanenti, facoltativi ed obbligatori, per discipline che, pur non essendo
comprese nei programmi ordinari, siano riconosciute necessarie ai fini dell’incremento dell’arte e delle industrie
artistiche;
b) a favorire l’organizzazione di esposizioni artistiche ed industriali presso istituti di istruzione artistica od altri enti
disposti a tale organizzazione;
c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per particolari imprese a favore dell’arte e delle
industrie artistiche.
3. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi carattere permanente sono determinati, ai fini della
loro copertura con le procedure concorsuali di cui all’articolo 270, previa definizione didattica dei corsi medesimi da
effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
4. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle attività di cui al comma 2, lettere b) e c), anche con fondi
forniti dal proprio bilancio.
Art. 262.
Locali e arredamento.
1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di
rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e didattico e per le altre esigenze di funzionamento
sono ripartiti annualmente tra gli istituti.
2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati
a sede di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori e licei artistici e per i quali sono contratti
mutui, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando l’osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di tutela storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.
3. L’approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 263.
Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine.
1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l’uso di locali dell’istituto per fini analoghi a quelli
dell’istituto stesso e l’uso di strumenti a scopo di studio.
2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell’istituto per l’esercizio seguente.
3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d’arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio
dell’istituto.
Capo VIII
Personale delle accademie e dei conservatori
Sezione I
Ruoli e organici
Art. 264.
Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori.
1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i seguenti:
ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d’arte
drammatica e di danza;
ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e
dell’accademia nazionale d’arte drammatica, dei pianisti accompagnatori e delle assistenti educatrici dell’accademia
nazionale di danza;
ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. L’identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del personale appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è
disciplinata con i procedimenti e i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni.
3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.
4. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di reclutamento e di orario di servizio, al personale direttivo dei
conservatori di musica, dell’accademia nazionale di danza e dell’accademia nazionale di arte drammatica ed al
personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti si applicano le norme contenute nella parte
III del presente testo unico, relative al personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche.
5. Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica,
dell’accademia nazionale d’arte drammatica e dell’accademia nazionale di danza ed ai pianisti accompagnatori
dell’accademia nazionale di danza si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al
personale docente.
6. Alle assistenti educatrici dell’accademia nazionale di danza si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico
ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.
7. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano
le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle istituzioni scolastiche. Al personale appartenente al ruolo dei direttori amministrativi si applicano, fino a quando
non saranno efficaci i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e relativi al personale del
comparto della scuola, le norme di stato giuridico e sul trattamento economico del corrispondente personale del
comparto «Ministeri».
Art. 265.
Organici.
1. Le modalità ed i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle accademie di
belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base, per quanto riguarda il
numero degli allievi dei conservatori di musica, delle norme di cui all’articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n.
1945 e, per le accademie di belle arti, delle norme del presente titolo, tenuto conto che, per le accademie medesime,
non può essere superato il numero di 80 alunni per ogni insegnamento di ciascun corso.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono altresì determinati i
posti relativi agli insegnamenti di cui all’articolo 261, comma 3.
3. Con la medesima modalità di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, le
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
4. L’organico del personale appartenente al ruolo delle assistenti educatrici dell’Accademia nazionale di danza è
determinato in una unità per ogni 100 allievi.
5. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal
servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento dei vari insegnamenti. I criteri e le modalità
per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Art. 266.
Orario di servizio.
1. L’orario di servizio è stabilito in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni.
2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui al comma 1, si applicano le norme vigenti.
Art. 267.
Cumulo di impieghi.
1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all’articolo 508 del presente testo unico non si applica al personale docente dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell’articolo 273.
2. L’esercizio contemporaneo dell’insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o
istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli 273 e 274.
Art. 268.
Competenze in materia di stato giuridico del personale.
1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle
Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è
attribuita al direttore dell’accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: a) alla concessione dei congedi
straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; b) all’irrogazione delle sanzioni disciplinari
dell’avvertimento scritto e della censura; c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in
conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.
2. Il dirigente preposto all’istruzione artistica provvede: a) alla nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei
congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per
qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle
aspettative; d) all’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei
riguardi del rimanente personale.
3. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, non si
applicano le disposizioni del presente testo unico che disciplinano l’anno di formazione.
Sezione II
Reclutamento
Art. 269.
Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi.
1. L’accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e
di danza avviene mediante concorsi per titoli ed esami.
2. I concorsi constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e
l’attitudine del candidato all’esercizio della funzione direttiva nei conservatori di musica e nelle predette accademie.
3. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono
nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le
riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si
preveda la soppressione nell’anno scolastico successivo.
4. Per la partecipazione al concorso per direttore dell’Accademia nazionale di danza è richiesto il requisito di cui
all’articolo 228, comma 5.
5. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti programmatici per le prove di esame e
i titoli valutabili si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo I, capo II, sezione III del presente testo unico.
6. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove
concorsuali o da un ispettore tecnico ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due
direttori di ruolo e da un funzionario dell’Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a
dirigente.
7. Il presidente è scelto per sorteggio dal dirigente preposto all’istruzione artistica tra coloro i quali siano compresi in
appositi elenchi compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed
ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono
scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
8. In materia di esoneri si applicano le disposizioni dettate per le commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento
del personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
9. Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 5 , e successive modificazioni, in misura triplicata.
Art. 270. (1)
Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori.
1. L’accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte
e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di
arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante
concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.
2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel rispetto dell’esigenza di assicurare una adeguata
specializzazione.
3. Per l’ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano le stesse norme che regolano i concorsi per
l’insegnamento delle materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia dell’arte è necessario altresì essere
in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento della stessa materia nei
licei classici.
4. I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L’indizione è
subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di
posti. Nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e
professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a
15/30.
5. I concorsi per titoli ed esami constano di una o più prove scritte, scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici
insegnamenti e di una prova orale.
6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, è finalizzata all’accertamento della preparazione culturale e delle
capacità professionali.
7. La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche,
sui contenuti degli specifici programmi d’insegnamento nonché sull’ordinamento generale e sullo stato giuridico del
personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull’ordinamento di cui alla parte II, titolo VII,
capo I del presente testo unico.
8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte
o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che
abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su
40 nella prova orale.
9. Per l’espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il
Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l’utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra.
La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non può superare in ogni caso le 12 ore.
10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono
nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità
sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell’articolo 265,
comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell’anno scolastico
successivo.
10-bis. Le graduatorie restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo
corrispondente.
11. L’anno di formazione è valido come periodo di prova.
12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni
sull’anno di formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e
per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
14. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire i posti di docente a persone che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal
periodo di prova il personale così nominato.
(1) Articolo così modificato dall’articolo 3, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 271.
Commissioni giudicatrici.
1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato
l’incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con
un’anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di
anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.
2. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio dal dirigente preposto all’istruzione artistica fra
coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I
componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto
domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al
medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.
3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a
duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
4. Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell’insegnamento, la nomina
può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell’insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a
persone esperte estranee alla scuola.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale
non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità definite con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per il personale
docente delle altre istituzioni scolastiche.
Art. 272.
Conferimento delle supplenze.
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si applicano, per quanto non previsto diversamente dal
presente articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521.
2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del Conservatorio o dell’Accademia, che le firma
congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali compilate da commissioni nominate dal
Ministero.
3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal dirigente preposto all’istruzione artistica tra i direttori di
conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il
conferimento delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni.
4. Le graduatorie hanno carattere permanente.
5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l’integrazione delle graduatorie di
cui al comma 2, con l’inclusione di nuovi aspiranti e l’aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli.
6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni,
ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni è preposto il
presidente della commissione originaria, la quale a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in
sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così
costituite.
7. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto
all’istruzione artistica; alle commissioni costituite in sottocommissioni, sarà assegnata comunque una unica sede.
8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o accademie presso cui aspira alle supplenze, fermo
restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in
graduatoria.
9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che
avranno cessato di avere validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie compilate secondo le disposizioni
dell’articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel
conferimento delle supplenze annuali e temporanee in uno degli istituti indicati nella domanda di supplenza.
11. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella prevista dall’articolo 17, comma 5 del decreto-legge
3 maggio 1988, n. 140 , convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, a favore di coloro che sono
compresi nelle graduatorie ad esaurimento compilate ai fini delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste dal
medesimo decreto-legge.
12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio possono essere assegnati non più di 15
punti; ai titoli artistico-culturali e professionali possono essere assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che riportino
un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle graduatorie.
13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive
per il conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni
dalla data di pubblicazione all’albo delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale
presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
14. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e di incarichi, dall’articolo 223 per l’Accademia d’arte
drammatica e dall’articolo 234 in materia di incarichi per l’Accademia nazionale di danza.
15. Per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle accademie e dei
conservatori di musica si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo III, del presente testo unico; le
competenze in materia dei capi di istituto, presidi o direttori didattici, ivi previste, si intendono riferite ai direttori di
accademia o di conservatorio.
16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di
conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Art. 273.
Contratti di collaborazione.
1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile
provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti
lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di
amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti
del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione
del conservatorio.
2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l’ordine di apposite
graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono
riferirsi esclusivamente all’insegnamento di discipline corrispondenti all’attività artistica esercitata.
3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non
venga occupato da un docente di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari
all’entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con
esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme
vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di
cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti
annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per
far fronte all’onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in
relazione alle esigenze accertate.
Art. 274.
Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980.
1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l’insegnamento,
attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di
dipendenza organica per l’una o l’altra attività, abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti
lirici o istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica, hanno la
precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il
conservatorio dal quale dipendevano all’atto dell’opzione.
2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e
comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.
3. In tali casi i posti restano indisponibili per l’intera durata del contratto.
4. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente
articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all’entità del trattamento economico complessivo in godimento da
parte dei singoli interessati all’atto dell’opzione con le esclusioni indicate nell’articolo 273. Dopo un quinquennio di
attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al comma 6 dell’articolo 273, qualora il
compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.
5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui
all’articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine
del 31 ottobre 1993.
6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i
contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all’importo della pensione in godimento, salvo
diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.
Art. 275.
Modelli viventi.
1. I modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici sono assunti con incarichi annuali, per un numero di
ore di servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali.
2. La retribuzione oraria per tali incarichi è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto del
trattamento economico previsto per la terza qualifica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.
Essa è corrisposta in tutti i mesi dell’anno, alle condizioni previste per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
della scuola, per un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite con l’incarico.
L’adeguamento retributivo avviene in corrispondenza ed in proporzione dei miglioramenti stabiliti per la terza qualifica
del predetto personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
3. Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento ed all’orario di servizio. In materia di
assenze e di congedi si applicano le disposizioni riferibili alla natura dell’incarico della nomina e non alla retribuzione
oraria del servizio.
4. Ai modelli viventi sono corrisposte, in quanto spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.
5. Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si applicano le norme relative al personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario non di ruolo della scuola.
6. L’incarico annuale è titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi negli anni successivi.
7. I modelli viventi sono nominati, a domanda, nei ruoli del personale ausiliario, via via che si rendono liberi i posti,
dopo dieci anni di servizio anche non continuativo.
8. Il servizio prestato in qualità di modelli viventi è riconosciuto nel ruolo del personale ausiliario secondo le
disposizioni in vigore per il predetto personale della scuola.
TITOLO VII
Norme comuni
Capo I
Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione I
Sperimentazione e ricerca educativa
Art. 276. (1)
[Criteri generali.
1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell’autonomia didattica dei docenti e può
esplicarsi:
a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico;
b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art 277. (1)
[Sperimentazione metodologico-didattica.
1. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere
autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o
richieda l’utilizzazione straordinaria di risorse dell’amministrazione scolastica.
2. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di
intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
3. I consigli di intersezione, di interclasse o di classe, esprimono il loro parere per quanto concerne le iniziative di
sperimentazione che interessano le sezioni, le classi o la classe comprese nell’ambito di propria competenza.
4. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione
debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.
5. Per l’attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonché di quelli
disponibili nell’ambito distrettuale.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 278. (1)
[Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture.
1. La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture può essere
attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di
istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell’educazione.
2. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si vuole
affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell’ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti
e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi
della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.
3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando le
materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l’attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di
docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della
sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici.
4. Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro della pubblica
istruzione corredate da un parere tecnico dell’Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
competente per territorio.
5. Il Ministro può anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l’istituto regionale competente e il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio
abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l’ambito di
autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalità per il reperimento e l’utilizzazione del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario.
6. Le istituzioni a cui sia stato già riconosciuto con apposito decreto carattere sperimentale o ordinamento speciale
mantengono, ai sensi del precedente comma 5, tale carattere.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 279. (1)
[Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali.
1. E’ riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di
cui all’articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che
autorizza la sperimentazione.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 280. (1)
[Iscrizione degli alunni.
1. L’iscrizione degli alunni alle sezioni, classi o scuole interessate ad un programma di sperimentazione di cui
all’articolo 278 avviene a domanda.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 281. (1)
[Documentazione, valutazione e comunicazioni.
1. La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui all’articolo 277 e la valutazione sui medesimi,
espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate, oltre che al provveditore agli studi della provincia, al consiglio di
circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all’istituto regionale
competente.
2. La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui all’articolo 278 sono comunicate anche al
Ministro della pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Sezione II
Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente
Art. 282. Criteri generali.
1. L’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come
adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica.
2. L’aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell’ambito del circolo didattico, dell’istituto, del distretto
e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all’articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l’organizzazione di idonee
attrezzature e di servizi, l’autoaggiornamento e l’aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla
valutazione dell’andamento didattico del circolo o dell’istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.
Art. 283.
Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche.
1. Nell’ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere
assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per la realizzazione di
attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni
scolastiche.
2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai
sensi dell’articolo 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 27.
3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni
scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di
credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dalle istruzioni
amministrativo-contabili di cui al comma 2.
Art. 284.
Specifiche iniziative di aggiornamento.
1. Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi dell’articolo 115 apposite iniziative per l’aggiornamento dei
docenti che impartiscono l’insegnamento nelle attività di sostegno e di integrazione nelle scuole dell’obbligo che
accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della
Comunità europea.
2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative
in materia di educazione alla salute, e di prevenzione delle tossicodipendenze come previsto dall’articolo 104 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero il Ministero della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove l’organizzazione di corsi di aggiornamento.
Art. 285.
Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con università ed istituti di
ricerca.
1. Alle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell’ambito del circolo didattico, dell’istituto, del
distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici.
2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari stranieri per l’aggiornamento
dei docenti delle scuole con lingua d’insegnamento diversa da quella italiana. L’utilizzazione del predetto personale è
regolata con apposito disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
tesoro.
3. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, possono organizzare direttamente
iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli istituti interessati ovvero prestare, per lo
stesso fine, opera di collaborazione tecnico-scientifica.
4. Ai fini del coordinamento con l’istruzione universitaria, il Ministro della pubblica istruzione, come previsto
dall’articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , sente il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, i cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione.
5. Le università, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , possono partecipare alla
progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle
iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria,
attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.
Art. 286.
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare.
1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all’attuazione del nuovo
ordinamento e dei nuovi programmi per la scuola primaria, il Ministro della pubblica istruzione attua un piano
straordinario pluriennale di aggiornamento ai sensi dell’articolo 132.
Sezione III
Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Art. 287. (1)
Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.
1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia
amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
2. Gli istituti hanno il compito di:
a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;
b) condurre studi e ricerche in campo educativo;
c) promuovere ed assistere l’attuazione di progetti di sperimentazione a cui collaborino più istituzioni scolastiche;
d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
e) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di
aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all’attuazione delle relative iniziative promosse a
livello locale.
3. Per l’attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di
cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione.
(1) Le disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi contenute nel
presente articolo sono abrogate ai sensi dall’articolo 15, D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.
Art. 288. (1)
Articolazione interna degli istituti regionali.
1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola primaria, per la scuola media, per
la scuola secondaria superiore e per l’istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni
di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività
di aggiornamento. La sezione dell’istruzione artistica è competente anche per i licei artistici e gli istituti d’arte.
2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune.
(1) Le disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi contenute nel
presente articolo sono abrogate ai sensi dall’articolo 15, D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.
Art. 289. (1)
Organi degli istituti regionali.
1. Ciascun istituto è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, nominato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione e composto da quindici membri dei quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle
corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale
dell’istituto regionale;
b) tre rappresentanti designati dall’ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione al di fuori dei propri membri;
d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale,
in modo da assicurare un’adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell’educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo articolo 294.
4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle sezioni di cui all’articolo 288.
6. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di
attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed
esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell’istituto e delibera circa il suo ordinamento
interno.
7. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’istituto.
8. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
9. Il consiglio direttivo può avvalersi dell’opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica
istruzione.
(1) Le disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi contenute nel
presente articolo sono abrogate ai sensi dall’articolo 15, D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.
Art. 290. (1)
Centro europeo dell’educazione.
1. Il Centro europeo dell’educazione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419 , con sede in Frascati, villa Falconieri, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.
2. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l’elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogicodidattica
italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare
riguardo a quelli della Comunità europea e sull’attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali.
4. In particolare il Centro europeo dell’educazione attende a studi e ricerche:
a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;
b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e
occupazione;
c) sui problemi dell’apprendimento e della relativa valutazione;
d) sull’innovazione educativa e sull’aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente;
e) sull’impiego delle tecnologie educative.
(1) Le disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi contenute nel
presente articolo sono abrogate ai sensi dall’articolo 15, D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.
Art. 291. (1)
Organi del Centro europeo dell’educazione.
1. Il Centro europeo dell’educazione è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto
del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle
corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in
modo da assicurare un’adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell’educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui all’articolo 294.
4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
5. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di
attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed
esperti; adotta ogni altro provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il suo ordinamento
interno.
6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro.
7. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
8. Il consiglio direttivo può avvalersi dell’opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica
istruzione.
(1) Le disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi contenute nel
presente articolo sono abrogate ai sensi dall’articolo 15, D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.
Art. 292. (1)
Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica.
1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 419 , con sede in Firenze, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.
2. La biblioteca svolge le seguenti attività:
a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in
collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell’educazione;
b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che
del personale della scuola.
3. La biblioteca è retta da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:
a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell’educazione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione al di fuori dei propri membri;
c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali;
d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi
proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri.
4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.
5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di cui all’articolo 294, oltre a svolgere le funzioni proprie
del segretario, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca e
partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.
6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma di attività e le relative spese;
autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra
deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno.
8. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca.
9. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
10. Il consiglio direttivo può avvalersi dell’opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica
istruzione.
(1) Le disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi contenute nel
presente articolo sono abrogate ai sensi dall’articolo 15, D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.
Art. 293. (1)
Conferenza dei presidenti.
1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell’educazione e della Biblioteca di documentazione
pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al
fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di
esperienze nei diversi settori degli istituti.
2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni.
3. La conferenza è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato.
4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività di comune interesse svolte dagli istituti.
(1) Le disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi contenute nel
presente articolo sono abrogate ai sensi dall’articolo 15, D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.
Art. 294. (1)
Personale degli istituti.
1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo della educazione e
il direttore della Biblioteca di documentazione pedagogica scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e
docente, i docenti universitari e il personale dell’amministrazione scolastica, anche a riposo. (2)
2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell’educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica il
Ministro della pubblica istruzione dispone l’assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale
della scuola, anche universitario, e a quelli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze
dell’ente e sulla base dell’ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente.
3. L’assegnazione è disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalità da
stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate.
4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al comma 2 ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per
un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. In attesa dell’organica riforma delle predette istituzioni il
comando può essere ulteriormente rinnovato di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del
consiglio direttivo.
5. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni è valido, a tutti gli effetti, come servizio d’istituto
nella scuola.
6. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti
sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo
dell’educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a
persone estranee all’amministrazione con spese a carico dei propri bilanci.
8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
(1) Le disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi contenute nel
presente articolo sono abrogate ai sensi dall’articolo 15, D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.
(2) Comma così modificato dall’articolo 26, comma 17, Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 295. (1)
Finanziamenti.
1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell’educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al
finanziamento della loro attività:
a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.
2. L’ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) è determinato annualmente.
(1) Le disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi contenute nel
presente articolo sono abrogate ai sensi dall’articolo 15, D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.
Sezione IV
Disposizioni per le regioni a statuto speciale
Art. 296.
Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le
competenze in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
2. Ai sensi dell’articolo 28 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89 , la Provincia di Bolzano istituisce uno o più istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, in
relazione al particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa. Per l’utilizzazione di personale della
scuola negli istituti di cui al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell’articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un
numero di unità di comando da stabilire d’intesa con la provincia ai sensi dell’articolo 4 del citato testo unificato.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , la provincia di Trento,
nell’esercizio delle proprie competenze, istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi.
Per l’utilizzazione di personale della scuola nell’istituto di cui al presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell’articolo
294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero di unità di comando da stabilire d’intesa con la provincia ai sensi dell’articolo 5
del citato testo unificato.
Art. 297.
Disposizioni speciali per la Valle d’Aosta.
1. Ai sensi dell’articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196 , con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti
dell’articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , può essere istituito, sentito il consiglio
scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d’Aosta,
secondo gli articoli 287 e seguenti.
2. L’istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse
all’attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 .
3. Il consiglio direttivo dell’istituto è nominato dalla regione.
4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea, dell’articolo 289, comma 1, sono
eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella
regione.
5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell’articolo 289, comma 1, sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti
dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
6. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell’articolo 289, comma 1, sono scelti d’intesa fra il Ministro della pubblica
istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale.
7. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale.
8. La regione nomina il segretario dell’istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all’articolo 294, comma 1.
9. La regione provvede all’espletamento dei concorsi per l’assegnazione di personale comandato presso l’istituto, a
norma dell’articolo 294, commi 2 e seguenti. L’assegnazione di tale personale è comunque subordinata
all’accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
10. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la regione inoltra la
richiesta di assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta il provvedimento di comando.
11. I contributi di cui all’articolo 295, comma 1, lettera a), e comma 2, nonché gli oneri per il personale comandato,
sono a carico del bilancio della regione.
12. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamenti, strutture e di
aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca
intesa, dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di interesse
regionale.
Art. 298.
Disposizioni speciali per la Sicilia.
1. Nelle materie previste dal presente capo la regione Sicilia svolge le funzioni amministrative contemplate dal decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 .
Sezione V
Norme finali
Art. 299.
Sede degli istituti.
1. Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando non avranno la disponibilità di propri locali, hanno sede
presso gli uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano presso gli uffici scolastici provinciali.
Art. 300.
Norme transitorie sul personale.
1. Il personale assunto dal soppresso Centro didattico nazionale denominato Centro europeo dell’educazione ed in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477 , è assunto, con decreto del Ministero della
pubblica istruzione, in qualità di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4
febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, tenuto conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni
esercitate.
2. Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica
istruzione si applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32 , e i periodi di anzianità richiesti dalla legge stessa
sono ridotti a metà a decorrere dalla data di assunzione di cui al comma 2.
3. Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i soppressi centri didattici è valido, a tutti gli effetti,
come servizio di istituto nella scuola.
Art. 301.
Statuti e norme finali.
1. I consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo
dell’educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica deliberano lo statuto per il funzionamento e la
gestione amministrativo-contabile dell’ente. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
2. Al riordinamento degli istituti di cui al comma 1 si provvede con i decreti legislativi da emanarsi in attuazione della
delega recata dall’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Capo II
Ordinamento dell’insegnamento dell’educazione fisica
Art. 302.
Organizzazione dell’insegnamento.
1. L’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria.
[2. Esso è impartito nella scuola media per classi e nella scuola secondaria superiore e artistica per squadre maschili e
femminili di almeno 15 alunni.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 76, Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 303.
Esoneri dalle esercitazioni pratiche.
1. Il capo d’istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili
con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli
alunni stessi da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria locale.
2. L’esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l’istituto, sulla base di idonea
certificazione rilasciata agli interessati dalla competente unità sanitaria locale.
Art. 304.
Voto di educazione fisica.
1. Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell’ammissione ad esami,
dell’iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.
2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica è
compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell’ammissione agli esami, dell’iscrizione e della dispensa dal
pagamento delle tasse.
3. Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere esonerati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma
possono ottenere soltanto la dispensa dall’esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i
candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il
diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.
Art. 305.
Sussidi.
1. Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali
destinati a palestre.
2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 è subordinata all’esecuzione dei lavori o alla fornitura degli
attrezzi o arredi, cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che è controllata dal provveditore agli studi.
Art. 306.
Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI.
1. Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.),
per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai campionati del mondo ovvero a manifestazioni
internazionali a essi comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori
tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione
atletica e la preparazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a
carico del C.O.N.I.
2. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 è valido a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella
scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
3. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 1 si applica nei limiti di durata della
nomina.
4. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante
supplenze temporanee.
Art. 307.
Servizi periferici – coordinatore.
1. L’organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli
studi che possono avvalersi della collaborazione di un preside o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale
ultimo può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento.
Art. 308.
Ruoli organici e cattedre.
1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria
superiore.
2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando essa abbia un numero settimanale di ore di lezione
inferiore a 18, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell’orario presso altre scuole o istituti possibilmente
nell’ambito del medesimo distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la cattedra è istituita
presso la scuola o istituto avente l’orario più elevato.
3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, il docente può assumere, in aggiunta
all’orario d’obbligo, altre sei ore.
Capo III
Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altre confessioni religiose
Sezione I
Insegnamento della religione cattolica
Art. 309.
Insegnamento della religione cattolica.
1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l’insegnamento della religione cattolica è disciplinato
dall’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo
1985, n. 121 , e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l’insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario
diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi
scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli
alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.
4. Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e
comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla
scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne
ritrae.
Art. 310.
Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
1. Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985,
n. 121 , nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle
scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica.
2. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza
che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare
e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o da chi esercita la
potestà nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile.
4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno
scolastico, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica.
Sezione II
Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
Art. 311.
Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica.
1. La Repubblica Italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non
universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede
a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno
dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che
abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.
3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 ,
in quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese tra lo Stato e singole confessioni religiose.
4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11
agosto 1984, n. 449 .
5. Per l’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e
12 della legge 22 novembre 1988, n. 516.
6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988,
n. 517.
7. Per l’Unione delle Comunità ebraiche italiane si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8
marzo 1989, n. 101.
Capo IV
Alunni in particolari condizioni
Sezione I
Alunni handicappati
Paragrafo I
Diritto all’educazione, all’istruzione e alla integrazione dell’alunno handicappato
Art. 312.
Princìpi generali.
1. L’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5
febbraio 1992, n. 104 , le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione
scolastica sono richiamate nel presente paragrafo.
Art. 313.
Soggetti aventi diritto.
1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. L’individuazione dell’alunno come persona handicappata, ai fini dell’esercizio dei diritti previsti dalla presente
sezione, è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6 dell’articolo 314.
In attesa dell’adozione dell’atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno,
all’individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo o un medico specialista nella
patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale di residenza dell’alunno.
Art. 314.
Diritto all’educazione ed all’istruzione.
1. E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da
altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.
4. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla
diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona
handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato
della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno e
pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia
le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto
delle scelte culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata
dall’ambiente scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito
atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola primaria e della
scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare
la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa
con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali
sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola
dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall’autorità
scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata
ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere
perseguiti anche mediante l’utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia
una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale
esperto.
Art. 315.
Integrazione scolastica.
1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e
grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi
e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le
unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati
gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di
integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti
che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione
coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento
di specifico materiale didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 , e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l’assegnazione di docenti specializzati.
[3. I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati nell’ambito dell’organico del personale in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , in modo da assicurare un rapporto almeno
pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all’uopo
preordinate dall’articolo 42 comma 6, lettera h), della stessa legge.] (1)
4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per
le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree
disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.
(1) Comma abrogato dall’articolo 40, Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 316.
Modalità di attuazione dell’integrazione scolastica.
1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all’aggiornamento del personale docente per
l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell’articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 , nel rispetto delle modalità di coordinamento con il
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con
inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell’articolazione delle sezioni
e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra
docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona
handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al
compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti
gli specialisti di cui all’articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in
singole classi.
2. Fino alla prima applicazione dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , relativamente alle scuole di
specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 325.
3. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell’articolo 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all’articolo 315, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell’articolo 479, comma 10.
Art. 317.
Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica.
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato
dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell’articolo 455, due esperti designati dagli enti
locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate
maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal
Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n.
104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di
studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle
iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza
alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica
dell’esecuzione degli accordi di programma di cui all’articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 , per l’impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente
all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al
presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica
dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.
Art. 318.
Valutazione del rendimento e prove d’esame.
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e
ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell’ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi
più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la
comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle
di esame, con l’uso degli ausili loro necessari.
Paragrafo II
Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno
Art. 319.
Posti di sostegno.
[1. Per lo svolgimento delle attività di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola materna,
elementare e media, le dotazioni organiche dei relativi ruoli provinciali comprendono posti di sostegno da istituire in
ragione, di regola, di un posto ogni quattro alunni portatori di handicap.] (1)
[2. Per la determinazione dei posti di sostegno nella scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni contenute
nell’articolo 315, comma 3.] (1)
[3. Nella scuola primaria deroghe al rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di handicap possono
essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale
richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici
nelle zone di montagna e nelle piccole isole.] (1)
4. Per l’assegnazione o l’utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo di
specializzazione rilasciato ai sensi dell’articolo 325.
5. L’utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli è consentita, a norma dell’articolo 315,
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati; trovano applicazione, al riguardo, le
disposizioni contenute nell’articolo 455, comma 12.
(1) Comma abrogato dall’articolo 40, Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 320.
Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare.
1. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola primaria trovano
applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 127.
2. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale possono essere assicurate ulteriori forme
di integrazione specialistica e di sostegno, nonché interventi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze,
dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.
Art. 321.
Programmazione educativa nella scuola media.
1. Nell’ambito delle attività rientranti nella programmazione educativa di cui all’articolo 167 sono previste forme di
integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l’utilizzazione dei docenti
di sostegno.
2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione
specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze, dallo
Stato e dagli enti locali preposti, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del programma
predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
Paragrafo III
Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità
Art. 322.
Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti.
1. L’obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi ordinarie delle scuole primarie e medie
oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata alla legge
26 ottobre 1952, n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono essere istituite – con le modalità di cui all’articolo 55
– presso altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico con decreto
del Ministro della pubblica istruzione.
3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale docente è iscritto in ruoli speciali provinciali.
Il personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale.
4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltreché ad ogni
arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, a tal fine
obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi. Le convenzioni sopra
indicate sono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
5. Gli alunni, nelle scuole primarie per non vedenti, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.
6. Nelle scuole primarie per non vedenti possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze
scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli
studi.
7. Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi,
possono essere istituite, con le modalità di cui all’articolo 56, scuole medie speciali per non vedenti.
8. I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono determinati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti speciali in atto presso le scuole già esistenti.
Art. 323.
Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti.
1. L’obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi ordinarie delle scuole primarie e medie oppure
nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a quelle statizzate già gestite dall’Ente
nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le modalità di cui agli articoli 55 e
56.
3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di
sostegno secondo le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in attuazione di un programma che
deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
4. I consigli scolastici provinciali, in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell’udito, e sulla
base dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello provinciale, i programmi e le forme di integrazione e
sostegno a favore degli alunni sordomuti.
5. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso
l’istituzione di servizi sociali aperti al di fuori delle scuole di cui al comma 2.
6. Fino all’entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti dipendenti dal Ministero della pubblica
istruzione, i convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate, di cui al comma 2, sono posti, in via transitoria, alle
dipendenze del Ministero medesimo.
7. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6 fanno parte un rappresentante dei non udenti, nominato
dall’Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.) e un rappresentante del comune in cui ha sede
l’istituzione.
8. Gli immobili di proprietà dell’E.N.S. adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonché gli arredi e le attrezzature
didattiche e scientifiche assegnati in proprietà ai comuni conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel
caso di loro trasformazione patrimoniale, devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.
Art. 324.
Scuole con particolari finalità.
1. Sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti
presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre
istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed
educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che si
avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo.
Paragrafo IV
Titoli di specializzazione per l’insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti.
Art. 325.
Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l’insegnamento agli alunni
handicappati, non vedenti e sordomuti.
1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari
finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito – fino
all’applicazione dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 – di apposito titolo di specializzazione da
conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero
della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai posti di ruolo a
cui si riferisce la specializzazione.
3. Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , anche se il loro conseguimento abbia
avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima.
Sezione II
Alunni in particolari situazioni di disagio
Art. 326.
Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze.
1. A favore dei minori indicati nell’articolo 1, L. 19 luglio 1991, n. 216 sono attuati, nell’ambito delle strutture
scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli
104, 105 e 106 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , concernenti interventi in materia di
educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall’alcolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai
commi seguenti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui
danni derivanti dall’alcoolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie
correlate.
3. Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell’attività educativa e didattica, attraverso
l’approfondimento di specifiche tematiche nell’ambito delle discipline curricolari.
4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative
metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte
formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di
cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale,
rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui
al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve
approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell’impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di
comunicazione di massa;
c) dell’incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all’esterno della
scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo
alla prevenzione primaria.
6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati
rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative
in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell’ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei
programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro
autonomia.
9. Nell’esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze
emergenti nell’ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo
decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell’educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza,
degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.
11. All’attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell’autonomia ad essi
riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell’assistenza del servizio ispettivo tecnico.
12. Il provveditore agli studi d’intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale,
organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni
derivanti ai giovani dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con
il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni
con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all’albo
regionale o provinciale da istituirsi a norma dall’articolo 116 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309 . Ai fini delle assegnazioni di cui all’articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione
sulla stessa materia promosse dall’amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni
professionali, previa autorizzazione dell’amministrazione medesima.
13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le
cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell’albo di cui all’articolo 116 del testo unico approvato con
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I
corsi saranno finalizzati anche all’inserimento o al reinserimento nell’attività lavorativa.
14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all’articolo 456, possono essere disposte, nel limite massimo di
cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell’acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le
associazioni iscritti nell’albo di cui all’articolo 116 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , a
condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.
15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla
popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle
tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17. (1)
16. L’onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al
comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d’anno a decorrere dall’anno 1990. Il Ministro della
pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l’istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei
comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l’attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l’assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all’interno delle scuole
secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della
scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate
nell’assoluto rispetto dell’anonimato di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di
formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all’educazione alla salute ed alla prevenzione
delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell’ambito dell’istituto con la collaborazione del
personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere
loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall’articolo 10 comma 2, lettera e), del presente testo
unico, e sono deliberate dal consiglio d’istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie
curricolari, è volontaria.
22. Ai fini dell’accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Ministero della pubblica istruzione
propone all’approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si
intendono conseguire.
(1) Periodo aggiunto dall’articolo 5, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Capo V
Norme sul diritto allo studio
Art. 327.
Interventi.
1. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
in materia di diritto allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante
erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni
scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e
meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l’altro: gli interventi
di assistenza medico-psichica; l’assistenza ai minorati pisco-fisici; l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle
scuole primarie.
2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità
previste dalla legge regionale. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli
organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al
presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Capo VI
Disciplina degli alunni
Art. 328. (1)
Sanzioni disciplinari.
1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d’arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto
disposto dai commi seguenti.
[2. La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni prevista dall’articolo 19, lettera d), del vigente
regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 , rientra nella competenza del consiglio di classe.]
[3. Le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 19, lettere e), f), g), h), i), del regolamento richiamato nel comma 2
rientrano nella competenza della giunta esecutiva del consiglio di istituto. Le deliberazioni sono adottate su proposta
del rispettivo consiglio di classe.]
[4. Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
ricevuta comunicazione, al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio
scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno.]
[5. Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal preside ai sensi dell’articolo 19, lettera c), del regolamento
richiamato nel comma 2 è ammesso ricorso entro trenta giorni al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.]
[6. Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e seguenti dell’articolo 19 del regolamento richiamato nel comma
2 i capi di istituto danno immediata notizia al provveditore agli studi. Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere h)
ed i) dell’articolo 19 del citato regolamento deve essere data notizia all’albo dell’istituto e nel bollettino ufficiale del
Ministero quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuta la decisione del ricorso, essi siano divenuti definitivi.]
7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento.
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole
annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.
9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti
infrazioni da essi compiute in qualità di convittori o semiconvittori, sono stabilite con regolamento .
(1) Articolo così modificato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Capo VII
Norme particolari in materia di programmi
Art. 329. (1)
[Insegnamenti di discipline applicate alla pesca.
1. Il Ministero della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, cura che nei
programmi di insegnamento nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore siano inserite nozioni
di biologia marina applicata alla pesca. Cura altresì che nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici o
istituti professionali equiparati, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima,
nonché nozioni di economia e diritto della pesca..]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 330. (1)
[Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del
traffico e della circolazione, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell’interno e
dei trasporti e della navigazione, avvalendosi della collaborazione dell’Automobile club d’Italia, nonché di enti e
associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere
come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole
materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa
segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti
programmi nelle scuole, anche con l’ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale
esperto appartenente alle istituzioni di cui al comma 1; l’ordinanza può prevedere l’istituzione di appositi corsi per i
docenti che collaborano all’attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite
nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Capo VIII
Art. 330-bis. (1)
[Comunicazioni relative agli studenti.
1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le scuole e gli
istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a
privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi
da quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell’informativa
resa agli interessati ai sensi dell’articolo 10 della citata legge n. 675 del 1996. I dati possono essere successivamente
trattati esclusivamente per le predette finalità. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione
dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
TITOLO VIII
Istruzione non statale
Capo I
Scuola materna (298)
Art. 331. (1)
[Caratteri e finalità della scuola materna non statale.
1. La scuola materna non statale accoglie i bambini nell’età prescolastica da tre a sei anni. Essa si propone fini di
educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola
dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 332. (1)
[Vigilanza.
1. La vigilanza sulle scuole materne non statali è esercitata dal provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore
didattico competente per territorio.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 333. (1)
[Apertura delle scuole materne non statali.
1. L’autorizzazione all’apertura delle scuole materne non statali è rilasciata dal direttore didattico competente per
territorio. Le condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell’autorizzazione sono stabilite con regolamento
governativo.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 334. (1)
[Titolo di studio prescritto per l’insegnamento.
1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso
le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 335. (1)
[Approvazione delle nomine.
1. Le nomine del personale docente sono soggette all’approvazione del provveditore agli studi.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 336.
Cittadini ed enti di Stati membri dell’Unione Europea.
1. E’ fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto
attiene l’apertura e la gestione delle scuole private e l’esercizio in esse dell’insegnamento, dei cittadini ed enti degli
stati membri dell’Unione Europea.
Art. 337. (1)
[Chiusura delle scuole materne non statali.
[1. Le condizioni che determinano la chiusura delle scuole materne non statali e le modalità della chiusura stessa sono
stabilite con regolamento governativo.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 338. (1)
[Ricorsi.
1. Con regolamento governativo sono stabilite le modalità per l’impugnazione, in sede amministrativa, del diniego
dell’autorizzazione all’apertura e del provvedimento di chiusura di scuole materne non statali.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 339.
Sussidi alle scuole materne non statali.
1. Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che
somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero
degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, può corrispondere assegni, premi, sussidi e
contributi entro il limite dello stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Art. 340.
Ripartizione dello stanziamento di bilancio.
1. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l’erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi
debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini stabiliti dal Ministro, per il tramite dei
provveditori agli studi che su di esse esprimono il loro motivato avviso, sentiti i pareri del consiglio scolastico
provinciale e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza.
2. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano annuale di ripartizione delle somme di cui al comma 1,
tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle isole e delle località dichiarate
economicamente depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Art. 341.
Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti.
1. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si tiene conto delle provvidenze eventualmente disposte
allo stesso titolo da parte di altre amministrazioni o enti.
Art. 342.
Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi.
1. Ai fini di cui all’articolo 339 si applica il disposto dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 24.
Capo II
Istruzione elementare
Art. 343. (1)
[Scuole elementari non statali.
1. Le scuole primarie non statali si distinguono in scuole parificate, scuole sussidiate e scuole private autorizzate.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 344. (1)
[Scuole parificate.
1. Sono scuole parificate quelle gestite da enti o associazioni aventi personalità giuridica e che siano riconosciute ad
ogni effetto legale mediante apposita convenzione.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 345.
Convenzioni.
1. Le condizioni e le modalità per la stipula della convenzione ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono
stabiliti con regolamento governativo.
2. E’ fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto
concerne l’apertura e la gestione delle scuole parificate e l’esercizio in esse dell’insegnamento, dei cittadini ed enti
degli Stati membri dell’Unione Europea.
Art. 346. (1)
[Obblighi didattici delle scuole parificate.
1. Le scuole parificate sono tenute ad adottare, per i programmi e gli orari, l’ordinamento della scuola primaria
statale. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 347. (1)
[Vigilanza.
1. La vigilanza sulle scuole parificate è esercitata dal provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore didattico
competente per territorio.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 348. (1)
[Scuole sussidiate.
[1. Sono scuole sussidiate quelle aperte da privati, da enti o associazioni, con l’autorizzazione del provveditore agli
studi, nelle località dove non esiste alcun’altra scuola statale o parificata.
2. Le scuole di cui al comma 1 sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato, corrisposto in forma di premio
ai docenti, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e
successive modificazioni.
3. I premi sono concessi per un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni anno scolastico.
4. I premi sono concessi anche se il docente non sia fornito del titolo di abilitazione all’insegnamento elementare.
5. Le condizioni e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento degli
esami degli alunni delle scuole sussidiate sono stabilite con regolamento governativo.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 349. (1)
[Scuole private autorizzate.
1. Sono scuole private quelle autorizzate ai sensi dell’articolo 350 e gestite da cittadini forniti del diploma di maturità
magistrale, classica o tecnica e degli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità.
2. E’ fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sull’equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto
attiene l’apertura e la gestione delle scuole private e l’esercizio in esse dell’insegnamento, dei cittadini ed enti degli
Stati membri dell’Unione Europea.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 350. (1)
[Autorizzazione per le scuole private.
1. L’autorizzazione è rilasciata dal direttore didattico. Le condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell’autorizzazione
sono stabilite con regolamento governativo.
2. Le scuole private autorizzate sono tenute ad uniformarsi, di massima, agli obiettivi indicati nei programmi in vigore
per la scuola primaria statale. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in
materia.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 351. (1)
[Vigilanza.
1. La vigilanza sulle scuole private autorizzate è esercitata dal Provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore
didattico competente per territorio.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Capo III
Istruzione secondaria
Art. 352. (1)
Scuole e corsi.
[1. Le denominazioni stabilite dalle leggi per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ivi compresi gli istituti d’arte
ed i licei artistici possono essere assunte soltanto dalle scuole non statali che abbiano fini e ordinamenti didattici
conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali e svolgono l’insegnamento nello stesso numero di anni e con
l’identico orario.
2. Le istituzioni scolastiche non statali che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle istituzioni statali assumono la
denominazione generica di corsi di preparazione agli esami.
3. Rientra tra i corsi di cui al comma 2 qualsiasi attività organizzata che, indipendentemente dalla metodologia
didattica seguita, ha lo scopo di impartire un’istruzione volta al conseguimento di un titolo di studi di istruzione
secondaria ed artistica.
4. Le istituzioni scolastiche non statali e i corsi sono soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e dei
provveditorati agli studi, sotto l’aspetto didattico e morale.
5. Il Ministero della pubblica istruzione esercita la vigilanza su altri istituti di carattere culturale e scolastico i cui
progetti educativi siano correlati alle finalità delle scuole pubbliche]
6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario in ordine alle istituzioni formative che operano nelle
materie spettanti alle regioni stesse ai sensi delle disposizioni vigenti. Sono fatte salve altresì le competenze attribuite
alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
(1) Articolo così modificato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 353.
Soggetto gestore.
1. Le scuole non statali e i corsi di cui all’articolo 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini
italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.
A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra
indicati per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante legale dell’ente.
3. E’ fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto
concerne l’apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell’Unione Europea.
4. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto dall’articolo 366 e sono quindi sottoposti all’esclusiva
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, in conformità a quanto previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e
gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la
personalità giuridica in Italia.
5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l’apertura e il funzionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti
stranieri sono disciplinati dall’articolo 366.
Art. 354. (1)
[Chiusura dell’istituzione scolastica.
1. Il dirigente generale competente può disporre per ragioni di ordine morale e didattico, con provvedimento motivato,
la chiusura di scuole o di corsi. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
2. Qualora il provvedimento di chiusura debba essere adottato nei confronti di una scuola o corso dipendente
dall’autorità ecclesiastica si applica il disposto di cui all’articolo 362, comma 1.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 355. (1)
[Riconoscimento legale.
1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all’articolo 352 comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono
ottenere il riconoscimento legale, a condizione:
a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze di sicurezza ed igieniche e didattiche e l’arredamento, il
materiale didattico, scientifico e tecnico, l’attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre siano
sufficienti e adatti in relazione al tipo della scuola stessa;
b) che nella scuola sia impartito l’insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti
scuole statali, secondo l’ordine e limiti dei programmi ufficiali;
c) che il personale direttivo e insegnante sia in possesso degli stessi titoli prescritti per l’esercizio, rispettivamente,
della funzione direttiva e dell’insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali;
d) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano.
2. E’ fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini italiani, per quanto concerne
l’esercizio dell’insegnamento, dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea.
3. La concessione del riconoscimento legale comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti e degli
esami sostenuti presso la scuola non statale che abbia ottenuto il detto beneficio.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 356. (1)
[Pareggiamento.
1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all’articolo 352, comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono
ottenere di essere pareggiate alle statali corrispondenti se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui
all’articolo 7 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al
Protocollo del 18 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nell’articolo 355, si richiede:
a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad
apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in
identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all’insegnamento
corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b)
dell’articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118;
c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali
corrispondenti.
3. Il pareggiamento comporta gli effetti di cui all’articolo 355, comma 3.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 357. (1)
[Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento.
1. Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con decreto del dirigente generale competente, in seguito
ai risultati di apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle condizioni prescritte.
2. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall’inizio dell’anno scolastico successivo a
quello in cui è stato concesso il beneficio.
3. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall’anno scolastico in cui è emanato il
relativo decreto, quando si tratti di una scuola aperta in sostituzione di altra di tipo diverso, già legalmente
riconosciuta o pareggiata, purché la nuova scuola sia di grado uguale a quello della scuola che sostituisce e funzioni
nella stessa sede.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 358. (1)
Oneri a carico del soggetto gestore.
[1. Il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese dovute ai commissari governativi agli scrutini ed agli esami
nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, di cui all’articolo 361, comma 4, sono a carico dei soggetti gestori
delle scuole stesse, i quali provvedono in conformità delle norme a tal fine stabilite dal Ministero della Pubblica
Istruzione.
[2. Per le spese necessarie in relazione agli accertamenti da compiersi ai fini della concessione del riconoscimento
legale o del pareggiamento di scuole, e comunque in relazione a servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori
interessati provvedono a versare, in conto entrate tesoro, la somma che sarà loro di volta in volta richiesta, salvo
conguaglio con le spese che saranno state effettivamente sostenute.
3. Per il pagamento delle tasse governative di concessione e delle tasse annue di funzionamento dovute allo Stato si
applicano le disposizioni vigenti.
4. Le pagelle per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono distribuite alle scuole legalmente
riconosciute e pareggiate dallo Stato, con onere finanziario a carico dei soggetti gestori dei medesimi istituti e scuole.]
5. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi agli alunni delle scuole medie, ai sensi dell’articolo 187.
(1) Articolo così modificato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 e dall’articolo 1, comma 79,
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 359. (1)
[Provvedimenti sanzionatori.
1. Il dirigente generale competente, con provvedimento motivato dispone, a seconda dei casi, la sospensione o la
revoca del pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della scuola pareggiata o riconosciuta, quando da
questa non siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia stata accertata la
sopravvenuta mancanza di una delle condizioni stabilite per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi
ragioni di ordine morale e didattico.
2. Con regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinati la durata e gli effetti della sospensione del pareggiamento o del riconoscimento
legale.
3. Ispezioni disposte dai Provveditori agli studi o dal Ministero della pubblica istruzione accertano che nelle scuole
legalmente riconosciute e pareggiate permangano valide ed efficaci le condizioni stabilite, rispettivamente, per il
riconoscimento legale e per il pareggiamento.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 360. (1)
[Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate.
1. L’ufficio di preside in una scuola secondaria pareggiata è conferito mediante concorso per titoli fra i docenti ordinari
della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di servizio di ruolo in scuole statali o pareggiate. Nei
primi sette anni successivi al pareggiamento l’ufficio direttivo è conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno
dei docenti della scuola fornito di laurea. L’ufficio di preside può essere conferito senza concorso a chi occupi lo stesso
ufficio in altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado.
2. La nomina, il licenziamento e la progressione di carriera dei docenti delle scuole secondarie pareggiate hanno luogo
secondo le norme in vigore per i corrispondenti istituti di istruzione secondaria statali.
3. I docenti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado per chiamata, conservano i
diritti acquisiti. I docenti di scuola pareggiata che passino ad occupare una cattedra in una scuola statale cumulano, ai
fini della pensione, col servizio statale, quello prestato alla dipendenza dell’ente che mantiene la scuola pareggiata. In
tale caso la spesa della pensione sarà ripartita tra l’ente medesimo e lo Stato in conformità delle norme vigenti.
4. Le condizioni per il trasferimento nei ruoli statali del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate in caso di
statizzazione sono determinate con regolamento ministeriale da adottare su proposta del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, secondo le modalità di cui all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
5. In caso di soppressione di una scuola pareggiata, i docenti di ruolo della scuola medesima hanno diritto di
concorrere alle cattedre statali per le quali posseggano il legale titolo di abilitazione, qualunque sia la loro età.]
6. Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze
dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali.
Ad essi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle
scuole pareggiate.
[7. Ai presidi e ai docenti delle scuole secondarie pareggiate si applicano, in materia di disciplina, le disposizioni
relative al corrispondente personale delle scuole statali.]
(1) Articolo così modificato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 361. (1)
[Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini.
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore pareggiati e legalmente riconosciuti possono essere sedi di esami di
maturità.
2. Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione abbiano frequentato l’ultimo anno di corso negli istituti sedi di
esami di maturità sostengono gli esami negli istituti stessi.
3. Salvo il disposto dell’articolo 362, tutti gli altri candidati sostengono gli esami di maturità esclusivamente presso gli
istituti statali, e nel luogo di residenza abituale della famiglia o nella sede viciniore, qualora nel luogo stesso non
esistano istituti statali. A tal fine, non più tardi del 1° marzo, essi debbono presentare all’istituto statale la relativa
domanda e il certificato di residenza, con facoltà di produrre successivamente, e in ogni caso non oltre il 31 maggio, i
documenti prescritti, a corredo della domanda, con la quietanza della tassa pagata all’ufficio del registro, ovvero
all’istituto, se questo è autonomo nel funzionamento amministrativo. Il provveditore agli studi può assegnare tali
candidati ad un istituto della stessa sede, diverso da quello al quale hanno presentato domanda, curando, in ogni caso,
che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto statale.
4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti alle operazioni di scrutinio e a quelle relative
agli esami di idoneità ed agli esami integrativi sovrintende un commissario governativo con funzioni di vigilanza e di
controllo, nominato dal provveditore agli studi. Il provveditore, quando ne ravvisi l’opportunità, può nominare il
commissario governativo anche nelle scuole secondarie pareggiate. Il pagamento dell’indennità ed il rimborso delle
spese a lui dovuti sono a carico degli istituti e scuole]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 362.
Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.
1. Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento legale di una scuola
dipendente dall’autorità ecclesiastica, il Ministro della pubblica istruzione ne dà preventiva notificazione motivata alla
medesima autorità.
2. I laureati in sacra teologia, di cui all’articolo 10 dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con
legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche sono ammessi a partecipare agli esami di
abilitazione o di concorso per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità, ai soli fini dell’insegnamento nelle scuole
dipendenti dalle autorità ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in
filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di
abilitazione o di concorso per il conseguimento dell’abilitazione o della idoneità, relativamente alle discipline giuridiche.
3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere, in qualità di
alunni esterni, esami di ammissione, d’idoneità e di licenza, con piena validità, a tutti gli effetti, nelle scuole
legalmente riconosciute dipendenti dall’autorità ecclesiastica. Essi possono altresì sostenere gli esami di maturità o di
abilitazione, oltre che nelle scuole statali, nelle scuole dipendenti dall’anzidetta autorità che siano sede degli esami di
Stato.
Art. 363.
Licei linguistici.
1. I Licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento legale se conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:
a) Civica scuola superiore femminile «Alessandro Manzoni» di Milano;
b) Civica scuola superiore femminile «Grazia Deledda» già «Regina Margherita» di Genova;
c) Istituto di cultura e lingue «Marcelline» di Milano;
d) Liceo linguistico femminile «Santa Caterina da Siena» di Venezia-Mestre;
e) Liceo linguistico «Orsoline del Sacro Cuore» di Cortina d’Ampezzo.
2. Il corso di studi dei licei linguistici è di durata quinquennale. I programmi sono approvati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione.
3. Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza linguistica. Gli esami di licenza hanno luogo davanti ad
un’apposita commissione giudicatrice, costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di maturità a
conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori.
4. La licenza linguistica è titolo d’istruzione secondaria superiore e dà accesso alle facoltà universitarie.
Art. 364. (1)
[Scuole magistrali.
1. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto annualmente un apposito stanziamento per
contributi di funzionamento per le scuole magistrali dipendenti da enti con personalità giuridica. Il riconoscimento delle
predette scuole è disciplinato con regolamento governativo]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 365. (1)
[Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole primarie.
1. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare lo svolgimento, presso enti con personalità giuridica che ritenga
idonei, di corsi annuali, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per sperimentare differenziazioni didattiche
nelle scuole materne e nelle scuole primarie.
2. Il Ministero può concorrere alle spese dei corsi con appositi contributi, su motivata domanda degli enti interessati ed
entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.
3. Per l’iscrizione all’uno o all’altro di tali corsi è richiesto rispettivamente il titolo legale di abilitazione all’insegnamento
nelle scuole materne o in quelle elementari. Le tasse a favore degli enti autorizzati a tenere i corsi non potranno per
ciascun corso superare la somma che è determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Ministro
del tesoro. Nessun altro pagamento per nessun titolo può essere chiesto ai frequentanti il corso.
4. I corsi sono indetti dal Ministero con apposita ordinanza, che ne stabilisce la durata, gli orari, i programmi, i modi di
vigilanza e le prove finali d’esame per il rilascio del titolo.
5. Il titolo rilasciato alla fine del corso abilita all’insegnamento soltanto nelle scuole materne o in quelle elementari in
cui si sperimenti il corrispondente indirizzo didattico differenziato.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 366.
Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia.
1. Fatto salvo quanto previsto per i cittadini ed enti degli Stati membri dell’Unione Europea e quanto stabilito
nell’articolo 353, comma 4, i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio della
Repubblica, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo, quali accademie, corsi di
lingue, istituti di cultura e d’arte, doposcuola, convitti, collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili, devono essere
muniti di una speciale autorizzazione. Le domande di autorizzazione devono essere presentate al prefetto della
provincia, che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale le inoltra al Ministero della pubblica istruzione, che
delibera sulla concessione dell’autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a quelle scuole e a quegli organismi culturali di proprietà o
diretta emanazione di persone od enti italiani, indirettamente promossi da enti o persone straniere o che siano
controllati da tali enti o persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi, a meno che non si versi
nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 353.
3. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal Ministero
della pubblica istruzione e dai provveditorati agli studi.
Per l’esercizio di tali funzioni apposite direttive sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro degli affari esteri.
4. Il Ministro della pubblica istruzione può, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri,
ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole straniere che, a suo giudizio, non
siano ritenute idonee a continuare la propria attività. In casi, però, d’urgenza determinata da particolari contingenze, il
prefetto competente per territorio può ordinare la chiusura provvisoria di scuole od organismi culturali stranieri,
informandone i competenti Ministeri.
5. Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a seguito di accordi internazionali svolgono la propria attività nel
modo indicato nei detti accordi. Sono tuttavia tenuti a fornire al Ministero della pubblica istruzione tutte le notizie che
da questo siano ad essi eventualmente richieste.
Capo IV
Istituti musicali e scuola di musica
Art. 367. (1)
Istituti musicali pareggiati.
[1. Gli istituti musicali mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti dotati di personalità giuridica possono essere
pareggiati ai conservatori di musica statali.]
[2. Le norme relative alle condizioni ed alle modalità del pareggiamento, al personale e al funzionamento degli istituti
pareggiati ed alla vigilanza sugli istituti stessi sono stabilite con regolamento governativo adottato su proposta del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.]
3. Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei docenti di ruolo, nonché del personale direttivo e docente
incaricato è quello stabilito per il corrispondente personale dei conservatori di musica.
4. Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati è corrispondente a
quello stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica.
(1) Articolo così modificato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 368. (1)
[Istituti musicali e scuole di musica privati.
1. Al Ministero della pubblica istruzione spetta la sorveglianza su tutti gli istituti musicali e scuole di musica privati.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 369. (1)
[Istituti musicali italiani all’estero.
1. Gli istituti italiani di musica all’estero possono essere riconosciuti secondo disposizioni stabilite con regolamento
governativo.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Capo V
Scuole di danza
Art. 370. (1)
[Scuole di danza pareggiate.
1. Con decreto del dirigente del servizio centrale competente possono essere pareggiate all’Accademia nazionale di
danza le scuole di danza che si conformino sostanzialmente, per l’insegnamento delle varie discipline, per la durata dei
corsi e per l’ordinamento interno, a quanto è stabilito per l’Accademia nazionale di danza.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 371. (1)
[Procedimento per il pareggiamento.
1. Un’apposita commissione ministeriale composta di tre membri, procede al previo accertamento dei requisiti
prescritti per il pareggiamento e delle condizioni degli istituti.
2. Assiste la commissione un funzionario amministrativo addetto al servizio centrale competente]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Art. 372. (1)
[Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati.
1. Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale.
2. I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza pareggiate sono parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti
titoli rilasciati dall’Accademia nazionale di danza]
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 373.
Denominazione delle scuole di danza.
1. Nessuna scuola di danza o di ballo, all’infuori dell’Accademia nazionale di danza, può assumere o conservare la
denominazione di Accademia.
Art. 374. (1)
[Spese.
1. Le spese di viaggio e le indennità per i commissari e per il funzionario amministrativo di cui all’articolo 371,
determinate in base alle disposizioni vigenti per il similare personale che si reca presso gli istituti musicali pareggiati,
gravano a carico dell’ente che provvede al mantenimento della scuola.]
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 375.
Impiego di personale negli spettacoli di danza.
1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali
la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le
diplomate dell’Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.
Capo VI
Accademie di belle arti
Art. 376. (1)
[Riconoscimento.
1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti forniti di personalità giuridica possono ottenere il
pareggiamento delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale. Le relative condizioni e modalità sono
stabilite con regolamento governativo adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.]
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
TITOLO IX
Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali
Capo I
Riconoscimento dei titoli di studio
Art. 377.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all’estero.
1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all’estero sono riconosciuti secondo quanto disposto dagli articoli 629,
634 e 635.
Art. 378.
Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all’estero pareggiate o aventi riconoscimento legale.
1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
all’estero, pareggiati o aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti in Italia, anche se di tipo
diverso, secondo le modalità previste dall’articolo 192, comma 3.
2. Per l’ammissione alla prima classe della scuola media si prescinde dal giudizio sull’equipollenza del titolo presentato
purché risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l’ammissione a scuole
medie.
Art. 379. (1)
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall’Italia dai cittadini di Stati membri
dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione
elvetica.
1. I cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e
della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall’Italia un titolo di studio nelle scuole
straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l’equipollenza a tutti gli effetti di
legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale
italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con
il Ministro degli affari esteri.
2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l’attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi
istituiti in uno Stato diverso dall’Italia dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell’articolo 636, comma 1, lettere a) e
b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.
3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante
l’equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. I cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e
della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall’Italia un titolo finale di studio nelle
scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale
possono ottenere l’equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano
le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita
commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal
Ministero degli affari esteri.
5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda
dell’interessato.
6. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministro degli affari esteri.
7. Il documento comprovante l’equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.
8. La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti in uno Stato diverso dall’Italia da cittadini di Stati
membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione
elvetica, diversi da quelli considerati nel terzo comma dell’articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153, è concessa sulla
base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanarsi d’intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni
rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l’estensione della validità è rilasciato dall’ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione.
[9. Gli interessati devono esibire un attestato della autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o
loro congiunti emigrati.]
(1) Articolo così modificato dall’articolo 13, Legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005)
Art. 380. (1)
[Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero
per motivi di lavoro o professionali.
1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti
possono beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di
studio conseguiti all’estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali
di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali d’istruzione secondaria superiore.
2. Gli interessati devono esibire un attestato dell’autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano
residente o che abbia risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali o di congiunto degli stessi.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 13, Legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005).
Art. 381.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero dai cittadini che hanno acquisito la cittadinanza
italiana per matrimonio o naturalizzazione.
1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle
disposizioni di cui all’articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero
nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle
scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria superiore.
2. Gli interessati devono esibire al provveditorato agli studi, a cui inoltrano la prescritta domanda di equipollenza,
documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.
3. Le prove di cui all’articolo 379, comma 1, possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di cui al
presente comma con qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a provarlo.
Art. 382.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che
abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali o da loro congiunti.
1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti
possono beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di
studio, conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali
di studio dell’istruzione secondaria superiore, a condizione che l’iscrizione presso dette scuole straniere sia avvenuta
per l’esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del medesimo o di un ordinamento
scolastico simile a quello della scuola frequentata all’estero.
2. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione è conforme a quanto disposto
nel comma 1 ed accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai
sensi dell’articolo 366 rilascia nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera.
3. La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio è rilasciata dal provveditorato agli studi a cui gli interessati
inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla osta di cui al comma 2, nonché da un attestato rilasciato dall’autorità
consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all’estero per motivi di lavoro
o professionali propri o dei propri congiunti.
Art. 383.
Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero dai profughi.
1. I cittadini italiani ed i loro familiari a carico, anche se di cittadinanza non italiana, con la qualifica di profugo di cui
all’articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e dall’articolo 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344 , in possesso di
titoli finali di studio, possono ottenerne l’equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali
siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenerne l’equipollenza coi titoli di studio finali italiani di grado
immediatamente inferiore.
2. Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l’equipollenza, è emanato dal provveditore agli studi della provincia
nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalità, le condizioni e i
presupposti per l’emanazione del suddetto provvedimento sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o
legalmente riconosciute, di cui agli articoli 377 e 378.
Art. 384.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana.
1. Ai cittadini della ex Jugoslavia appartenenti alla minoranza italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici
o per motivi di guerra civile, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno ai sensi dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 1991, n. 423 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 383.
2. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi riconoscimento legale secondo l’ordinamento scolastico
della ex Jugoslavia, che chiedono l’iscrizione ad una classe della scuola dell’obbligo, sono iscritti, indipendentemente
dall’età, alla classe a cui si viene iscritti nella scuola italiana dell’obbligo dopo un numero di anni di scolarità
corrispondente a quelli frequentati all’estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza è
attestato dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la ex Jugoslavia per eventi bellici o per motivi di guerra
civile.
3. Ai fini dell’iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore si applica l’articolo 378.
Art. 385.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell’area culturale tedesca dai cittadini italiani di madre lingua
tedesca residenti nella provincia di Bolzano.
1. A norma dell’articolo 29 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89 le disposizioni contenute nell’articolo 379 si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti
in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei paesi dell’area culturale tedesca un titolo finale di studio in scuole
corrispondenti a istituti italiani di istruzione secondaria superiore non esistenti in provincia di Bolzano tra quelli con
insegnamento in lingua tedesca.
2. La provincia, ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unificato, può adeguare le prove integrative e i programmi
d’esame previsti dall’articolo 379, nonché le modalità di svolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento
delle scuole con insegnamento in lingua tedesca. Le competenze spettanti, ai sensi dell’articolo 379, al provveditore
agli studi sono esercitate dall’intendente per la scuola in lingua tedesca.
3. Su richiesta della provincia, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all’estero per la specializzazione all’insegnamento nelle scuole
aventi particolare finalità di cui all’articolo 324, ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella
provincia di Bolzano.
Art. 386.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da cittadini italiani residenti a Campione
d’Italia.
1. I benefici previsti dai precedenti articoli 379 e 382, relativamente all’equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle
scuole elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di istruzione secondaria superiore e di istruzione professionale, e dei
titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli di studio finali d’istruzione secondaria superiore
italiani, sono estesi ai cittadini residenti a Campione d’Italia.
Art. 387.
Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini
extracomunitari nei paesi di origine.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio
e professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono
istituiti altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici italiani.
Art. 388.
Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino.
1. A norma dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, ratificato e reso esecutivo con la legge
18 ottobre 1984, n. 760 , i titoli di studio conseguiti in ciascuno dei due Stati sono riconosciuti nell’altro Stato secondo
le disposizioni ivi previste.
Art. 389.
Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari.
1. In materia di formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 115.
Art. 390.
Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post-secondari rilasciati da un Paese membro della
Comunità europea.
1. Per l’equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli di studio rilasciati dalla scuola europea di Lussemburgo e per il
riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le disposizioni statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3
gennaio 1960, n. 102 e le loro successive modificazioni.
2. Per le scuole europee istituite in altri Paesi della Comunità si applicano le disposizioni di cui al Protocollo del 13
aprile 1962 reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965, n. 577 e loro successive modificazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 , il Ministro della pubblica istruzione si pronuncia con le
modalità ivi previste, sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale che diano accesso all’insegnamento nelle
scuole statali e non statali di istruzione secondaria e artistica, compresi i conservatori e le accademie.
4. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina a livello comunitario, alla equiparazione dei titoli di studio e
professionali si provvede ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 391. (1)
[Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.
1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall’Ufficio del baccellierato internazionale con sede in
Ginevra, è riconosciuto altresì nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria superiore avente valore
legale ove ricorrano le condizioni previste dal presente articolo.
2. Ai fini dell’iscrizione alle università e agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale è
equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Qualora
tra gli esami superati per il conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l’immatricolazione è subordinata
al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità sono stabilite caso per caso dalle
competenti autorità accademiche.
3. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dai commi 1 e 2, deve essere
conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità è
accertata con la iscrizione nell’elenco di cui al comma 4.
4. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei
collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da
parte dell’Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione
relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente
impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.
5. L’elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell’istituzione, precisa le affinità dei
diplomi rilasciati con quelli previsti dall’ordinamento scolastico italiano.
6. L’iscrizione è disposta con decreto del Ministero della pubblica istruzione, il quale acquisisce, per la determinazione
delle affinità, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
7. L’iscrizione nell’elenco può essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione,
quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneità, o quando risultino violazioni delle
disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.
8. Il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102,
è iscritto nell’elenco di cui al comma 4 senza l’osservanza della procedura relativa ai preliminari accertamenti previsti
dallo stesso articolo. Al predetto collegio si applica quanto disposto dal comma 7 in materia di sospensione o di revoca
dell’iscrizione.
9. Alle istituzioni di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 352 e seguenti e
nell’articolo 366.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777.
Art. 392. (1)
[Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale.
1. Per istituzioni scolastiche italiane di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 391, si devono intendere le istituzioni scolastiche
statali, le scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che
non possono essere sedi di esame statale di maturità.
2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l’esame di maturità può valere ai fini del conseguimento del
baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui
all’articolo 278.
3. Resta ferma l’applicabilità dell’articolo 391 nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all’estero e
in Italia.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777.
Art. 393.
Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall’International School of Trieste.
1. Sono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati dall’International School of Trieste. Il riconoscimento dei
titoli di studio è subordinato all’accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante
prove d’esame.
Capo II
Scambi culturali
Art. 394.
Scambi culturali.
1. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in
collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi sono disposti sulla base di accordi tra lo Stato italiano
e i Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai competenti organi della Comunità Europea o delle altre
organizzazioni internazionali a cui l’Italia partecipa.
2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l’articolo 457.
Quotidiano d’informazione giuridica – n.1681 del 19.02.2007 – Direttore Alessandro Buralli – Note legali – Pubblicità –
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Testo Unico in materia di Istruzione – Parte III
Decreto legislativo 16.04.1994 n° 297 , G.U. 19.05.1994
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TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE
(Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297)
PARTE III
Personale
TITOLO I
Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo I
Funzione docente, direttiva e ispettiva
Art. 395.
Funzione docente.
1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo
alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica
della loro personalità.
2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le
altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell’attività didattica e
della partecipazione al governo della comunità scolastica.
In particolare essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti
organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.
Art. 396.
Funzione direttiva.
1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a
tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali
ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e
di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell’istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione,
interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario,
sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività
didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito del circolo o dell’istituto;
f) adottare o proporre, nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze
del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell’istituto;
h) tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che
hanno competenze relative al circolo e all’istituto e con gli organi del distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
l) curare l’attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi
compresi la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, l’ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il
rispetto dell’orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative,
l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell’azione educativa, dispone
l’assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all’articolo 121 del presente testo unico
e l’assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica,
nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una
opportuna rotazione nel tempo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle
direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall’organizzazione e
dalle finalità proprie di dette istituzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore
didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell’articolo 7 del presente testo unico.
Art. 397.
Funzione ispettiva.
1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme
generali sull’istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche
ed educative.
2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.
3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e
docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di
esame e al loro adeguamento, all’impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle
iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in
relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed
attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale o dal
provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale
direttivo e docente nell’ambito del circolo didattico, dell’istituto, del distretto, regionale e nazionale (374).
4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori
generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.
5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull’andamento generale dell’attività
scolastica e dei servizi.
Capo II
Reclutamento
Sezione I
Norme generali
Art. 398.
Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d’arte.
1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.
2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si
applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.
3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici
scolastici provinciali.
Sezione II
Reclutamento del personale docente ed educativo
Art. 399. (1)
Accesso ai ruoli.
1. L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e
gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli
ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati,
questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno
reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due
anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al
personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all’articolo 33, comma 5, della
medesima legge.
(1) Articolo così modificato dall’articolo 1, Legge 3 maggio 1999, n. 124 e dal D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.
Art. 400. (1)
Concorsi per titoli ed esami.
01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro
svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L’indizione dei concorsi è subordinata alla
previsione del verificarsi nell’ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un’effettiva disponibilità di cattedre o
di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in
materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati,
nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la
scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall’articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All’indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina
altresì l’ufficio dell’amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell’intera procedura
concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell’esiguo numero dei
candidati, si ponga l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero
dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio dell’amministrazione scolastica periferica che deve
curare l’espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell’ordine in cui sono inseriti nella
graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della
scuola primaria, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli
aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla
valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti
di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le
quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all’insegnamento, ove già posseduto.
2. E’ stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d’arte e la classe di concorso comprenda più
insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria, oltre alle prove di cui al
comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una
o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia
di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che
abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli
previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova
facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d’esame e titoli. E’ attribuita
specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati
sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella
trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all’accertamento della
preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d’insegnamento e sugli
ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono
stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche,
quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non
inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato
a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341 , i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche
e la prova orale conseguono l’abilitazione all’insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I
candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell’eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per
i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei
riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all’inclusione nelle graduatorie di
precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte,
grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere
attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
16. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all’approvazione delle
graduatorie.
17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria
relativa al concorso successivo corrispondente.
[18. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si
riferisce la partecipazione al concorso.]
19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o
posti eventualmente disponibili.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di
abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata
conferita.
(1) Articolo così modificato dall’articolo 1, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 401. (1)
Graduatorie permanenti.
1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per
le assunzioni in ruolo di cui all’articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che hanno
superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo
posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di
coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
[3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l’aggiornamento e l’integrazione delle
graduatorie permanenti sono improntate a princìpi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa
salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.]
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per
titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai
sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,
n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall’articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44
della legge 20 maggio 1982, n. 270 .
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente.
7. Le disposizioni concernenti l’anno di formazione di cui all’articolo 440 si applicano anche al personale docente
assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata
conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei
convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.
(1) Articolo così modificato dall’articolo 1, Legge 3 maggio 1999, n. 124 e dall’articolo 1, D.L. 7 aprile 2004, n. 97.
Art. 402.
Requisiti generali di ammissione.
1. Fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341 , ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole
di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a
posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per
l’insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione
secondaria superiore.
2. Per le classi di concorso per le quali è prevista l’ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si
tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio. L’accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è
operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell’inizio delle prove di esame.
3. Per l’ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento dell’educazione musicale sono validi anche gli
attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i
Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono validi soltanto
se conseguiti all’esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l’approvazione ministeriale.
4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda è, altresì, richiesto il possesso dei requisiti per
l’ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.
5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di età previste dalle norme vigenti.
6. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento
dell’abilitazione. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.
Art. 403.
Requisito specifico di ammissione.
1. Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in aggiunta ai titoli di
studio di cui all’articolo 402 è richiesto il titolo di specializzazione.
Art. 404. (1)
Commissioni giudicatrici.
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un
preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni
di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è
assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.
2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne
l’espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei
componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
3. Essi sono scelti nell’ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola
in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia
espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l’esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda
rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell’ordine, al primo ed al secondo di
essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell’inizio del concorso.
Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il
personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale.
6. Ai fini di cui all’articolo 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i
requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la
presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto
della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti
con il predetto decreto.
7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti
di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri
dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.
8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa
prova.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10. Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il
reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un
rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole
speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due
istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime
modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni
gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione
originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il
presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o
decaduti dalla nomina, provvede l’ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.
[14. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione.]
15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno,
per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l’importo complessivo massimo rapportato al tempo
assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. [Per i concorsi per soli titoli i
tempi di espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per
titoli ed esami con una sola prova scritta.] Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola
in attività che non rinunci all’esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del
concorso.
Compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre che rinuncino all’esonero dal
servizio
Numero dei candidati: fino a 100;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate [1]: 30 g. – 26 sedute; 50 g. – 43 sedute; 70 g. – 61 sedute;
Totale: 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.
Numero dei candidati: da 101 a 200;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate [1]: 50 g.- 43 sedute; 75 g. – 62 sedute; 100 g. – 88 sedute;
Totale: 2.795.000, 4.030.000, 5.720.000.
Numero dei candidati: da 201 a 300;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate [1]: 74 g. – 62 sedute; 100 g. – 88 sedute; 150 g. – 130 sedute;
Totale: 4.030.000, 5.720.000, 8.450.000.
Numero dei candidati: da 301 a 400;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate [1]: 100 g. – 88 sedute; 150 g. – 130 sedute; 200 g. – 175 sedute;
Totale: 5.720.000, 8.450.000, 11.375.000.
Numero dei candidati: da 401 a 500;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate [1]: 150 g. – 130 sedute; 200 g. – 175 sedute, 240 g. – 208 sedute;
Totale: 8.450.000, 11.375.000, 13.520.000.
__________
[1] Non comprende i venti giorni necessari per dare comunicazione ai candidati della loro ammissione alle eventuali
prove pratiche e a quelle orali.
16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l’importo complessivo dei gettoni di presenza,
determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti
dei componenti che si dimettano dall’incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata
un’uguale riduzione sull’importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato
alle sedute.
(1) Articolo così modificato dall’articolo 1, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 405.
Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, ivi
compresi quelli dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad ampie aree
disciplinari, pur nel rispetto di un’adeguata specializzazione.
Art. 406.
Esclusione.
1. L’esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la
cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.
2. L’esclusione è disposta dall’organo che cura lo svolgimento del concorso con provvedimento motivato di cui è data
comunicazione all’interessato.
Sezione III
Reclutamento del personale direttivo
Art. 407.
Concorsi.
1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di
scuole e per tipi di istituzioni educative, ogni tre anni.
2. Le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale.
3. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e
disponibili all’inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo
le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali
si preveda la soppressione nell’anno scolastico successivo.
Art. 408.
Requisiti di ammissione.
1. Ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del
tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli,
un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.
2. Ai fini dell’ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale
docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e
conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.
3. Fermo restando il requisito dell’anzianità di servizio, si osservano, per l’accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e
grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.
Art. 409.
Scuola materna e scuola primaria.
1. Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi i docenti delle scuole materne ed
elementari forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza
scolastica.
Art. 410.
Scuola media.
1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:
a) i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché i docenti di ruolo di educazione fisica laureati;
b) i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli
istituti d’arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d’esame di un concorso a
cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.
Art. 411.
Scuole secondarie superiori.
1. Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti
professionali, esclusi quelli di cui al comma 3, sono ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o
di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché i docenti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a
cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.
2. Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei Convitti nazionali e
le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d’esame di un concorso a cattedre del tipo di
istituto o scuola, cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
3. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per
l’agricoltura, per l’industria e l’artigianato e per le attività marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei
rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l’ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche
degli istituti stessi.
4. I docenti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma sono ammessi a concorsi indicati nel
comma 1, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.
Art. 412.
Licei artistici ed istituti d’arte.
1. Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d’arte sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di
materie artistiche, professionali, di storia dell’arte o di storia dell’arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei
artistici e degli istituti d’arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.
2. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali e di
arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d’arte per effetto di precedenti norme che non
prevedono tali titoli e nei casi in cui per l’accesso all’insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi
dell’articolo 402.
Art. 413.
Istituti di educazione.
1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono
ammessi, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione
all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un
servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un
servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole primarie forniti di
laurea e di abilitazione all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno 5
anni di effettivo servizio di ruolo, nonché i docenti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno 5 anni di
servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Ai predetti concorsi sono altresì ammessi
anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la
nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione
all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.
2. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi
rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo ruolo di almeno 2 anni di servizio
effettivamente prestato.
3. Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme generali che
disciplinano il reclutamento del personale direttivo della scuola.
Art. 414.
Commissioni giudicatrici.
1. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo sono nominate con decreto del direttore
generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:
a) un docente universitario, con funzione di presidente;
b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;
c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
d) un funzionario dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente.
2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il
periodo di prova, compresi in appositi elenchi.
3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
4. Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale direttivo,
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. L’inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio,
determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.
6. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici
non possono essere nominate nel quadriennio successivo.
7. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l’organo competente
nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.
8. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al comma 1 sono integrate, secondo le
medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
9. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5 , ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal
predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al
presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.
Art. 415.
Prove di esame e valutazione.
1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad
accertare l’attitudine e la capacità del candidato all’esercizio della funzione direttiva.
2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai
titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.
3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d’arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei
quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che
hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.
4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d’esame,
con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti
d’arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo
al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli
aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell’azione direttiva nella scuola, nonché sull’ordinamento scolastico e
la relativa legislazione.
6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.
7. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure concorsuali in atto alla data del 1° febbraio 1994, per
le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di partecipazione, può disporre, con
propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente
scolastico della sede ove ha luogo la prova scritta cura l’organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale
prova.
Art. 416.
Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli.
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono
stabiliti per i concorsi per il reclutamento del personale direttivo:
a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione
educativa, nell’ambito degli argomenti indicati nel precedente articolo 415;
b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.
Art. 417.
Graduatorie.
1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per
ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.
2. Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall’articolo 5 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni e integrazioni.
3. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente direttore generale o capo del servizio centrale e sono
utilizzabili, nell’ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa
qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.
Art. 418.
Esclusioni.
1. Nei limiti del successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento
motivato del direttore generale o capo del servizio centrale competente, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina
nei ruoli del personale docente ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
Sezione IV
Reclutamento del personale ispettivo
Art. 419.
Ruolo degli ispettori tecnici.
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, alla ripartizione dei posti del ruolo unico degli ispettori tecnici tra la scuola materna, elementare e
secondaria, nell’ambito dell’Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla
suddivisione per settori disciplinari.
2. Agli ispettori tecnici si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico già previste per gli
ispettori tecnici centrali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 420.
Concorsi a posti di ispettore tecnico.
1. L’accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a
seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell’articolo 419.
2. Ai predetti concorsi sono ammessi:
a) per il contingente relativo alla scuola materna, i direttori, i docenti di scuola materna, ed il personale direttivo della
scuola primaria;
b) per il contingente relativo alla scuola primaria, i docenti elementari, gli istitutori, le istitutrici e i direttori didattici
di scuola primaria;
c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché agli istituti d’arte
ed ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori
aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli
educandati femminili dello Stato, nonché i presidi e i docenti dei licei artistici e degli istituti d’arte, i docenti dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti.
3. Per l’ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui,
limitatamente all’istruzione artistica, per l’accesso all’insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.
4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9
anni.
5. Ai fini dell’ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale
docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e
conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.
6. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono indetti ogni due anni dal Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei
posti disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d’insegnamento.
7. I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di
ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.
Art. 421.
Commissioni esaminatrici.
1. Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del direttore generale o capo del
servizio centrale competente e sono composte da:
a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino un insegnamento compreso nel settore disciplinare di
cui trattasi;
b) un funzionario dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente;
c) un ispettore tecnico.
2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata
impossibilità.
3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d’arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a
seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica,
dell’Accademia nazionale di danza e dell’Accademia nazionale d’arte drammatica.
4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.
5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5 , ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal
predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata.
Art. 422.
Prove d’esame.
1. I concorsi per titoli ed esami di ispettore tecnico constano di tre prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e
30 alla valutazione dei titoli.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non
inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata
dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.
4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi
pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere
generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della
Comunità europea.
5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima
prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei
relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei
Paesi della Comunità europea.
6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati,
anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.
7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono
stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.
Art. 423.
Graduatorie.
1. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con decreto del direttore generale
competente.
2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame ed il colloquio con la valutazione prescritta,
sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i
titoli.
3. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall’articolo 5 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni e integrazioni.
4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo,
nell’ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un
anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Art. 424.
Esclusioni.
1. Nei limiti di cui al successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con
provvedimento motivato del direttore generale, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che
abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Sezione V
Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d’insegnamento diversa
dall’italiano
Paragrafo I
Scuole con lingua d’insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
Art. 425.
Reclutamento del personale docente.
1. Per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola primaria, degli istituti e scuole di
istruzione secondaria e degli istituti d’arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di
Trieste e Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai
precedenti articoli.
3. Per l’ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua
di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l’ammissione ai
concorsi per titoli ed esami sia per l’ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi ad una commissione
di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre
anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola primaria e a cattedre di istituti o scuole di
istruzione secondaria e degli istituti d’arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere
italiane, le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi
esclusivamente coloro che hanno maturato l’anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell’articolo 401 nelle scuole con
lingua di insegnamento slovena.
6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che
siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell’ammissione ai predetti concorsi.
7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all’estero a seguito della frequenza di
corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.
Art. 426.
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici.
1. I concorsi per la scuola materna e per la scuola primaria con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e
sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media e per gli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal sovrintendente
scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
2. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l’organizzazione dei
concorsi. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede, con atto avente carattere
definitivo, anche all’approvazione delle relative graduatorie e all’assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti
provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di
abilitazione sono rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l’insegnamento di lingua italiana e di lingua e
lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena.
4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma 3, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio
nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.
5. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni
quadriennio, dalla commissione di cui all’articolo 624, che assiste il sovrintendente scolastico della regione Friuli-
Venezia Giulia per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d’insegnamento slovena.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 404 e, in particolare,
quella di cui al comma 3.
Paragrafo II
Scuole con lingua d’insegnamento tedesca, scuole delle località ladine della provincia di Bolzano e scuole
delle località ladine della provincia di Trento.
Art. 427.
Reclutamento del personale docente.
1. Per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria,
degli istituti d’arte e licei artistici con lingua d’insegnamento tedesca e delle scuole primarie, secondarie e artistiche
delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del
presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località
ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 .
3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l’insegnamento dell’italiano,
le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno
maturato l’anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell’articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o
nelle scuole delle località ladine.
4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di
insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e di
tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono accedere
anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, dichiarato equipollente dal Ministero
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell’insegnamento.
5. Nelle scuole d’istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da
impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.
6. Per l’insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di
scuole in lingua italiana, è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d’insegnamento della scuola in cui si presta
servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto
anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell’accesso al ruolo, sempreché gli interessati continuino a prestare
servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.
7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Art. 428.
Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici.
1. I concorsi di cui all’articolo 427 sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.
2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di
quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole primarie in lingua tedesca e di quelle dei
concorsi per l’insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria
e negli istituti d’arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.
4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di
madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l’insegnamento cui si riferisce il concorso.
Paragrafo III
Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e delle scuole
delle località ladine
Art. 429.
Reclutamento del personale direttivo.
1. Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di
insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi i docenti ed il
personale educativo di ruolo delle rispettive scuole ed istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo
unico.
2. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e
sono indetti dai competenti intendenti scolastici.
3. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.
4. Per il reclutamento del personale direttivo delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Art. 430.
Reclutamento del personale ispettivo.
1. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole di cui al presente
capo.
2. Concorre ai posti del predetto contingente il personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall’italiano, purché in possesso dei requisiti prescritti dal
presente testo unico.
Art. 431.
Prove d’esame e valutazione dei titoli.
1. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, per i concorsi
per titoli ed esami del personale docente e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui
al presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.
2. Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale docente.
Art. 432.
Rinvio.
1. Per quanto non è previsto dal presente capo si applicano le norme di carattere generale che disciplinano i concorsi
per il reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di
attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.
Sezione VI
Norme sulle commissioni di concorso
Art. 433.
Incompatibilità.
1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità
entro il quarto grado con uno o più concorrenti.
Art. 434.
Esonero dall’insegnamento.
1. Il personale direttivo e docente nominato presidente o componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi per
titoli ed esami o per soli titoli, può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di
partecipazione ai lavori delle commissioni.
2. Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale docente, eventualmente esonerato, che nel corso
dell’anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In
caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in
supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.
3. Il posto occupato dal personale esonerato è conferito come supplenza di durata pari al periodo dell’esonero.
4. Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto
nella scuola.
Art. 435.
Norma comune sulle procedure concorsuali.
1. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami, può essere chiamato a
svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte quali sede d’esame. Le procedure attuative sono oggetto di specifica
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente
rappresentative.
Sezione VII
Nomine in ruolo
Art. 436.
Nomina ed assegnazione della sede.
1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L’assegnazione
della sede è disposta, secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con
riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l’interessato
decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina
stessa è stata conferita.
3. Il personale, che ha accettato la nomina con l’assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi
pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l’assunzione del servizio. La cattedra o il posto
precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato
dal presente testo unico.
4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato
motivo entro il termine stabilito.
5. Il personale scolastico di ruolo in servizio all’estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa
accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell’assunzione in servizio e dell’effettuazione del relativo periodo di
prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva
assunzione del servizio.
Art. 437.
Nomina in prova e decorrenza della nomina.
1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova.
2. La nomina decorre dalla data di inizio dell’anno scolastico.
3. Il personale docente ed educativo così nominato è ammesso, ai sensi dell’articolo 440, ad un anno di formazione,
che è valido come periodo di prova.
Art. 438.
Prova.
1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a
180 giorni nell’anno scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se
prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell’ufficio per il quale la
nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o
aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio
centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di
eventuale visita ispettiva.
5. Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno
scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.
Art. 439.
Esito sfavorevole della prova.
1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se
trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore
generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di
altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro
ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la
posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la
proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
Art. 440.
Anno di formazione.
1. Durante l’anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a
carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e
tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
2. L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni;
per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
3. L’anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni
organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I
docenti sono addetti all’espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all’utilizzazione dei docenti
delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall’articolo 455.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell’anno di formazione, discutono con il comitato per la
valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di
valutazione forniti dal capo d’istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in
ruolo.
5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili
dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell’Accademia nazionale di danza.
6. Compiuto l’anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli
studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.
Sezione VIII
Organici
Art. 441.
Istituzione delle cattedre e posti orario.
1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento
disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di
insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l’istituzione di una cattedra della stessa materia.
2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di
altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente
raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali.
Art. 442. (1)
Dotazioni organiche.
[1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna, nonché le dotazioni organiche provinciali della
scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d’arte sono
rideterminate annualmente entro il 31 marzo.] (2)
2. L’organico provinciale della scuola primaria è determinato ai sensi dell’articolo 121.
3. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal
servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui
all’articolo 51.
[4. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica.] (3)
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, ai
sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
(2) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 71, Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Comma abrogato dall’articolo 8, D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.
Art. 443. (1)
[Dotazioni organiche dei posti di sostegno.
1. In sede di definizione degli organici si procede alla determinazione del numero dei posti di sostegno a favore dei
bambini o degli alunni portatori di handicap della scuola materna e media, in modo da assicurare di regola un rapporto
medio di un docente ogni quattro bambini o alunni portatori di handicap. I posti di sostegno per gli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore sono determinati, nell’ambito dell’organico, in modo da assicurare un rapporto almeno
pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine
preordinate dall’articolo 42, comma 6, lettera h), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . I posti di sostegno nella scuola
elementare sono determinati nell’organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un docente ogni
quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto possono essere autorizzate in organico di fatto, in
presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente
individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle
piccole isole.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 40, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 444.
Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di
istruzione secondaria ed artistica.
1. Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono
determinate sulla base dell’accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che
funzionano all’inizio dell’anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell’anno scolastico
in corso.
2. I posti orario di cui all’articolo 441 sono costituiti prioritariamente nell’ambito di ciascun istituto o scuola e,
successivamente, per l’utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell’istituzione di posti di ruolo
organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell’ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a
tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.
3. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità e criteri
che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita
ordinanza da emanare d’intesa con il Ministro del tesoro.
Art. 445. (1)
[Determinazione di dotazioni aggiuntive all’organico degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.
1. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995, le dotazioni organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva
risultante dall’applicazione di un incremento percentuale medio del 3 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva
delle dotazioni organiche dell’anno scolastico precedente.
2. La dotazione aggiuntiva risultante dall’applicazione del 1° comma è ripartita dal Ministro della pubblica istruzione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola
in relazione alle specifiche esigenze.
3. La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è
effettuata per classe di concorso su base regionale.
4. La dotazione organica complessiva risultante dall’applicazione del presente articolo costituisce una dotazione
organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 71, Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 446.
Organici del personale educativo.
1. I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali
femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei
convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma restando l’unicità della dotazione
organica delle singole istituzioni educative, nonché l’identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati
come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più;
per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto.
2. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal
servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all’articolo 52.
3. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in
ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all’articolo 442, comma 4.
4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono
raddoppiate.
5. La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.
6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo
di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Capo III
Diritti e doveri
Sezione I
Congedi e aspettative
Art. 447.
Disciplina contrattuale.
1. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie relative al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel
quadro della sua riconduzione alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, i diritti e doveri del
personale della scuola sono definiti dagli articoli che seguono.
2. Resta comunque ferma la garanzia della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale nello svolgimento
dell’attività didattica.
Art. 448.
Valutazione del servizio del personale docente.
1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all’ultimo
triennio.
2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all’articolo 11, sulla base di
apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra
scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale,
anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell’efficacia
dell’azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell’attività di aggiornamento, della
partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei
rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell’ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga
a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con
giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.
4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione
per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.
Art. 449.
Congedo ordinario.
1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all’articolo 447, rimane fermo il diritto del personale
direttivo, docente ed educativo a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell’anno scolastico.
2. Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile.
3. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione
delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione del congedo medesimo è consentita per un
periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l’esercizio di tale facoltà è
subordinato alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e,
comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di
compensi per ore eccedenti.
4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario.
5. Al personale della scuola è attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire
nel corso dell’anno solare come segue:
a) due giornate aggiunte al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto dell’esigenza di servizio.
6. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel
corso dell’anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e
degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione
dell’attività didattica.
Art. 450.
Congedi straordinari e aspettative.
1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come modificate dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537 . L’aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
2. Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario è computato per anno scolastico.
3. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 454 in materia di congedi straordinari per attività artistiche e sportive.
4. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, per un periodo non
inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità
per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il
rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa è
ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.
Art. 451.
Organi competenti a disporre congedi e aspettative.
1. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal provveditore agli studi per il personale
direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docente.
2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell’articolo 268.
Art. 452.
Proroga eccezionale dell’aspettativa.
1. L’organo competente a concedere l’aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di
particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato
esaurito il periodo massimo fruibile di cui all’articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.
3. Per la determinazione dell’organo competente a disporre la concessione del prolungamento eccezionale delle
aspettative nei riguardi del personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell’articolo
268.
Sezione II
Utilizzazione ed esoneri
Art. 453. (1)
Incarichi e borse di studio.
1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato
dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto
dell’esigenza di continuità dell’insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni
giudicatrici di concorso o di esame e per l’espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso
amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più
di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.
2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1
e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata
dell’incarico.
[3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell’anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non
possono essere confermati oltre l’anno scolastico successivo. Per gli incarichi svolti presso enti diversi dallo Stato,
l’esonero dall’insegnamento non può superare l’anno scolastico e gli assegni sono a carico dell’ente presso cui vengono
svolti gli incarichi stessi.]
4. Nei casi di incarichi relativi all’espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre
amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico
dell’amministrazione o dell’ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione
dell’ultimo incarico conferito.
6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come
servizio d’istituto nella scuola.
7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di
amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.
8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l’autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il
Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l’esonero dai normali obblighi di servizio.
9. [Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l’espletamento di attività di studio, di ricerca e di
consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di
durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell’anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso
l’Amministrazione della pubblica istruzione e presso l’università.] Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti
pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell’ente presso cui vengono svolti
gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di
Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all’articolo 2 della legge 13 agosto
1984, n. 476.
(1) Articolo così modificato dall’articolo 26, comma 11, Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 454.
Attività artistiche e sportive.
1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità
dell’insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al
personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di
attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnicosportiva.
Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi
sono cumulabili con i congedi straordinari.
2. Il Ministero della pubblica istruzione può mettere a disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un
anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili,
docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in quanto
facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare
sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I..
3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 è valido a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella
scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della
nomina.
5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante
supplenze temporanee.
Art. 455.
Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo.
1. L’utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da
attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico, in misura
prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dai successivi commi. Relativamente alle attività previste dai commi
7 e 11, l’utilizzazione è consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l’utilizzazione dei docenti delle predette dotazioni organiche
aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell’ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi
nell’ambito del distretto o dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma 7;
d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;
e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei
titoli di studio e per l’insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell’articolo 456, comma 1;
g) partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola materna, alla realizzazione della
programmazione educativa.
3. Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun
circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna
e media.
4. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole
medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.
5. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal
provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del comma 2.
6. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all’inizio dell’anno
scolastico.
7. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive – nel rispetto delle priorità indicate
nei commi 1 e 2 – che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo
determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psico-pedagogiche
previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante
apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con
particolare riferimento all’attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli
che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o
complementari.
8. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione
degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
9. Per tali attività, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente
mediante personale docente di ruolo, purché nell’ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di
ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
10. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia è determinato nei limiti delle
dotazioni organiche di cui all’articolo 162.
11. L’utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 è disposta dal capo d’istituto, nei
limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato alla scuola, purché il personale docente così
utilizzato sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola stessa. Nei limiti predetti è possibile
concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o
che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la
loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all’articolo 325, purché
organizzati, nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste dall’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di
convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
12. E’ fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno
dall’inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell’obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni
portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di
ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale
eventualmente in soprannumero.
13. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti
d’arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi
secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di
utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di
personale in servizio.
Art. 456. (1)
Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola.
[1. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni
ordine e grado, nonché del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000
unità, presso i seguenti uffici, enti ed associazioni:
a) uffici dell’amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell’amministrazione scolastica periferica, per attività
inerenti all’aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all’integrazione scolastica degli alunni portatori
di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all’educazione alla salute, nonché allo sport;
b) università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per
ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di
direzione tecnica;
c) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti
di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di
attività di formazione ed aggiornamento;
d) enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e
reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all’albo di cui all’articolo 116 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ;
e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell’educazione e
della scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività
direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all’integrazione scolastica degli alunni portatori
di handicap, nonché attività inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo della
cultura;
e-bis) a decorrere dall’anno scolastico 1995-96, una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano
provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica.
2. Fermo restando il contingente di 1.000 unità, le utilizzazioni del personale docente di ruolo presso gli enti ed
associazioni, di cui al comma 1, lettera d), possono essere disposte, ai sensi dell’articolo 105 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nel limite massimo di 100 unità. Tale personale deve avere frequentato i
corsi di studio organizzati dal provveditore agli studi, d’intesa con il consiglio scolastico provinciale e sentito il comitato
tecnico provinciale, sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall’uso di sostanze stupefacenti e
psicotrope.
3. Le utilizzazioni presso gli uffici dell’amministrazione centrale della pubblica istruzione e presso gli uffici
dell’amministrazione scolastica periferica sono effettuate previa determinazione, anche sulla base delle richieste
pervenute, di un contingente complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi, sentite le
organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione è data tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il Ministero
dispone le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi,
secondo l’ordine di una graduatoria che è compilata a cura degli uffici stessi.
4. La graduatoria di cui al comma 3 è basata sulla valutazione di titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali è
assegnato un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 30 per i titoli culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i titoli
professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si tiene conto delle pregresse esperienze compiute nello
svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce l’utilizzazione. La graduatoria ha validità triennale.
5. Salvo revoca da parte del Ministero della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell’ufficio presso cui
l’assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni adottate sulla base della graduatoria di cui al
comma 4 hanno durata triennale e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto ufficio.
6. Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi.
7. Nella ripartizione del contingente di 1.000 unità tra le varie forme di utilizzazione è data priorità alle esigenze
relative all’integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze e all’educazione
alla salute.
8. I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il
periodo di prova.
9. Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
10. Ai fini della verifica dell’attività svolta dal predetto personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a
presentare annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale stesso e sui risultati ottenuti. La relativa
valutazione è effettuata con la collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della pubblica istruzione; di essa il
Ministero tiene conto ai fini della eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione.
11. Il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni sostituite dal presente articolo è restituito ai
compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti di comando od utilizzazione.]
12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalità dei
dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della
scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87 , nella legge 9 agosto 1948, n.
1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti
comandi di personale della scuola presso l’Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F.
pareggiati, purché con oneri a loro carico.
13. Restano ferme le norme che l’articolo 294 detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell’educazione e della
Biblioteca di documentazione pedagogica, nonché le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13
agosto 1980, n. 464 , e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213 , nel limite di un contingente di docenti della scuola
elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. E’ fatto altresì salvo quanto disposto dall’articolo 458
circa il mantenimento ad esaurimento nell’assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che
trovasi nelle condizioni ivi previste.
14. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi
stranieri od internazionali. Non si applica altresì ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le
vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.
[15. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le modalità di applicazione delle disposizioni
recate dal presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche i criteri per una loro attuazione graduale, soprattutto
con riguardo all’esigenza di assicurare la continuità ed il completamento di progetti di particolare rilievo, per la cui
realizzazione il personale utilizzato o comandato sia impegnato.
16. Gli elenchi del personale della scuola destinato a compiti diversi da quelli di istituto sono annualmente pubblicati
nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
17. I predetti elenchi dovranno riportare, oltre alla indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici
e delle organizzazioni presso i quali è disposta l’utilizzazione.]
(1) Articolo modificato dall’articolo 2, Legge 8 agosto 1994, n. 496 e dall’articolo 26, comma 8, Legge 23 dicembre
1998, n. 448.
Art. 457.
Scambio di docenti con altri paesi.
1. E’ consentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con
quelli della Comunità europea.
2. Lattuazione dello scambio è disciplinata con regolamento.
Art. 458.
Mantenimento ad esaurimento.
1. Il personale direttivo e docente della scuola primaria, assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20
maggio 1982, n. 270, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale
scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai
sensi dell’articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nell’assegnazione ai compiti
svolti.
2. Dalla data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell’assegnazione a compiti diversi da quelli di
istituto, sono restituiti in via temporanea all’insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli
studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di
essere inquadrati nei ruoli dell’amministrazione in cui prestano servizio o che l’amministrazione stessa non se ne
assuma, comunque, l’onere.
Art. 459. (1)
Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie.
1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento
delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
scuola, di cui all’accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14
agosto 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi
da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell’infanzia ed elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di circolo didattico con
almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti
comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con
almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.
4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore
di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di
qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati,
l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni
staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 3, comma 88, Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Sezione III
Mobilità del personale direttivo e docente
Paragrafo I
Norme generali
Art. 460.
Trasferimenti a domanda e d’ufficio.
1. I trasferimenti del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti a domanda o d’ufficio.
Art. 461.
Norme procedurali.
1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se
riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche
aggiuntive.
2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo
giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento
della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.
Paragrafo II
Mobilità a domanda
Art. 462.
Trasferimenti.
1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo.
2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del
personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente.
3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti
territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui
gli aspiranti al trasferimento appartengono.
5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base
della tabella di valutazione di cui all’articolo 463, con l’osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di
docenti.
6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle
domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del
provveditore agli studi.
7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola
hanno luogo in sede di contrattazione.
Art. 463.
Tabella di valutazione.
1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell’anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e
dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di
appartenenza.
2. Nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che
sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.
3. L’anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza
sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. E’ altresì attribuito un punteggio per il
superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per l’accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di pari livello o
di livello superiore.
4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la valutazione dell’anzianità relativa
ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova.
Art. 464.
Trasferimenti nell’ambito dello stesso comune.
1. I trasferimenti nell’ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune
diverso.
Art. 465.
Trasferimenti provinciali e interprovinciali.
1. Sino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell’ambito della provincia sono
disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e
disponibili, sia per compensazione.
3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella
misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono
invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del
personale direttivo e del personale educativo.
Art. 466.
Trasferimenti annuali.
1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti
a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell’esonero dal servizio dei titolari, purché tali posizioni di stato
siano di durata annuale e siano note all’inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.
2. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti limitatamente all’anno scolastico cui si riferisce la vacanza.
Essi sono prorogati d’ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all’anno scolastico successivo.
3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non
accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L’eventuale proroga può essere disposta soltanto se
l’interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.
4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a
domanda definitivi.
5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono
restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza
possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.
Paragrafo III
Mobilità d’ufficio
Art. 467.
Trasferimenti d’ufficio.
1. Si fa luogo al trasferimento d’ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata
situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede.
2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più
siano gli interessati, delle esigenze di famiglia e dell’anzianità di servizio di ruolo di cui alla tabella prevista dall’articolo
463.
3. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio del personale direttivo, docente ed educativo per soppressione di posto o di
cattedra, nella tabella di cui all’articolo 463 è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di
titolarità e, subordinatamente, nella sede.
4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, si tiene conto di tutti gli
elementi previsti dalla tabella di valutazione.
5. I trasferimenti d’ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti
a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.
Art. 468.
Trasferimento per incompatibilità ambientale.
1. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di incompatibilità di
permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l’anno scolastico. Se ricorrano ragioni di
particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico
o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del provveditore agli studi,
se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all’autorità
competente a disporre il trasferimento d’ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di
presentazione della richiesta di parere dell’organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il
provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.
Art. 469.
Organi competenti.
1. Il trasferimento d’ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali è disposto dal provveditore agli studi.
Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è
disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio scolastico provinciale per il personale
docente della scuola materna, elementare e media e su conforme parere del consiglio di disciplina del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed
artistica.
2. Il trasferimento d’ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali è disposto dal direttore generale o capo del
servizio centrale competente. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella
scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
3. Qualora il trasferimento d’ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali debba aver luogo per provincia
diversa, la sede è stabilita con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione.
Paragrafo IV
Passaggi
Art. 470.
Mobilità professionale.
1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi
e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella
territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli
riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e
disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno
scolastico.
2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i
criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al
successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono
subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si
prescinde dal requisito dell’anzianità.
3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini
della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del
prescritto titolo di specializzazione.
Art. 471.
Passaggi di cattedra e di presidenza.
1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad
essi.
2. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo è
stabilita in sede di contrattazione.
3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da apposite tabelle approvate con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 472.
Passaggi di ruolo.
1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi
di cattedra.
2. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo
quanto previsto dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico.
3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze
di famiglia.
4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei
medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
5. I passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale docente diplomato delle scuole secondarie ed
artistiche ed al personale docente delle scuole materne, con le modalità del presente articolo.
6. L’assegnazione della sede è disposta secondo l’ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli
interessati.
Art. 473.
Corsi di riconversione professionale.
1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all’interno del comparto della scuola, in relazione a
fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del
personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento,
sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.
2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani
periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed
organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque
garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della
valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l’attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi
provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la
normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi
siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che
richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere
nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale
supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.
3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati
prioritariamente ai docenti utilizzati per l’insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per
l’insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all’articolo 470 definiscono criteri di programmazione e modalità di
svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i
programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono
approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione. Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui
all’articolo 405.
6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati,
fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del
tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri
analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli
appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all’attivazione della
predetta contrattazione collettiva.
Art. 474.
Organi competenti.
1. I provvedimenti relativi ai passaggi sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda.
Paragrafo V
Assegnazioni provvisorie
Art. 475.
Assegnazioni provvisorie di sede.
1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole primarie, della scuola media, degli istituti o
scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere
provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.
2. Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di
coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.
3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l’intero anno
scolastico.
4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.
5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla
famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno
altresì titolo a chiedere l’assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti d’ufficio per soppressione di posto.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale delle istituzioni educative statali.
7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né
personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non
licenziabile in servizio nella provincia.
Art. 476.
Organo competente.
1. L’assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del
personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.
2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti i titoli valutabili ed i criteri di
valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i
termini di presentazione delle domande.
Paragrafo VI
Disposizioni particolari
Art. 477.
Incarichi di presidenza.
1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e
negli istituti d’arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie
provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di
insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.
2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due distinte graduatorie:
a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli
istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;
b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai
concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.
La domanda per l’iscrizione nelle suddette graduatorie può essere presentata al solo provveditorato agli studi della
provincia nella quale l’aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella graduatoria
provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una
partecipazione, con il punteggio più favorevole, cui è aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità
conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza
aspirano. La votazione conseguita al concorso è rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli aspiranti di cui alla suddetta lettera
a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all’ultimo concorso a posti di preside, nonché la tabella di valutazione
dei titoli stessi. La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonché la
tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione
delle graduatorie.
3. Nell’ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b)
del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma.
Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell’anno scolastico, l’incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in
servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e
secondo l’ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad
aspiranti trasferiti per incompatibilità ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla
censura e non siano stati riabilitati.
Art. 478.
Sostituzione docenti assenti.
1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con
personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici devono utilizzare personale di altri circoli viciniori, che
sono indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli
istituti esistenti nell’ambito del medesimo distretto.
2. Nelle scuole primarie, nell’ambito del piano annuale di attività, si procede ai sensi dell’articolo 131, commi 5 e 6.
Art. 479.
Docenti in soprannumero.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi contrattuali di cui all’articolo 470, determina,
con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli
461 e seguenti, nonché delle norme recate, in materia, dai contratti collettivi.
2. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte espressamente a disporre l’utilizzazione del personale
soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in
sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.
3. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza,
è utilizzato nei limiti del soprannumero, purché sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento
nelle scuole primarie. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato, sempre nel limite
del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d’arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
Per il personale docente soprannumerario l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio.
4. Il personale docente delle scuole primarie, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento, con
riferimento anche all’introduzione da esso prevista dell’insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di
soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, in cattedre corrispondenti alle
classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente
soprannumerario l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio.
5. Nell’ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e
gli istituti d’arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è
utilizzato, nei limiti del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a
classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purché sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente
appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può essere utilizzato anche nella scuola
media. Per il personale docente soprannumerario l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio.
6. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell’ipotesi di cui
al comma 5. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarità.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o artisticoprofessionali
di carattere rigidamente specialistico per i quali non è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri
insegnamenti.
8. Le utilizzazioni disposte nell’anno precedente, su posti e cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le
operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d’ufficio, per l’anno
scolastico successivo, purché permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato luogo all’utilizzazione e sempre
che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili
per nuove nomine in ruolo.
9. Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si applicano anche le disposizioni di cui all’articolo 455.
Art. 480.
Inquadramenti in profili professionali amministrativi.
1. Il personale docente, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i
passaggi di cui all’articolo 479, può essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi delle
province di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli dell’amministrazione centrale e
dell’amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.
2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione avente ad
oggetto l’ordinamento dei servizi dell’amministrazione scolastica.
3. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla
data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , presso gli uffici regionali e
provinciali dell’amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, può essere inquadrato, a domanda, da
presentarsi al provveditore agli studi della provincia di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di
cui al comma 1.
4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche
costituite cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio
1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 1991, e successive
modificazioni, e per le sedi che presentino disponibilità di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla predetta
tabella B è comunque reso indisponibile per gli accessi tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni
soprannumerarie di cui al comma 1.
5. Agli inquadramenti si provvede secondo l’ordine di graduatorie risultanti dalla valutazione dell’intera anzianità di
servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono compilate sulla base di criteri definiti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è inquadrato in qualifiche funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla
tabella che segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell’anzianità maturata nella qualifica di provenienza;
viene fatta salva la posizione economica già acquisita per stipendio ed indennità di funzione, attribuendosi
all’interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella quale è inquadrato, una retribuzione individuale
di anzianità di importo corrispondente alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova attribuzione.
(Omissis)
7. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle
disposizioni di carattere generale in materia di mobilità dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle
previste ai commi 1 e 3.
Art. 481.
Sostegno.
1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell’obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale
docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, si procede all’accantonamento di un numero di posti
pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di
specializzazione.
2. Effettuato l’accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell’ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i
docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.
3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede all’effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo
per il quale è stato disposto l’accantonamento di posti di cui al comma 1.
Art. 482.
Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento.
1. Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materie non più
previste e comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal Ministero della pubblica istruzione,
su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando
a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento.
2. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione può disporre la
frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione.
Art. 483.
Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista.
1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole di ogni ordine e grado ha la precedenza nei
trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale ed
intercomunale.
2. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, il quale si sia trovato o venga a
trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli
studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti.
3. Detto personale è impiegato per consulenze e docenze ai fini della formazione e dell’aggiornamento psico-didattico e
metodologico dei docenti di sostegno operanti nell’area della minorazione visiva.
4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli
handicappati.
Paragrafo VII
Contenzioso amministrativo
Art. 484.
Ricorso.
1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d’ufficio o a domanda è ammesso ricorso al Ministro della pubblica
istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Sezione IV
Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera
Art. 485.
Personale docente.
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole
statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di
ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente
eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento
sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento
medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio
prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e
non di ruolo nelle scuole primarie statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero,
nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole primarie è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il
servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole primarie statali o degli educandati femminili statali, o
parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie,
nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole primarie statali o
parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti
precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario
nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto,
del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli
effetti.
Art. 486.
Personale direttivo.
1. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compreso quello appartenente alle istituzioni educative
statali, è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e nella misura della metà, soltanto il servizio di ruolo effettivamente
prestato nella carriera di provenienza.
2. Al personale direttivo delle scuole primarie statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato
è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
3. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini
della carriera.
4. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono adottati dal provveditore agli studi sia per i presidi sia per
i direttori didattici.
Art. 487.
Passaggio ad altro ruolo.
1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione
secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per
intero nel nuovo ruolo.
Art. 488.
Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo.
1. L’opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive
modificazioni, resa con il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera di appartenenza, è valutabile
nella stessa carriera agli effetti di cui all’articolo 485, come servizio non di ruolo, solo se prestato in costanza di
servizio di insegnamento non di ruolo.
Art. 489.
Periodi di servizio utili al riconoscimento.
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno
scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al
momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del
computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
Art. 490.
Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici.
1. Il riconoscimento dei servizi non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già considerati
servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.
2. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi.
3. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con
quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
4. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all’atto della conferma in ruolo.
5. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non
anteriore al 1° luglio 1975.
Sezione V
Doveri
Art. 491.
Orario di servizio dei docenti.
1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, l’orario obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. L’orario di servizio per i docenti è costituito:
a) dalle ore da destinare all’insegnamento;
b) dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola.
3. L’orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è stabilito in 25 ore settimanali per le
attività educative.
4. L’orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola primaria è costituito di 24 ore settimanali di
attività didattica, secondo le modalità stabilite dall’articolo 131.
5. L’orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è di 18
ore settimanali.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della
legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Capo IV
Disciplina
Sezione I
Sanzioni disciplinari
Art. 492.
Sanzioni.
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono
regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. (1)
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni
disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di
sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall’avvertimento scritto, consistente nel
richiamo all’osservanza dei propri doveri.
(1) Comma così modificato dall’articolo 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.
Art. 493.
Censura.
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi
riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494.
Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese.
1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con
la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497. La sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in
servizio;
b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 495.
Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi.
1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall’articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell’impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli
stessi atti;
d) per abuso di autorità.
Art. 496.
Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi.
1. La sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, dopo che
sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a
quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità
integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di
appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o
della sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono
essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l’incompatibilità del soggetto a svolgere i
compiti del proprio ufficio nell’esplicazione del rapporto educativo.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica
funzionale, presso l’Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il
personale che ha riportato detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono
lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall’articolo 456, comma 1.
Art. 497.
Effetti della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio.
1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui all’articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell’attribuzione
dell’aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui all’articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo
di due anni nell’aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre
mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento
successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è
superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di
stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l’accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se
è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio è detratto dal computo dell’anzianità di carriera.
6. Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell’anzianità richiesta per
l’ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell’anno una sanzione
disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 498.
Destituzione.
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d’impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle
famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso
negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in
relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per
concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499.
Recidiva.
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione
dell’avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista
per l’infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata
inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 492, va inflitta,
rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura
massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l’infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.
Art. 500.
Assegno alimentare.
1. Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio,
oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.
Art. 501.
Riabilitazione.
1. Trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del
comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli
effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all’articolo
492, comma 2, lettera d).
Sezione II
Competenze, provvedimenti cautelari e procedure
Art. 502.
Censura e avvertimento.
1. La censura è inflitta dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni
scolastiche della provincia. L’avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale
docente.
Art. 503.
Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio e destituzione.
1. Organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 492, comma 2, lettere b) e c), sono:
a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) il competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d) ed e) dell’articolo 492 è in ogni caso il Ministro
della pubblica istruzione.
3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie
di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al
direttore dell’accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall’art. 268, comma 1, la competenza a
provvedere all’irrogazione delle sanzioni disciplinari dell’avvertimento scritto e della censura .
4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto previsto
dall’art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e
di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
5. L’organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere
la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di
disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola
materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e
di personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.
Art. 504.
Ricorsi.
1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate
sanzioni disciplinari nell’ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica
istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Art. 505.
Provvedimenti di riabilitazione.
1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all’articolo 501 è adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico
provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali.
Art. 506.
Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:
a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta di personale appartenente ai
ruoli nazionali.
3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione (424).
4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal
preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo,
salvo convalida da parte dell’autorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In
mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall’adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di
diritto.
5. La sospensione è disposta immediatamente d’ufficio nei casi di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio
1992, n. 16. La sospensione così disposta cessa quando nei confronti dell’interessato venga emessa sentenza, anche
se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca
della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. L’organo competente a provvedere al
riguardo è determinato ai sensi del comma 2.
Art. 507.
Rinvio.
1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia
disciplinare degli impiegati civili dello Stato.
Art. 508.
Incompatibilità.
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale
deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare
l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che
decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le
prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale
prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione.
9. L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la concessione del
trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può
assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro,
tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta
l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del
servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con
provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi,
sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere
professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano
compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
Capo V
Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione
Sezione I
Cessazioni
Art. 509.
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età.
1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d’ufficio dal 1° settembre successivo alla data di
compimento del 65° anno di età; a domanda, dal 1° settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile
al pensionamento.
2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia
raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al
conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.
3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni
richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità
minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
[4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno di
compimento del 65° anno di età.]
5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421 , per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposto per essi
previsti.
6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale
rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di
entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517 , ovvero successivamente alla data medesima.
(1) Comma abrogato dall’articolo 4, D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351.
Art. 510. (1)
[Dimissioni.
1. Le dimissioni dall’impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate.
2. Il personale di cui al presente titolo che abbia presentato le proprie dimissioni dall’impiego non può revocarle dopo il
31 marzo successivo.
3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1°
settembre dell’anno che segue il suddetto anno scolastico.
4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l’accettazione delle dimissioni.
5. L’accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351.
Art. 511.
Decadenza.
1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di decadenza dall’impiego, le disposizioni di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni.
Art. 512.
Dispensa dal servizio.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 514 per l’utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è
dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.
Art. 513.
Organi competenti.
1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal provveditore agli studi sia per il personale appartenente a
ruoli provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali.
2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli studi per il personale
appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale
appartenente a ruoli nazionali.
3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico
provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Per il
personale appartenente ai ruoli nazionali, il provvedimento di decadenza e di dispensa è adottato dal Ministero della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Sezione II
Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni
Art. 514.
Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.
1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo ed
utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.
2. L’utilizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
3. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal
provveditore agli studi dell’attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore
stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche
il capo d’istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all’insegnamento.
Art. 515.
Restituzione ai ruoli di provenienza.
1. Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente può a domanda essere
restituito al ruolo di provenienza con effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo alla data del provvedimento di
restituzione.
2. Il provvedimento di restituzione è disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il
personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli
studi.
3. Il personale direttivo può essere restituito all’insegnamento, nei casi di incapacità o di persistente insufficiente
rendimento nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale
competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe
spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
Art. 516.
Riammissione in servizio.
1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di
cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
2. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la
cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.
3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all’atto
della cessazione dal rapporto di servizio.
4. Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal direttore generale o capo del servizio centrale
competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal
provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e
media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore.
5. La riammissione in servizio ha effetto dall’anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.
Sezione III
Norme finali
Art. 517.
Applicabilità.
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e
scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi i docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e
degli istituti tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e le assistenti-educatrici
dell’Accademia nazionale di danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale
direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di
istruzione tecnica e professionale. Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa
particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.
Art. 518.
Collocamento fuori ruolo.
1. I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente titolo, nei casi in cui siano previsti, possono essere disposti
soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Art. 519.
Regioni a statuto speciale.
1. Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve le disposizioni contenute negli statuti delle regioni a
statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.
Capo VI
Personale docente ed educativo non di ruolo
Sezione I
Supplenze
Art. 520. (1)
[Supplenze annuali.
1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la
data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile
provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o mediante l’utilizzazione di
personale in soprannumero, il provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali, in attesa
dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo, e sempreché ai posti
medesimi non sia stato già assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo. Sono altresì conferite supplenze annuali
per la copertura dei posti di sostegno accantonati, ai sensi dell’articolo 481, per le nomine del personale non di ruolo
fornito del prescritto titolo di specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie provinciali.
2. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di
personale non di ruolo.
3. In deroga al divieto di cui al comma 2, nelle scuole della provincia di Bolzano, qualora i relativi posti non siano
coperti, è consentita l’assunzione di personale supplente, nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche
aggiuntive, per lo svolgimento delle attività previste nel comma 7 dell’articolo 455.
4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui
all’articolo 522.
5. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali nella scuola media e negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore sono precedute dal raggruppamento di tutte le frazioni d’orario. Le cattedre o posti orario così
formati debbono essere assegnati ad un unico docente.
6. Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l’aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre,
dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di
competenza, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione fisica.
7. Ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero
delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili, ad eccezione delle ore di insegnamento della religione
cattolica.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 521. (1)
[Supplenze temporanee.
1. Alla copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario si provvede
mediante il conferimento di supplenze temporanee, sino al termine delle attività didattiche.
2. Le supplenze temporanee sono conferite dal provveditore agli studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilità
non superiori a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate
dall’istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente ed in tempo utile, ai provveditori agli
studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario e dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli
accorpamenti necessari e possibili. Sono altresì conferite dal provveditore agli studi le supplenze temporanee su posti
di insegnamento nella scuola materna ed elementare non conferibili per supplenza annuale ai sensi dell’articolo 520.
3. Sono parimenti conferite dal capo d’istituto, con il rispetto delle procedure previste dal precedente comma 2, tutte
le supplenze temporanee diverse da quelle contemplate nel comma 1.
4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui
all’articolo 522.
5. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio. La retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 522. (1)
[Compil’azione delle graduatorie provinciali.
1. La formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente della
scuola materna, elementare, media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore è curata dal provveditore
agli studi secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita
ordinanza, emanata sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative
su base nazionale. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di
abilitazione e di specializzazione al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l’inclusione
nella graduatoria provinciale.
2. Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti, impartiti nella scuola materna e media, nonché negli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore, vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di
successione:
a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l’insegnamento o per il gruppo di
insegnamenti richiesto;
b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido per l’ammissione a concorsi per posti di
insegnamento od a concorsi a cattedre.
3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni
triennio, con propria ordinanza, l’integrazione delle graduatorie con l’inclusione di nuovi aspiranti e l’aggiornamento
delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli.
4. La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state
esaurite.
5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per l’immissione in ruolo sulla base dei concorsi per soli titoli hanno
diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno
presentato le relative domande di supplenza.
6. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare
ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti
alla supplenza annuale.
7. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell’albo dell’ufficio scolastico provinciale subito dopo l’esame dei ricorsi e
non sono di per sé impugnabili.
8. Negli istituti d’arte e nei licei artistici le graduatorie degli aspiranti a supplenze relative a discipline per le quali le
vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali
formate secondo criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione; le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per le predette
graduatorie, ad un capo d’istituto di istruzione artistica.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria siano stati
inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o
più lingue straniere, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono
all’insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria
ordinanza, i criteri e le modalità per l’attuazione di quanto sopra disposto.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 523. (1)
[Valutazione dei servizi.
1. L’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle
graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed educativo, prevede una
valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado
di scuola sia nei confronti del personale educativo.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo, e l’opera di assistenza tecnica
in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive modificazioni, prestati senza
demerito, dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all’iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati
come servizio scolastico.
3. Analogamente è valutata l’attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di
addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettore di lingua italiana in università straniere,
ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione universitaria, gruppi, centri,
laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro
nazionale per l’energia nucleare.
4. Il mandato politico o amministrativo che comporti l’esonero dall’insegnamento è valutato per il periodo di tempo
successivo all’interruzione dell’insegnamento, conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del
mandato stesso, come servizio scolastico.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Sezione II
Contenzioso amministrativo
Art. 524. (1)
[Ricorsi.
1. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive, di cui all’articolo 522, per il conferimento
delle supplenze annuali nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della
pubblicazione dei provvedimenti stessi all’albo dell’ufficio scolastico provinciale, alle commissioni di cui all’articolo 525.
2. Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle graduatorie, deducibili e
non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.
3. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199 . Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.
4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto
infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.
5. Le commissioni decidono anche sui ricorsi del personale docente non di ruolo avverso il licenziamento disposto dal
capo di istituto per scarso rendimento. Contro la decisione delle commissioni è ammesso ricorso al Ministero della
pubblica istruzione, il quale decide entro sessanta giorni, su conforme parere del competente consiglio per il
contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze relative
alle discipline degli istituti di istruzione artistica, è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di
quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all’albo degli istituti, ad una commissione
centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto nell’articolo
272.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 525. (1)
[Commissione per i ricorsi.
1. Presso ogni provveditorato agli studi sono istituite apposite commissioni competenti a decidere sui ricorsi di cui
all’articolo 524, esclusi quelli previsti nel comma 6 di detto articolo. Tali commissioni sono composte:
a) per la scuola materna ed elementare, dal provveditore agli studi o da un impiegato di detto ufficio di qualifica
funzionale non inferiore alla settima, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un impiegato con
qualifica funzionale non inferiore alla settima o, in mancanza, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, da due
docenti della scuola materna e da due docenti della scuola elementare. Uno dei docenti della scuola materna ed uno
dei docenti elementari debbono essere, ove possibile, supplenti annuali. Il direttore didattico e gli impiegati sono
nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione, fra i docenti
proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base nazionale. Nello
stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla
settima od alla sesta, un docente della scuola materna ed un docente della scuola primaria, per supplire eventuali
assenti;
b) per la scuola media e gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dal provveditore agli studi, che la
presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un impiegato del provveditorato stesso con qualifica funzionale non
inferiore alla settima, da due docenti di ruolo, da un docente supplente annuale e da un docente tecnico-pratico. Il
provveditore agli studi può delegare a presiedere la Commissione l’impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla
settima. Il capo di istituto e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina gli altri componenti
della commissione fra i docenti di ruolo, i supplenti annuali e i docenti tecnico-pratici proposti dai rappresentanti
provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono
nominati inoltre un capo di istituto, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima del provveditorato
agli studi e due docenti per supplire eventuali assenti.
2. La proposta da parte dei sindacati di categoria, prevista dal comma 1, ha luogo sino all’emanazione del regolamento
di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ferma restando la composizione delle
commissioni per i ricorsi.
3. Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un anno.
4. Le commissioni possono essere consultate dal Provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale
docente non di ruolo.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Sezione III
Retribuzione ed assenze
Art. 526.
Retribuzione.
1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il
corrispondente personale docente di ruolo.
2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d’insegnamento inferiore all’orario obbligatorio di servizio
previsto dall’articolo 491, il trattamento economico è dovuto in proporzione. Parimenti è dovuta in proporzione
l’indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha
effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.
Art. 527.
Retribuzione supplenze annuali.
1. Il trattamento economico di cui all’articolo 526 è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente
prestato.
2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e
che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al
termine dell’anno scolastico.
3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio e che partecipi agli esami della sessione
estiva, il trattamento economico è corrisposto fino al termine dei relativi lavori. Per la partecipazione agli esami della
sessione autunnale, il trattamento economico è corrisposto per l’intera durata della sessione medesima.
Art. 528.
Retribuzione supplenze temporanee.
1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, spetta
limitatamente al servizio effettivamente prestato.
2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell’anno scolastico, il trattamento economico di cui al
comma 1 dell’articolo 527 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si
considerano di trenta giorni.
Art. 529.
Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio.
1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono essere accordati congedi per gravi e comprovati
motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell’anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.
2. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall’amministrazione il rapporto di impiego dei docenti
supplenti annuali al primo anno di servizio è mantenuto per 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà.
Art. 530.
Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio.
1. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del
personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che si trovi almeno al secondo anno di servizio
scolastico continuativo sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni.
Art. 531.
Mandato parlamentare e amministrativo.
1. I supplenti annuali, cui è conferito un mandato parlamentare od amministrativo, con esonero dal servizio,
mantengono, fino al termine dell’anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, i diritti inerenti alla loro
appartenenza alla graduatoria per il conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio gli anni del
mandato.
Art. 532.
Altri congedi.
1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina,
secondo le norme in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.
Art. 533.
Computo congedi e assenze.
1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il docente supplente annuale resta assente fino a quello
in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo.
2. Entro cinque giorni dall’assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l’assenza non risulti giustificata il
docente è licenziato.
3. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio
si allontanino dopo aver già raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.
Art. 534.
Organo competente.
1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto.
2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e
comunque per disposizioni dell’autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di
istituto.
Sezione IV
Disciplina
Art. 535.
Sanzioni.
1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le
seguenti sanzioni disciplinari:
1) l’ammonizione;
2) la censura;
3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
4) la sospensione della retribuzione e dall’insegnamento da un mese ad un anno;
5) l’esclusione dall’insegnamento, da un anno a cinque anni;
6) l’esclusione definitiva dall’insegnamento.
2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell’istituto. Tutte le sanzioni possono essere
inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere del
competente Consiglio di disciplina.
Art. 536.
Applicazione delle sanzioni.
1. Per tutte le mancanze ai doveri d’ufficio che non siano tali da compromettere l’onore e la dignità e non costituiscano
grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell’articolo 535.
2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all’ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che
abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell’articolo 535.
3. Per l’insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l’onore e la
dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.
Art. 537.
Effetti delle sanzioni.
1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell’articolo 535 comportano l’esclusione dall’insegnamento nelle scuole e negli
istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed autorizzati, nonché l’esclusione dai concorsi a cattedre
ed a posti di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sanzione inflitta.
2. L’esclusione definitiva dall’insegnamento comporta anche l’esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di
insegnamento.
Art. 538.
Procedure.
1. L’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 535 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del
docente non di ruolo di presentare le sue controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni che può essere
ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell’articolo 535.
2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all’interessato.
3. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l’autorità scolastica può sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo
indeterminato, il docente non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti.
La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L’autorità scolastica dispone la corresponsione degli
assegni alimentari, entro i limiti della durata della nomina.
4. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall’insegnamento, questa ha effetto dalla data in
cui è stata disposta la sospensione.
5. Se il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell’incolpato, la sospensione è revocata ed il docente
non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.
Art. 539.
Procedimenti penali.
1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo di
istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il docente non di ruolo
provvedimento di custodia cautelare.
2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha
commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il
diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della supplenza.
3. Tuttavia l’autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che
rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo 535.
4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o
irregolarità di querela.
5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare della esclusione
dall’insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto
l’esclusione definitiva dall’insegnamento di cui all’articolo 535.
6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto.
7. Deve essere provveduto all’immediato licenziamento del supplente temporaneo contro il quale sia stato emesso
provvedimento di custodia cautelare.
8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale
dalla pena, cessa dal servizio e il rapporto d’impiego è risolto di diritto.
9. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 535.
10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma 8.
Art. 540.
Ricorsi.
1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il
quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il termine del ricorso al Ministero è di 30 giorni.
Sezione V
Norma finale e di rinvio
Art. 541.
Norma finale e di rinvio.
1. Per l’insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione negli
istituti professionali, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta della giunta esecutiva dell’istituto, può
consentire l’assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell’anno
scolastico, mediante contratti di prestazione d’opera professionale.
2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le
norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.
3. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano altresì al personale educativo non di ruolo.
TITOLO II
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Capo I
Aree funzionali – ruoli
Art. 542.
Rinvio alla contrattazione.
1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza è disciplinato dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni.
2. Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si applicano le norme di cui agli articoli che seguono.
Art. 543.
Aree funzionali.
1. Il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, è collocato nell’area funzionale dei servizi tecnici e nell’area funzionale dei servizi
amministrativi.
Art. 544.
Ruoli.
1. I ruoli del personale di cui all’articolo 543 sono provinciali, ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di
belle arti, dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, che sono nazionali. Essi
sono amministrati dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento, a tutti gli atti di carriera ed al
trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 545.
Qualifiche funzionali.
1. Le qualifiche funzionali di ciascun ruolo del personale A.T.A. sono le seguenti:
Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche. Attività tecniche manuali che
presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l’esecuzione di operazioni
amministrative, tecniche, o contabili elementari. Può essere richiesta anche l’utilizzazione di mezzi, strumenti,
apparecchiature di uso semplice.
Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Attività
amministrative-contabili, tecniche, o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo
amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di
utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell’ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative
sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo. Attività professionali richiedenti
preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell’esecuzione o interpretazione di
disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnicopratico
di altre persone.
Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna. Attività
professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività
di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non
aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di
programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi
formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi è connessa responsabilità organizzativa, nonché
responsabilità esterna per i risultati conseguiti.
Art. 546.
Profili professionali.
1. Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa,
considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia
che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.
2. I profili professionali delle qualifiche del personale A.T.A. sono inseriti nelle seguenti aree funzionali:
a) l’area funzionale dei servizi generali ausiliari comprende il profilo professionale degli ausiliari;
b) l’area funzionale dei servizi tecnici comprende i profili professionali dei guardarobieri, degli aiutanti cuochi, dei
cuochi, degli infermieri e dei collaboratori tecnici;
c) l’area funzionale dei servizi amministrativi comprende i profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei
coordinatori amministrativi e dei coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Alla stessa area appartiene anche il profilo professionale dei
direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza. A questi ultimi, si applicano le norme riguardanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
civili dello Stato.
3. I profili professionali sono definiti con i contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni.
Art. 547.
Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.
1. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali
è la seguente.
2. Appartengono alla terza qualifica funzionale i profili professionali degli ausiliari, dei guardarobieri e degli aiutanti
cuochi.
3. Appartengono alla quarta qualifica funzionale i profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei collaboratori
tecnici, dei cuochi e degli infermieri.
4. Appartengono alla quinta qualifica funzionale i profili professionali dei coordinatori amministrativi, compresi i
coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza.
5. Appartengono all’ottava qualifica funzionale i profili professionali dei direttori amministrativi dei conservatori di
musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica e di danza.
Art. 548.
Organici.
1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale A.T.A. delle scuole ed istituzioni educative sono
determinate dai provveditori agli studi entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto del numero delle classi e corsi che
funzioneranno all’inizio dell’anno scolastico successivo. In attesa della revisione prevista dall’articolo 31, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, la determinazione è effettuata
sulla base delle prescrizioni della tabella 3 allegata al presente testo unico e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza emanata d’intesa con il Ministro del tesoro.
2. Il comma 1 si applica anche agli istituti statali per sordomuti di cui all’articolo 322.
3. E’ fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati sulla base dei criteri
previsti dalle tabelle allegate al presente testo unico.
4. A carico degli inadempienti si applicano le norme dei commi 3 e 4 dell’articolo 12 del D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n.
207 .
[5. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni
dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui
all’articolo 51] (1)
6. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica.
(1) Comma abrogato dall’articolo 8, D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.
Art. 549.
Consiglio di amministrazione provinciale.
1. Presso ogni ufficio scolastico è istituito un consiglio di amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli
studi, composto da un preside e da un direttore didattico, scelti tra quelli di ruolo della provincia. Ad esso sono
attribuite le funzioni stabilite in materia di personale A.T.A. dal presente testo unico, dai regolamenti e dai contratti
collettivi.
2. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta
dell’ufficio scolastico provinciale.
3. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un triennio e sono nominati con decreto
del provveditore agli studi.
Capo II
Reclutamento
Art. 550.
Disciplina regolamentare.
1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all’impiego e la relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli
adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l’ammissione all’impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste dalla legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
2. In attesa dell’emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono
comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del regolamento
stesso.
3. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la
riduzione di organico attuata ai sensi dell’articolo 548, comma 6; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei
quali si preveda la soppressione nell’anno scolastico successivo.
Art. 551. (1)
Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi.
1. L’accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla
graduatoria permanente di cui all’articolo 553.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati,
questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione
della procedura concorsuale successiva.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di
musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
4. I posti disponibili e vacanti per l’accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai
corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell’articolo 557,
sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 6, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 552.
Concorsi per titoli ed esami.
01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti. (1)
02. All’indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione. (1)
03. Spetta agli uffici dell’amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all’inizio di ciascuno dei tre
anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all’inizio di ciascun anno scolastico ai
candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell’espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma
la competenza degli stessi uffici dell’amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo
svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all’approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed
attività conseguenti. (1)
1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della
graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. (2)
2. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all’inclusione nelle graduatorie di
precedenti concorsi per titoli ed esami.
3. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi
di diritto pubblico; l’altra è intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all’assolvimento delle
funzioni proprie della qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e
sull’ordinamento dell’amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dal bando di cui
al comma 3 dell’articolo 551.
4. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione ai concorsi è stabilito con regolamento.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata
la tabella di valutazione dei titoli.
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di
musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono
indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l’organizzazione
ad un ufficio dell’amministrazione scolastica periferica. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure
concorsuali provvede anche all’approvazione delle relative graduatorie e all’assegnazione della sede ai vincitori. I
conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico
della provincia nella quale ha sede l’Accademia o il Conservatorio di assegnazione. (1)
(1) Comma così aggiunto dall’articolo 6, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
(2) Comma così sostituito dall’articolo 6, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 553. (1)
Graduatorie permanenti.
1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie
permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all’articolo 551, comma 4.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l’inserimento di coloro che hanno
superato le prove dell’ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti è
effettuato l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3
dell’articolo 401.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per
titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai
sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,
n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall’articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di
musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
7. Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali
previste dall’articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 6, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 554.
Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale.
1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti
annualmente nei limiti delle vacanze dell’organico, dai provveditori agli studi sulla base di un’ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l’altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza
demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E’ consentita la
partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche
superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica
immediatamente inferiore.
4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle
vigenti disposizioni.
5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla
legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio
1988, salvo quanto previsto dall’art. 587.
6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l’accesso ai posti relativi ai profili professionali di
collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al
diploma di qualifica professionale richiesto per l’ammissione al concorso.
7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di
ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto
spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora
nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione
dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di
cui al bando di concorso.
8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l’ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed
aggiornate con i criteri sopra indicati.
Art. 555.
Commissioni.
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono
così composte:
a) per la quinta qualifica: di un presidente scelto tra gli impiegati con qualifica di dirigente, e di altri due membri di cui
uno preside, direttore didattico o rettore e l’altro docente d’istituto di istruzione secondaria superiore delle materie
sulle quali vertono le prove di esame;
b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno
impiegato con qualifica non inferiore alla ottava dell’amministrazione scolastica centrale e periferica e l’altro
appartenente alla corrispondente qualifica del personale A.T.A., con almeno cinque anni di anzianità.
2. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della commissione appartenente
al personale A.T.A. è sostituito da un sanitario designato dalle competenti autorità sanitarie.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono espletate da un impiegato con qualifica non inferiore
alla sesta dell’amministrazione scolastica centrale e periferica.
4. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi di
ammissione agli impieghi statali.
Art. 556.
Norme particolari di accesso.
1. Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Il personale della
quarta e della terza qualifica da assumere nei relativi ruoli provinciali, è nominato in ruolo nell’ordine delle graduatorie
provinciali compilate per il conferimento delle supplenze annuali, nei limiti delle aliquote previste.
2. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli
impiegati civili dello Stato.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze relative all’anno
scolastico 1986-1987 ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari, di cui agli articoli 551, 552, 553 e 554, per l’accesso
ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base dei titoli di studio a suo tempo richiesti per l’inclusione nelle
graduatorie stesse.
4. Il personale A.T.A. può partecipare ai concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica funzionale immediatamente
superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo
di studio richiesto per l’accesso alla qualifica funzionale superiore, purché detto titolo non sia specificamente richiesto
dal particolare tipo di attività tecnica o specialistica.
Art. 557. (1)
Concorsi riservati.
1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni
della seconda e terza qualifica di cui all’articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola”,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli
impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti,
periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.
2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente
inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del
titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o,
a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo
quanto disposto dall’articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.
3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel
colloquio previsti dall’articolo 552 per i concorsi pubblici.
4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni
proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.
5. L’integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l’inserimento dei nuovi aspiranti
risultati idonei nei concorsi riservati.
6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell’amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie
permanenti di cui al comma 1.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 6, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 558.
Concorsi per l’estero.
1. Per la selezione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare all’estero, si applica quanto disposto
dagli articoli 640 e seguenti.
Art. 559.
Nomina in ruolo.
1. La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo
comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
Art. 560.
Adempimenti degli immessi in ruolo.
1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo e gli adempimenti connessi con la nomina, al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni che, per la generalità dei dipendenti civili
dello Stato, sono recate dal testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e dall’articolo 7 della legge 22
agosto 1985, n. 444 .
2. Il personale di ruolo in servizio all’estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad
altro ruolo, può chiedere la proroga dell’assunzione in servizio e dell’effettuazione del relativo periodo di prova, per un
periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in
servizio.
3. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.
Capo III
Diritti e doveri
Sezione I
Congedi e aspettative
Art. 561.
Rinvio alla contrattazione.
1. In materia di diritti e doveri e di disciplina del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per quanto non
diversamente disposto dai contratti collettivi da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni recate dagli articoli che seguono.
Art. 562.
Congedo ordinario.
1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell’anno solare.
2. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire
nell’anno solare come segue:
a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario;
b) quattro giornate a richiesta degli interessati tenendo conto delle esigenze di servizio.
3. Il congedo ordinario deve essere fruito su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo d’istituto,
compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno
dei quali non inferiore a quindici giorni.
4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario.
Art. 563.
Congedi straordinari e aspettative.
1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 , come modificate dall’articolo 3 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 . L’aspettativa per mandato
parlamentare è disciplinata dall’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
2. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal direttore didattico o dal preside.
Art. 564.
Proroga eccezionale dell’aspettativa.
1. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di particolare gravità e risulti esaurito il periodo
massimo fruibile di cui all’articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 , può consentire all’impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni e di durata
non superiore ai sei mesi.
2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.
Sezione II
Mobilità
Art. 565.
Mobilità professionale nel comparto.
1. La mobilità professionale nel comparto è disciplinata dai contratti collettivi a norma dell’articolo 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 566.
Trasferimenti.
1. I trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo sono disposti annualmente dal
provveditore agli studi in base ai criteri di cui all’articolo 32 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
, ed a quanto disposto in sede di contrattazione.
2. I trasferimenti nell’ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
3. I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo profilo professionale di diversa provincia, sono
disposti sia sul 50% dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il 31 marzo di ogni anno, sia per compensazione.
4. I posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo il 31 marzo sono assegnati nella misura intera
alle nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi provvisorie.
5. Ai fini del trasferimento gli aspiranti debbono inoltrare domanda al provveditore agli studi competente
territorialmente in relazione al ruolo cui aspirano ad essere trasferiti, indicando le sedi desiderate in ordine di
preferenza.
6. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui
gli aspiranti appartengono.
7. Il provveditore agli studi competente forma una graduatoria degli aspiranti sulla base dell’anzianità di servizio e
delle condizioni di famiglia degli aspiranti stessi.
8. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si siano utilmente collocati nella graduatoria in relazione al
numero dei posti da attribuire ed alla disponibilità delle sedi richieste.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, il termine per la presentazione delle domande,
i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, i criteri di valutazione dei titoli relativi
al servizio ed alle condizioni di famiglia, nonché gli adempimenti propri del provveditore agli studi. L’ordinanza deve
prevedere un punteggio particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.
Art. 567.
Trasferimento d’ufficio.
1. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per soppressione di posto, nella
tabella di valutazione dei titoli è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e,
subordinatamente, nella sede.
2. Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità è disciplinato dall’articolo 32, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dai contratti collettivi in materia di mobilità.
Art. 568.
Assegnazione provvisoria.
1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può a domanda
essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.
2. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di
ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori, o per gravi esigenze di
salute. Hanno altresì titolo a chiedere l’assegnazione provvisoria coloro che siano stati trasferiti d’ufficio per
soppressione di posto.
3. La domanda di assegnazione provvisoria di sede può essere inoltre presentata per sopraggiunti gravi motivi da
parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei tempi stabiliti.
4. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico e non
sono consentite nei confronti del personale di prima nomina.
5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti
vacanti e disponibili all’inizio di ogni anno scolastico, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d’ufficio, il
quale ritrovi nell’organico di fatto posto disponibile nella scuola di precedente titolarità.
6. Con la stessa ordinanza di cui all’articolo 566 il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i
criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le
modalità e i termini di presentazione delle domande.
Sezione III
Riconoscimento dei servizi
Art. 569.
Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative
statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella
misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei
contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in
ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli
effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con
quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
Art. 570.
Periodi di servizio utili al riconoscimento.
1. Ai fini del riconoscimento di cui all’articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e
istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per
gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all’atto della nomina in ruolo.
Sezione IV
Orario
Art. 571.
Orario di servizio.
1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, l’orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinato in 36 ore
settimanali.
2. Tale orario può essere articolato anche con criteri di flessibilità, con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze
di servizio e delle necessità degli utenti.
3. L’articolazione dell’orario è disposta sulla base delle norme stabilite nella contrattazione.
4. Il consiglio d’istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio, che devono essere continuativi,
salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto
conto, anche, di tutte le attività parascolastiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione
dell’articolo 10, comma 2, lettera e).
Art. 572.
Tempo parziale.
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è regolato sulla base delle
disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Sezione V
Disposizioni particolari
Art. 573.
Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale.
1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale, predispone annualmente
un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario.
2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del servizio nelle scuole o
istituzioni educative.
3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento
dell’attività di aggiornamento e di qualificazione, nonché la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.
4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni in sede di contrattazione.
Art. 574.
Responsabilità patrimoniale.
1. La responsabilità patrimoniale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per danni arrecati direttamente
all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave
nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione
che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di
dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni
giudiziarie promosse da terzi.
Capo IV
Disciplina
Art. 575.
Sanzioni disciplinari.
1. In materia di responsabilità disciplinare si applica, nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario,
quanto disposto dall’articolo 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
2. La tipologia e l’entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 576.
Procedimento disciplinare.
1. Fino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 575, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La censura è inflitta dal provveditore agli studi.
3. Il procedimento per l’irrogazione della censura è quello previsto dall’articolo 101 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
4. Il preside o il direttore didattico è competente a compiere gli accertamenti preliminari del caso e, ove è necessario,
rimette gli atti al provveditore agli studi.
5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare, svolge gli opportuni
accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti all’impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.
6. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell’impiegato, ritenga che
non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l’archiviazione degli atti dandone comunicazione all’interessato.
Qualora ritenga che l’infrazione sia punibile con la censura provvede all’irrogazione della sanzione. Negli altri casi,
sempre che non ritenga necessarie ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di disciplina, di cui all’articolo
577, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine, ritenga necessarie
ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi qualifica
superiore a quella dell’incolpato.
7. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto da ogni addebito
l’impiegato o ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , in conformità della deliberazione della commissione di disciplina provinciale, salvo
che egli ritenga di disporre in modo più favorevole all’impiegato.
8. Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell’anzianità richiesta per il
passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell’anno una delle
sanzioni disciplinari, di cui all’articolo 575, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 577.
Commissione di disciplina provinciale.
1. Fino all’attuazione delle norme sul procedimento disciplinare, di cui all’articolo 575, ed alla costituzione del collegio
arbitrale di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero, all’attivazione di eventuali procedure di
conciliazione da definire con i contratti collettivi di lavoro, continua ad operare la commissione di disciplina provinciale
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi dell’articolo 578.
Art. 578.
Composizione della commissione di disciplina provinciale.
1. All’inizio di ogni triennio è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina
provinciale.
2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 è presieduta da un preside ed è composta di un direttore didattico di
scuola materna o di un direttore didattico di scuola primaria e di un impiegato di qualifica funzionale superiore alla
sesta dell’ufficio scolastico, che non sia il capo dell’ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle qualifiche del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della sesta qualifica dell’ufficio scolastico.
5. Per ciascuno dei membri e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare.
In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta,
sostituito dal rispettivo membro supplente.
6. Qualora durante il triennio il presidente o tal’uno dei membri effettivi o supplenti od il segretario effettivo o
supplente venga a cessare dall’incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del
triennio, con le modalità previste dal presente articolo.
Capo V
Utilizzazione e dimissioni
Art. 579.
Utilizzazione in altri compiti o funzioni.
1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non
idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del
provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia
disponibilità di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro
riconosciuta la necessaria idoneità.
2. L’inidoneità permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformità a quanto previsto
dagli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 . Il collegio medico accerta anche
l’idoneità a nuovi compiti.
3. Gli impiegati trasferiti conservano l’anzianità di carriera acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante
secondo tale anzianità.
Art. 580. (1)
[Dimissioni.
1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le dimissioni dall’impiego decorrono dal 1° settembre
successivo alla data in cui sono state presentate.
2. Il personale predetto, che abbia presentato le proprie dimissioni dall’impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo
successivo.
3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1°
settembre dell’anno che segue il suddetto anno scolastico.
4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l’accettazione delle dimissioni.
5. L’accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351.
TITOLO III
Personale A.T.A. non di ruolo
Art. 581. (1)
[Supplenze annuali.
1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario può essere disposto
soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili, entro la data del 31 dicembre, in attesa
dell’espletamento delle procedure concorsuali, ai fini della loro copertura con personale di ruolo, e sempre che la
vacanza e disponibilità permangano prevedibilmente per l’intero anno scolastico e ai posti stessi non possa essere
assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.
2. Le supplenze annuali sono conferite dal provveditore agli studi sulla base di apposite graduatorie provinciali a
carattere permanente ed aggiornabili. L’aggiornamento è effettuato ogni triennio, a decorrere dall’anno scolastico
1991-92, in relazione alle nuove domande ed a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza.
3. La mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità
della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale
ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.
4. Il disposto di cui al comma 3 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi
per altra graduatoria.
5. Alla formazione delle graduatorie di cui al comma 1 ed al conferimento delle supplenze si provvede secondo le
modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi
sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale categorie del personale A.T.A. e che siano da
ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al
titolo di studio e, ove prescritto, di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di posto per il quale si chiede
l’inclusione nella graduatoria provinciale. Il decreto prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri
uniformi a quelli stabiliti per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 582. (1)
[Supplenze temporanee.
1. Alla copertura di posti disponibili e non vacanti e di quelli resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per
qualsiasi causa, ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui sia stata precedentemente conferita la nomina, si
provvede mediante l’assunzione di personale supplente temporaneo, limitatamente al periodo di effettiva permanenza
delle esigenze di servizio.
2. Le supplenze temporanee di cui al comma 1 sono conferite dal provveditore agli studi sulla base delle apposite
graduatorie provinciali permanenti, di cui al comma 2 dell’articolo 581.
3. Nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d’ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del
supplente temporaneo soltanto quando l’assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la
possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza dei servizi di segreteria ad
un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore, al quale essa è, in tale eventualità, conferita dal provveditore
agli studi.
4. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o
scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e delle istituzioni
educative statali, appartenente alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente
soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4
unità di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale
ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.
5. Le supplenze temporanee di cui ai commi 3 e 4 sono conferite dal direttore didattico o dal preside, secondo l’ordine
della graduatoria di circolo o d’istituto, formata sulla base della rispettiva graduatoria provinciale. Esse sono disposte
per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, a partire dal primo giorno in cui si determinano le
condizioni previste dai commi medesimi, e, per le supplenze temporanee di cui al comma 4, limitatamente al periodo
compreso tra l’inizio ed il termine delle lezioni, con l’esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.
6. I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni contenute nel presente e nel
precedente articolo sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 583.
Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali.
1. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo, che, in relazione alle vigenti disposizioni di
legge, sia impedito ad assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici, nei limiti della
durata della nomina stessa.
2. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, commi
9, 10, 11 e 12.
Art. 584.
Requisiti culturali e deroghe.
1. I titoli di studio richiesti per il conferimento di supplenze per posti della III, IV e V qualifica sono quelli prescritti per
l’ammissione ai concorsi di accesso al ruolo.
2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l’accesso ai posti relativi ai profili
professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria
ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere
equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l’accesso ai ruoli.
Art. 585. (1)
[Precedenze.
1. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel
conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia
in cui hanno prestato le relative domande di supplenza.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 586. (1)
[Ricorsi.
1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare
ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti
alla supplenza annuale.
2. Le graduatorie definitive sono pubblicate all’albo dell’ufficio scolastico provinciale subito dopo l’esame dei ricorsi e
non sono di per sé impugnabili.
3. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze è
ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei
provvedimenti stessi all’albo dell’ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli
studi o da un impiegato dell’ufficio, da lui delegato, con qualifica non inferiore alla VII, che la presiede, da un preside o
direttore didattico, da un impiegato della sesta qualifica dell’ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Due dei rappresentanti del predetto personale debbono essere, ove
possibile, supplenti.
4. Il preside o direttore didattico e l’impiegato della sesta qualifica sono nominati dal provveditore agli studi, il quale
nomina altresì gli altri componenti della commissione fra il personale A.T.A. proposto dai rappresentanti provinciali dei
sindacati che organizzano su scala nazionale categorie del personale A.T.A., che siano da ritenersi più rappresentativi
delle categorie medesime. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore didattico, un impiegato
della sesta qualifica dell’ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale A.T.A., per supplire eventuali
assenze. La commissione rimane in carica un anno.
5. Con il ricorso di cui al precedente comma 3 i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità
delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie
provvisorie.
6. Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199 . Il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.
7. La commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto
infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 587.
Le assunzioni tramite l’ufficio provinciale del lavoro.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti
di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo, si
applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l’esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle
supplenze annuali di cui al precedente articolo 581.
Art. 588.
Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo.
1. Le assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo sono disciplinate dal D.Lgs.C.P.S. 4 aprile
1947, n. 207 , articoli 2, 3 e 4.
Art. 589.
Modelli viventi.
1. Ai modelli viventi si applicano le disposizioni dell’articolo 275.
TITOLO IV
Norme comuni al personale
Capo I
Diritti sindacali
Art. 590.
Libertà sindacali.
1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 , ivi richiamata, e dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui
all’articolo 45 del richiamato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 .
2. Fino alla stipulazione dell’apposito accordo previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si
osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni degli articoli 591 e 592. (1)
(1) Il presente comma cessa di avere efficacia per effetto dell’articolo 54, comma 5, del Decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 591. (1)
Aspettative sindacali e trattamento economico.
1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale
maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in
aspettativa per motivi sindacali.
2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il numero globale dei dipendenti da collocare in
aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per
l’assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per
la scuola.
3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede,
entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni interessate.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l’elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente
articolo viene pubblicato ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
5. Sono altresì annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del
Ministero della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque in servizio e destinato a compiti
diversi da quelli di istituto.
6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all’indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti,
degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell’aspettativa, dell’utilizzazione o del collocamento fuori
ruolo.
7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico dell’amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni
spettanti nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi
e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
8. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall’interessato, quelli
eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso
spese.
9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di
prova e del diritto al congedo ordinario.
10. L’aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
11. Contestualmente alla definizione, nell’ambito della contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi dell’articolo
54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, disciplinano l’intera materia delle
aspettative e dei permessi sindacali, cessa l’efficacia delle norme recate dai commi precedenti.
12. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12
gennaio 1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e successive modificazioni, sono complessivamente
ridotti del 50 per cento.
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia per effetto dell’articolo 54, comma 5, del Decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 592. (1)
Permessi sindacali.
1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11, dell’articolo 591, si applicano, in materia di permessi sindacali
annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 262 .
2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali retribuiti si applicano in materia di
trattamento economico le disposizioni contenute nell’articolo 591.
3. L’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al capo del personale dell’amministrazione di
appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso. E’ vietato il cumulo dei
permessi sindacali giornalieri ed orari.
(1) Il presente articolo cessa di avere efficacia per effetto dell’articolo 54, comma 5, del Decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 593.
Spazi e sedi.
1. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche è concesso alle organizzazioni sindacali l’uso gratuito di appositi spazi per
l’affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali
sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.
2. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso
nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l’uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio
sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle
amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.
Art. 594. (1)
[Ritenute per contributi sindacali.
1. Il personale ha facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria
organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento
dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all’articolo
70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 .
2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si
intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della
delega va inoltrata, in forma scritta, all’amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.
3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate
dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.
4. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni
sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purché
notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la
modifica stessa.]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313.
Art. 595.
Trattenute per scioperi brevi.
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere
limitate all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria,
senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario, aumentata della
quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa
predetta.
2. Il comma 1 non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull’interdipendenza funzionale di
settori, reparti, servizi e uffici, oppure, riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore
lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.
3. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, possono preventivamente stabilirsi i casi in cui la
trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal comma 1.
4. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale sono stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata
sulla base di quanto previsto dal comma 2.
Art. 596.
Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
1. Ai dipendenti della scuola si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300 , secondo le modalità stabilite dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
2. In materia di esercizio del diritto di sciopero e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati si
applicano le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146.
Art. 597.
Commissioni provinciali e regionali.
1. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per
ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo,
docente, educativo e amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e
delle istituzioni educative.
2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sotto indicate, convoca prima la
commissione di cui al comma 1 per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e
i criteri generali ai quali intende attenersi per l’adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la mobilità di detto personale, per la formazione delle
graduatorie provinciali del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo per le
procedure di conferimento delle supplenze.
3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie
osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.
4. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi
conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.
5. Le graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze o ad altri fini sono pubblicate dai
provveditori agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate.
6. Presso ciascun ufficio scolastico regionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di
funzionamento previsti dal presente articolo, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici.
7. Ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, la contrattazione
collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale, sostitutive di quella stabilita dai
commi precedenti.
Capo II
Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 598.
Trattamento di quiescenza.
1. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini
medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano
stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.
Art. 599.
Trattamento di previdenza.
1. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini
medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme
sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel comma 2 dell’articolo 485, salvo il servizio di docente
elementare di ruolo, che è di per sé utile a tali fini.
Art. 600.
Competenze in materia di quiescenza.
1. La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e periferici in materia di trattamento di quiescenza, di riscatto,
di riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza, nonché in materia di trattamento di previdenza, è
stabilita con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 601.
Tutela dei soggetti portatori di handicap.
1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 , concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in
sede di mobilità.
Capo III
Trattamento di servizio
Art. 602.
Trattamento economico.
1. Il trattamento economico del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario è disciplinato dalle norme vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente testo unico e dalle loro
eventuali successive modificazioni, sino all’entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all’articolo 49 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
TITOLO V
Valutazione del sistema scolastico e norme finali sul personale scolastico
Capo I
Norma finale
Art. 603.
[Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico.
1. Nel quadro della definizione di strumenti idonei al conseguimento di una maggiore produttività del sistema
scolastico ed al raggiungimento di obiettivi di qualità, il Ministro della pubblica istruzione provvede alla determinazione
di parametri di valutazione dell’efficacia della spesa che tengano conto dei vari fenomeni che, condizionando
l’attuazione del diritto allo studio, si riflettono sui livelli qualitativi dell’istruzione. A tal fine provvede altresì
all’individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei risultati del servizio scolastico, in termini di
preparazione generale e di preparazione specifica.
2. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce un programma triennale di interventi articolati nel
territorio, da realizzare in ciascun anno, al fine di conseguire una migliore qualità dell’offerta educativa ed, in
particolare, il graduale superamento dei fenomeni di evasione dall’obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione
della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di
maggior disagio scolastico.
3. Per l’acquisizione delle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie, per la realizzazione del programma, per
l’analisi sistematica dei risultati rilevati e per la verifica dell’idoneità degli interventi disposti, il Ministro della pubblica
istruzione si avvale della collaborazione del Centro europeo dell’educazione, della Biblioteca di documentazione
pedagogica, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, nonché di enti specializzati,
universitari e non universitari, pubblici e privati, e di associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della qualità di
servizi.
4. Ai fini della verifica degli obiettivi conseguiti il Ministero provvede a presentare una relazione annuale concernente
gli interventi effettuati, compresi quelli volti all’ottimizzazione dei flussi di spesa, i cui dati sono valutati in sede di
determinazione degli stanziamenti di bilancio.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 17, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 604.
Rinvio.
1. Per quanto non previsto dal presente testo unico al personale della scuola si applicano le norme concernenti gli
impiegati civili dello Stato.
PARTE IV
Ordinamento dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale
TITOLO I
Ordinamento degli uffici e del relativo personale
Art. 605.
Competenze del Ministero della pubblica istruzione.
1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi uffici centrali e periferici, ai servizi relativi
all’istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica.
2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti:
a) vigilanza sull’Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalità stabilite dalla legge 1° giugno 1942,
n. 901, istitutiva dell’ente;
b) vigilanza sull’Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 , ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
modificazioni e secondo le norme dello statuto dell’ente; sono iscritti d’ufficio all’Ente, e sottoposti alla ritenuta di cui
all’articolo 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di
ruolo delle scuole primarie statali, i docenti di ruolo delle scuole primarie statali, i docenti di ruolo delle scuole
materne statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull’Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell’articolo 2
della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto dell’ente; nel potere di sorveglianza è compresa la
facoltà di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all’impiego, da parte dell’ente, del contributo annuo, a carico
dello Stato, di lire 150 milioni, previsto dall’articolo 1 della predetta legge;
d) vigilanza sull’Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio
1987, n. 46 ;
e) vigilanza sull’Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ai sensi dell’articolo 1
della legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresì la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.
Art. 606.
Attribuzioni dell’Amministrazione centrale.
1. Nell’àmbito delle competenze di cui all’art. 605, spetta all’amministrazione centrale:
a) coordinare l’attività delle scuole di ogni ordine e grado nel quadro degli obiettivi di educazione e formazione
dell’infanzia e della gioventù;
b) collaborare con le amministrazioni interessante all’ordinamento delle scuole all’estero;
c) promuovere la diffusione delle tematiche attinenti alla formazione ed ai rapporti tra scuola e mondo dell’arte, della
cultura e della scienza mediante congressi, mostre, esposizioni, incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi
e ricerche;
d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza previste dal presente testo unico in ordine alle scuole non statali
di ogni ordine e grado, ai corsi di preparazione agli esami, alle scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 607.
Ministro.
1. Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e verifica la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle direttive generali impartite, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 , come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, ed in particolare
esercita i compiti indicati nell’articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall’articolo 8
del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2. Il Ministro esercita altresì i compiti allo stesso demandati dalle disposizioni del presente testo unico e da altre
disposizioni di legge.
Art. 608.
Sottosegretari di Stato.
1. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Art. 609.
Gabinetto del Ministro e segreterie particolari.
1. Per la costituzione e il funzionamento del gabinetto del Ministro e delle segreterie particolari dei sottosegretari di
Stato e per il personale addetto a tali uffici trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo
luogotenenziale 27 marzo 1944, n. 335, nel regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100 , nel decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112 , nell’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 22 luglio 1947, n. 735 e nell’articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 610.
Dirigenti.
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, ai
dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
2. Ai dirigenti, in relazione alla qualifica, all’ufficio a cui sono preposti o ai compiti loro assegnati, si applicano le
disposizioni contenute nel capo II del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 compatibili con le
disposizioni dei predetti decreti legislativi.
3. L’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e l’individuazione degli uffici
corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni sono disposte ai sensi dell’articolo 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
Art. 611. (1)
[Ordinamento degli uffici dell’Amministrazione centrale.
1. Fino a quando non sarà definito il suo nuovo ordinamento ai sensi dell’articolo 616, l’Amministrazione centrale del
Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:
Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;
Direzione generale dell’istruzione elementare;
Direzione generale dell’istruzione secondaria di primo grado;
Direzione generale dell’istruzione classica, scientifica e magistrale;
Direzione generale dell’istruzione tecnica;
Direzione generale dell’istruzione professionale;
Direzione generale per gli scambi culturali;
Direzione generale per l’istruzione media non statale;
Ispettorato per l’istruzione artistica;
Ispettorato per l’educazione fisica e sportiva;
Ispettorato per le pensioni;
Servizio per la scuola materna.
2. Presso l’Amministrazione centrale operano il centro studi per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 90 e l’ufficio di
statistica posto alle dipendenze funzionali dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
3. Per le indagini statistiche svolte dall’ufficio di statistica per gli scopi conoscitivi propri dell’amministrazione della
pubblica istruzione si applicano le disposizioni dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
4. Presso l’Amministrazione centrale è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 9, D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.
Art. 612.
Consiglio di amministrazione – organi competenti in materia disciplinare.
1. Ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni, presso l’Amministrazione centrale della pubblica istruzione è costituito il consiglio di amministrazione.
2. La composizione del consiglio di amministrazione è modificata secondo quanto disposto dall’articolo 48 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, che ha abrogato le norme che prevedono forme di
rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione.
3. Per gli organi competenti in materia disciplinare si osservano le disposizioni dell’articolo 59 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 613.
Ufficio scolastico regionale.
[1. L’Ufficio scolastico regionale, con sede nel capoluogo di ogni regione, salvo quanto previsto dagli articoli 617, 618 e
619, provvede, alle dipendenze del Ministro, allo svolgimento di compiti inerenti alle procedure concorsuali per il
personale della scuola e per il personale dell’amministrazione scolastica periferica, al calendario scolastico, nonché dei
compiti previsti dalle disposizioni del presente testo unico. A tale ufficio è preposto il sovrintendente scolastico.] (1)
[2. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19
e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di
dirigente.] (1)
3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell’arredamento e degli impianti
dell’acqua, dell’illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l’amministrazione della provincia in cui ha
sede l’ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale in
misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.
(1) Comma abrogato dall’articolo 9, D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.
Art. 614. (1)
Provveditorato agli studi.
[1. Il provveditorato agli studi ha sede nel capoluogo di ogni provincia, salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2
lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quanto previsto dagli articoli 617, 618 e 619 del presente testo unico.
2. Le funzioni di provveditore agli studi sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e
25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di
dirigente.
3. Il provveditore agli studi sovraintende, alle dipendenze del Ministro, alla istruzione materna, elementare, media,
secondaria superiore e artistica; vigila sulla applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti di istruzione e di
educazione pubblica e privata della provincia; dispone nei casi gravi e urgenti la temporanea sospensione delle lezioni;
promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi e svolge tutti gli altri
compiti, demandatigli dalle disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni di legge.]
4. L’Amministrazione provinciale è tenuta a fornire i locali per il provveditorato agli studi e a provvedere
all’arredamento e alla manutenzione dei medesimi.
(1) Articolo così modificato dall’articolo 9, D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.
Art. 615.
Personale.
[1. Le dotazioni organiche del personale dell’amministrazione della pubblica istruzione appartenente alle qualifiche
previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9 , convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 1986 n. 78, sono provvisoriamente rideterminate ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e sono successivamente definite ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni.] (1)
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni.
(1) Comma abrogato dall’articolo 9, D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.
Art. 616. (1)
[Riorganizzazione degli uffici.
[1. Gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione sono ridefiniti ai sensi degli articoli 2, 5,
6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
2. Nell’ambito della riorganizzazione degli uffici sono individuati uffici per le relazioni con il pubblico ai sensi
dell’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 9, D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.
Art. 617.
Regione Valle d’Aosta.
1. Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365 , i servizi dalla legge
attribuiti al provveditorato agli studi sono demandati, nella Regione Valle d’Aosta, alla Sovrintendenza agli studi per la
Valle d’Aosta. Ai relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed eventualmente con funzionari dello
Stato, comandati, su sua richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 le competenze attribuite al
sovrintendente scolastico regionale nei confronti del personale della scuola sono esercitate dal Sovrintendente agli
studi per la Valle d’Aosta, il quale è funzionario della regione.
Art. 618.
Provincia di Trento.
1. Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , la provincia di
Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dal citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 .
2. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma 1, in materia di amministrazione scolastica nella
provincia di Trento trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6.
3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di Trento, un sovrintendente
scolastico, scelto tra i dirigenti dell’amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell’amministrazione scolastica
periferica con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale della carriera direttiva dell’amministrazione provinciale
con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale
ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.
4. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria, che le vigenti
disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia può attribuire al
sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria competenza.
5. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo, il sovrintendente esercita altresì le attribuzioni che sono
deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 5 avverso provvedimenti non definitivi adottati dal
sovrintendente sono decisi dal Ministero della pubblica istruzione.
7. Il sovrintendente scolastico esercita inoltre le attribuzioni previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 .
Art. 619.
Provincia di Bolzano.
1. A norma dell’articolo 1 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4
dicembre 1981, n. 761 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , le attribuzioni
dell’amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare, media, secondaria superiore
e artistica esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti
pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell’àmbito del proprio territorio, dalla provincia di
Bolzano, ai sensi e nei limiti dell’articolo 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
2. Per l’amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle
località ladine il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un
sovrintendente scolastico.
3. Per l’amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di
Bolzano, sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata
dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
4. Per l’amministrazione delle scuole delle località ladine, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente
scolastico su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.
Art. 620.
Regione siciliana.
1. Nel territorio della regione siciliana l’ufficio scolastico regionale e i provveditorati agli studi, nello svolgimento delle
funzioni attribuite alla regione, si attengono alle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
Art. 621. (1)
[Disposizioni particolari per l’accesso alla qualifica di dirigente amministrativo.
1. Le particolari disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, continuano ad
applicarsi limitatamente ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente testo unico.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 9, D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.
Art. 622. (1)
[Disposizioni particolari.
1. Al personale di cui al decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 1988, n. 353, continuano ad applicarsi le citate disposizioni legislative.
2. Il Ministero della pubblica istruzione istituisce ed aggiorna annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti
scolastici regionali, l’elenco degli uffici scolastici provinciali e regionali che, alla data del 1° gennaio risultano carenti di
personale rispetto alla pianta organica. Qualora si verifichino carenze di organico a livello provinciale, il Ministro
bandisce, con proprio decreto, entro e non oltre la data del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base regionale, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , per la copertura dei posti
vacanti, nel limite richiesto dall’esigenza di non superare l’organico complessivo dell’Amministrazione. Il numero dei
posti da mettere a concorso, per le singole province, sarà proporzionale al numero dei posti ivi vacanti.
3. Lo svolgimento dei concorsi è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni annualmente fissate dalla legge
finanziaria per le assunzioni nel pubblico impiego.
4. I concorsi di cui al comma 2 sono espletati, entro il 31 luglio di ogni anno, presso gli uffici scolastici regionali nei
medesimi giorni e con le medesime prove scritte, decise dal Ministro della pubblica istruzione, per tutte le sedi dei
concorsi.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati entro la fine dello stesso anno.
6. Le commissioni esaminatrici, composte secondo i criteri previsti dalle leggi vigenti, sono nominate con decreto del
Ministero della pubblica istruzione. I componenti sono nominati tra i funzionari e i docenti che prestano servizio nelle
regioni presso i cui uffici scolastici regionali i concorsi devono svolgersi.
7. Le domande di partecipazione ai concorsi vengono presentate, secondo le modalità previste dal bando, presso gli
uffici scolastici regionali competenti.
8. I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti nella regione in cui hanno partecipato al concorso e non
possono essere trasferiti, né assegnati a qualsiasi titolo presso uffici compresi in regioni diverse da quella di prima
assunzione per almeno cinque anni, salva l’ipotesi di grave incompatibilità di cui all’articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
9. Il predetto periodo non può costituire titolo preferenziale per i successivi trasferimenti a domanda.
10. Sono altresì vietati i trasferimenti o le assegnazioni a qualsiasi titolo nelle province in cui la consistenza del
personale è pari o superiore rispetto a quella prevista dalla pianta organica provinciale.
11. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme vigenti in materia di concorsi statali.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 9, D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.
.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 612, nell’Amministrazione centrale operano i seguenti organi collegiali:
a) il Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni previste dall’articolo 146 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
b) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all’articolo 23;
c) la Consulta presso il centro studi per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 90;
d) la Commissione centrale per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento nei conservatori di musica e nelle
accademie di cui all’articolo 272;
e) il Comitato tecnico scientifico per la formulazione di proposte in materia di interventi a favore di alunni in particolari
condizioni di disagio, di cui all’articolo 326;
f) la Commissione per i pareri in materia di insegnamenti a titolo privato nelle accademie di belle arti, di cui all’articolo
211, comma 1;
g) la Commissione per i pareri in materia di conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura o dell’arte,
di cui all’articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093;
h) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze per l’insegnamento di specifiche discipline negli istituti d’arte e
nei licei artistici di cui all’articolo 524.
Art. 624.
Organi collegiali operanti nell’amministrazione periferica.
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 575 e seguenti nell’amministrazione periferica operano i seguenti organi
collegiali:
A – Presso gli uffici scolastici regionali:
1 – la Commissione sindacale di cui all’articolo 597;
2 – per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d’insegnamento slovena il sovrintendente
scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;
b) da due presidi, di cui uno di scuola media, un direttore didattico e tre docenti, di cui uno della scuola primaria,
uno della scuola media e uno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di lingua slovena preposti dal
personale docente e direttivo delle rispettive scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello
di Gorizia, con voto limitato. La Commissione è altresì competente in materia di formazione degli elenchi del personale
direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale docente
delle scuole con lingua di insegnamento slovena ai sensi dell’articolo 426.
B – Presso i provveditorati agli studi:
1) il Consiglio scolastico provinciale di cui all’articolo 20;
2) il Consiglio di amministrazione provinciale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all’articolo 549;
3) la Commissione di disciplina provinciale del predetto personale di cui all’articolo 577;
4) la Commissione delle graduatorie per gli incarichi di presidenza di cui all’articolo 477, comma 2;
5) le Commissioni per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento di cui all’articolo 525;
6) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze del personale amministrativo tecnico e ausiliario, di cui
all’articolo 586;
7) la Commissione sindacale di cui all’articolo 597;
8) la Commissione per il parere in materia di conti consuntivi delle scuole di cui all’articolo 28.
PARTE V
Scuole italiane all’estero
TITOLO I
Istituzione ed ordinamento
Capo I
Disposizioni generali
Art. 625.
Istituzioni scolastiche ed educative – Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti.
1. Il Governo della Repubblica ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all’estero scuole ed altre istituzioni
educative.
2. L’azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 è esercitata dal
Ministero degli affari esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari.
3. Il Ministero degli affari esteri inoltre promuove ed attua all’estero iniziative scolastiche e attività di assistenza
scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.
Art. 626.
Amministrazione, coordinamento e vigilanza.
1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e le altre iniziative di cui all’articolo 625 è
messo a disposizione del Ministero degli affari esteri un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con
qualifica funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli dell’amministrazione centrale e periferica della
pubblica istruzione, dell’amministrazione universitaria e di personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola,
nel limite complessivo di 100 unità.
2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l’amministrazione di istituzioni scolastiche italiane
funzionanti all’estero, è assegnato un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle
funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Detto contingente è determinato annualmente con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall’amministrazione di
appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro. Ad esso sono affidate mansioni
corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di appartenenza.
4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di
appartenenza.
Capo II
Scuole ed istituzioni educative statali
Art. 627.
Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali.
1. All’istituzione, alla trasformazione ed alla soppressione delle scuole statali si provvede con decreto del Ministro degli
affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 628.
Acquisto o costruzione degli edifici.
1. Per provvedere all’acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole italiane all’estero la cassa depositi e prestiti
è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d’ammortamento da pagarsi con i relativi
interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
2. L’ammontare dei mutui di cui al comma 1 è limitato in modo che le quote d’ammortamento comprensive degli
interessi siano contenute nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
3. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1 si applicano le norme vigenti sulla contabilità
generale dello Stato e sull’esecuzione delle opere pubbliche in quanto ciò sia possibile e compatibile con le leggi e con
gli usi vigenti nel luogo.
Art. 629.
Ordinamento.
1. Con provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione le scuole italiane statali all’estero
sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle
corrispondenti scuole statali del territorio nazionale. Ai titoli di studio in esse conseguiti è riconosciuto valore legale.
2. I programmi didattici delle predette scuole sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione.
Art. 630.
Insegnamento religioso.
1. L’insegnamento della religione cattolica è impartito in conformità delle disposizioni richiamate dall’articolo 309. Può
essere consentito l’insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.
Art. 631.
Libri di testo.
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo si applicano, in materia di libri di testo, le disposizioni di cui alla parte II,
titolo III, capo V del presente testo unico.
2. Agli alunni delle scuole primarie italiane funzionanti all’estero, statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato italiano e agli iscritti e frequentanti le altre istituzioni educative o partecipanti alle altre
iniziative scolastiche dell’istruzione elementare i libri di testo sono forniti gratuitamente dal Ministero degli affari esteri.
3. Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo adottati nelle scuole e nelle istituzioni di cui al comma 2 è quello
stabilito a termini dell’articolo 153.
4. Per i libri di testo che siano difformi, per le particolari caratteristiche delle anzidette scuole ed istituzioni funzionanti
all’estero, dai libri adottati nel territorio nazionale, il prezzo massimo di copertina è stabilito annualmente con decreto
del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell’industria e
commercio.
5. Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all’articolo 153, comma 2 è praticato anche per gli acquisti effettuati a carico
del Ministero degli affari esteri.
Art. 632.
Contributi degli alunni.
1. Gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono tenuti al pagamento di contributi annuali, la
cui misura è determinata dal Ministro degli affari esteri, con riguardo alla sede e al tipo di scuola, in modo che non
superi i due terzi dell’ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati gli alunni dei corrispondenti istituti e scuole
statali del territorio nazionale.
2. Gli alunni delle scuole materne e delle scuole primarie e medie sono di norma esentati dal pagamento di tasse e
contributi.
Capo III
Scuole non statali
Art. 633.
Concorso al mantenimento delle scuole non statali.
1. Al mantenimento delle scuole italiane all’estero che dipendono da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli
affari esteri può contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia dotandole di libri e di materiale didattico, sia
destinandovi docenti statali secondo quanto previsto dal presente testo unico.
Art. 634.
Riconoscimento delle scuole non statali.
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, le scuole italiane
all’estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole italiane
statali all’estero possono essere pareggiate a queste ultime oppure possono ottenere il riconoscimento del valore
legale degli esami finali, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale
di studio conseguito nelle seconde è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.
Art. 635.
Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali.
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, a titoli di studio
rilasciati da scuole secondarie italiane all’estero che non siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole
statali italiane può essere concesso il riconoscimento legale, previo superamento di un esame integrativo da svolgersi
presso scuole secondarie del territorio nazionale, con modalità e nei limiti stabiliti nel decreto medesimo.
Capo IV
Iniziative e attività a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti
Art. 636.
Iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica.
1. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste
dall’articolo 625, comma 3, istituisce:
a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l’inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole
dei paesi di immigrazione;
b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di
immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;
c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza
di scuola italiana elementare e media;
d) scuole materne e nidi di infanzia;
e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non finalizzati al rilascio di titoli di studio.
2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire, all’estero, di provvidenze scolastiche ed integrative della
scuola, per quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto
riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.
Art. 637.
Programmi, esami, titoli di studio.
1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi,
corsi e scuole di cui all’articolo 636 e ogni altra disposizione per l’applicazione del medesimo articolo sono stabiliti con
decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
2. Salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze, le disposizioni emanate in base al comma 1 devono
conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.
Art. 638.
Iniziative integrative dell’azione del Ministero degli affari esteri.
1. A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica, nonché di formazione e perfezionamento professionali,
assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali che perseguano gli stessi fini di quelle di cui all’articolo 625,
comma 3 ed integrino in modo idoneo l’azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di
concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, ai sensi degli
articoli 639 e seguenti.
TITOLO II
Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo I
Destinazione all’estero
Art. 639.
Contingenti del personale da destinare all’estero.
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente
competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all’estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui
all’articolo 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni
scolastiche italiane all’estero di cui all’articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie
estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad
osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto
disposto dall’articolo 597. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa.
2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale.
3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unità.
Art. 640.
Selezione e destinazione all’estero del personale.
1. Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all’estero,
comprese quelle di cui all’articolo 636, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, è scelto
esclusivamente tra il personale di ruolo che abbia superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di
appartenenza e che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.
2. La destinazione alle istituzioni di cui al comma 1 per l’esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, fatto
salvo quanto previsto dal comma 16 per i compiti di lettore e dall’articolo 673, comma 3, è disposta, annualmente, nei
limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell’articolo 639, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle
esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle
categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e
diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze
sopravvenute.
3. Alla destinazione all’estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali con riferimento
specifico alla preparazione necessaria per l’espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all’estero.
4. L’accertamento di cui al comma 3 è effettuato mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e
culturali.
5. Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono nella trattazione articolata di argomenti
culturali e professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere all’estero, e nell’accertamento della
conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.
6. Gli esami sono indetti ogni triennio con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri
competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto.
7. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 80 per le prove di esame e 20 per titoli professionali e
culturali.
8. Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 56/80. Sono
ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella
minima determinata dai decreti di cui ai commi 14 e 15.
9. Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato
detti esami.
10. Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella
valutazione dei titoli.
11. Sono destinati all’estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale
sono stati indetti gli esami.
12. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti. Nei casi di
sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante
ricorso alle predette graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami
sono indetti anche prima della scadenza triennale.
13. Le graduatorie di merito e l’elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di trasferimento del personale già in
servizio all’estero sono pubblicati negli albi del Ministero degli affari esteri e di quelli competenti in rapporto alle
categorie di personale richiesto, previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
14. Il Ministro degli affari esteri determina, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole
categorie di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate all’estero in relazione alle varie funzioni da
svolgere, le modalità di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono
le destinazioni, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresì dei criteri di valutazione dei
titoli. Il predetto decreto detta inoltre le disposizioni generali per l’organizzazione dei corsi di formazione per il
personale destinato all’estero che dovranno essere orientati particolarmente alla conoscenza della realtà culturale e
sociale in cui il personale stesso è chiamato ad operare.
15. Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni ed iniziative di cui all’articolo 625, alle scuole
europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del
punteggio tra le singole prove e la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri.
16. Come docenti o lettori presso università e istituzioni scolastiche straniere all’estero sono destinati docenti
universitari e docenti delle scuole secondarie. Alle istituzioni scolastiche straniere all’estero può essere assegnato
anche personale docente della scuola primaria.
Art. 641.
Composizione delle commissioni giudicatrici.
1. Per il personale da destinare alle istituzioni di cui al comma 15 dell’articolo 640, le commissioni giudicatrici degli
esami sono presiedute da un docente universitario di ruolo o da un ispettore tecnico o, tranne che trattasi di destinare
all’estero personale ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio.
2. Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno
appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di
servizio all’estero, ed un esperto per materie specifiche. Dette commissioni possono essere integrate con eventuali
membri aggregati per l’accertamento di specifici requisiti professionali e linguistici, ai fini dell’espletamento delle
funzioni all’estero.
3. In relazione al numero degli aspiranti le commissioni possono essere integrate in modo da costituire
sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni.
4. I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente universitario o al personale ispettivotecnico,
direttivo o docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati, rispettivamente,
dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della pubblica istruzione a seguito di
sorteggio tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati dal Consiglio universitario nazionale o dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
5. Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a
seconda del personale cui si riferisce la destinazione all’estero.
Art. 642.
Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo.
1. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono assegnati alla sede di servizio con decreto del Ministro degli
affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono.
2. Il predetto personale è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni con provvedimento
dell’amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro.
3. Per la sostituzione del personale ispettivo, tecnico, direttivo e docente destinato all’estero il Ministero della pubblica
istruzione ha facoltà di provvedere di anno in anno con l’assegnazione di personale di ruolo.
4. Il collocamento fuori ruolo dei docenti elementari e di scuola materna è disposto con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del competente
provveditore agli studi.
Art. 643.
Durata massima di permanenza all’estero.
1. La permanenza all’estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici.
2. E’ fatta salva la possibilità di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche previo superamento delle
procedure di selezione di cui all’articolo 640.
3. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la Scuola europea di Varese, si applicano le norme dello
statuto del personale docente di dette scuole.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1988, n. 213 e all’articolo 5, comma 5 del decreto-legge 3
maggio 1988, n. 140 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e successive modificazioni, in
quanto applicabili.
Art. 644.
Periodi minimi di permanenza all’estero.
1. Il personale destinato all’estero assume l’obbligo di risiedere all’estero per una durata non inferiore a tre anni.
2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all’estero, le spese di rimpatrio
sono a carico dell’interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.
3. La destinazione da una ad altra sede all’estero non può aver luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede,
salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.
Art. 645.
Rapporti informativi.
1. Nei confronti del personale per il quale restano salvi, ai sensi dell’articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , i
rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali, la redazione dei rapporti e l’attribuzione dei giudizi spettano al
capo della missione diplomatica o dell’ufficio consolare di I categoria.
Art. 646.
Richiamo per ragioni di servizio.
1. La destinazione all’estero può cessare in qualunque momento, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per
ragioni di servizio.
2. Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all’attività tecnica di istituto, deve essere preventivamente sentito il
Ministro per la pubblica istruzione per il personale da lui dipendente.
Art. 647.
Assegnazione alle sedi metropolitane.
1. All’atto della restituzione ai ruoli di provenienza i docenti universitari riacquistano la cattedra nella Università alla
quale appartengono. Gli ispettori tecnici, i capi di istituto e i docenti riacquistano la sede nella quale erano titolari al
momento della loro destinazione all’estero, se il loro servizio all’estero non sia durato oltre un triennio e non sia
cessato per motivi di demerito.
2. I capi di istituto e i docenti, nel caso che il loro servizio sia durato oltre tre anni, hanno la facoltà di richiedere di
essere destinati con diritto di priorità, qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, nella sede scolastica
nella quale erano titolari all’atto della loro destinazione all’estero, ovvero ad una sede, a scelta dell’amministrazione
scolastica, fra tre da essi indicate, nelle quali vi sia vacanza. Tale facoltà per i capi di istituto o per i docenti di scuole
secondarie è limitata alle sedi in cui vi siano gli stessi tipi di scuola o di istituto di quelle di provenienza.
Art. 648.
Divieto di assunzione di personale precario.
1. Alle istituzioni scolastiche statali all’estero è fatto divieto di assumere personale precario anche con rapporto di
diritto privato.
2. Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e
improduttive di effetti, ferma restando la responsabilità dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano
disposte.
Art. 649.
Sostituzione di docenti temporaneamente assenti.
1. I docenti temporaneamente assenti per non più di sei giorni nelle scuole italiane all’estero sono sostituiti mediante
ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti di ruolo già in servizio. Le ore, così ripartite, eventualmente
eccedenti l’orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall’articolo 491 sono retribuite come ore
soprannumerarie in conformità alle disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, di norma, anche alla sostituzione dei docenti temporaneamente
assenti nelle istituzioni di cui all’articolo 636.
Art. 650.
Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra.
1. Nelle scuole statali di istruzione secondaria all’estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie
obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra i docenti di ruolo già in servizio con
abilitazione specifica od affine, secondo i criteri indicati dall’articolo 649.
2. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l’orario settimanale obbligatorio di insegnamento sono retribuite con
le modalità di cui allo stesso articolo 649.
Art. 651. (1)
Supplenze di insegnamento.
1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650, i presidi e i direttori didattici possono conferire
con motivato provvedimento supplenze temporanee a norma del presente articolo.
2. I capi d’istituto compilano apposite graduatorie di personale abilitato e non abilitato, in possesso del titolo di studio
prescritto per impartire l’insegnamento secondo la normativa italiana, vistate dall’autorità consolare, relativamente a:
a) personale residente nel Paese ospite;
b) personale non residente nel Paese ospite.
3. Di norma le supplenze vengono conferite al personale di cui al comma 2, lettera a). Tale conferimento è disciplinato
dalla legge italiana. Tuttavia, qualora non sia possibile nominare personale residente, o qualora nel Paese ospite sia
obbligatorio applicare la legge locale in materia, le supplenze possono essere conferite al personale di cui al comma 2,
lettera b).
4. La retribuzione dei supplenti è determinata in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate. Per il personale
di cui al comma 2, lettera a), essa è equivalente a quella che percepirebbe in territorio metropolitano per analoghe
funzioni o, se più favorevole, alla retribuzione corrisposta localmente per analoga attività. Per il personale di cui al
comma 2, lettera b), essa è invece determinata sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18 , e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall’articolo 658.
5. Il personale supplente, residente o non residente, è nominato per il tempo strettamente necessario ad assicurare
l’attività didattica.
6. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di
giorni inferiori a undici, salvo che nelle istituzioni di cui all’articolo 636.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 26, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.
Capo II
Situazioni particolari
Art. 652.
Comando.
1. Ai posti delle istituzioni scolastiche italiane all’estero che non si siano potuti conferire a termine dell’articolo 640, si
provvede mediante comando, per un periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal
Ministero della pubblica istruzione.
2. L’accertamento dei requisiti di idoneità del personale da comandare è effettuato dalla commissione di cui all’articolo
1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 , come modificato dall’articolo unico
della legge 13 novembre 1980, n. 789.
3. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto alla sede che occupava nel territorio
nazionale.
4. L’onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.
Art. 653.
Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall’ordinamento
scolastico italiano.
1. In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti
dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all’estero in base alla
normativa dei paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste nell’ordinamento scolastico italiano.
2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all’articolo
157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento alla tabella di cui all’articolo 658.
Art. 654.
Personale non docente da assumere per speciali esigenze.
1. Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche, determinate con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, e in mancanza di
specifiche graduatorie, le scuole statali all’estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari
esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti, da
utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un
contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell’ambito del quale sono fissate le aliquote di
personale da adibire, rispettivamente, a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.
2. Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e
di concetto presso le istituzioni statali scolastiche italiane all’estero può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo
in base al quale è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i commi 5 e 6 dell’articolo 673.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui
all’articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive integrazioni e
modificazioni, con riferimento alla tabella di cui all’articolo 658.
4. Al personale assunto sul posto e addetto alle scuole italiane con funzioni di medico scolastico e vicedirettore di
nazionalità straniera è corrisposta una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col
provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura non superiore alle
retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi
con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 655.
Legge regolatrice dei contratti.
1. Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli articoli 653 e 654 sono regolati dalla legge
locale, fatto salvo quanto previsto, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dei predetti articoli.
Art. 656.
Norme applicabili al personale A.T.A..
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si estendono le norme dettate, nel presente titolo, per il personale
docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.
2. Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario l’articolo 143 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Capo III
Trattamento giuridico ed economico
Art. 657.
Corresponsione della retribuzione metropolitana.
1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente e
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del
Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche all’estero, comprese
le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell’amministrazione di appartenenza. Detto
trattamento economico continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all’atto del collocamento fuori
ruolo.
Art. 658. (1)
Assegni di sede.
1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e
continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal
giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente
carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero. Tale assegno è costituito:
a) dall’assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 9;
b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per
gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
commissione di cui all’articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni
statistiche dell’O.N.U., del Fondo monetario internazionale e dell’Unione europea, nonché dalle relazioni dei capi di
rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del
Ministero e degli uffici all’estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l’altro, del costo degli all’oggi
e dei servizi, nonché del corso dei cambi.
3. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di
ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.
4. Qualora due dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all’estero o nella
stessa città seppure in uffici diversi, l’assegno di sede viene ridotto per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
5. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione dell’assegno personale e che continui ad occupare
un posto all’estero compete l’intero trattamento previsto per il territorio nazionale, escluse le indennità per i servizi o
funzioni di carattere speciale.
6. L’assegno di sede è conservato per intero durante il periodo delle ferie annuali stabilito dalle disposizioni vigenti per
il personale della scuola in servizio all’estero per un massimo di cinquantadue giorni lavorativi, complessivamente in
ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio e le 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi della legge 23
dicembre 1977, n. 937. Ai fini del relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.
7. L’assegno di sede non compete al personale in servizio all’estero che usufruisca del periodo di ferie in Italia prima
che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all’estero.
8. L’assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorità o ente all’estero una
retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorità o ente.
9. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero o nelle altre iniziative e
attività previste nel titolo I sono così determinati:
Assegno mensile lordo lire
A) PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE E
PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE E
UNIVERSITARIE STRANIERE:
1. Ispettore tecnico:1.700.000
2. Direttore didattico con funzioni ispettive:1.560.000
3. Preside di istituto di istruzione superiore:1.534.000
4. Preside di scuola media:1.534.000
5. Direttore didattico:1.534.000
6. Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso università istituti superiori e conservatori stranieri:1.400.000
7. Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria superiore:1.311.000
8. Docente nelle scuole secondarie superiori o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di secondo
grado:1.260.000
9. Lettore incaricato anche di attività extra accademiche:1.260.000
10. Docente incaricato della presidenza di scuola media:1.219.000
11. Insegnante elementare o di scuola materna incaricato di funzioni direttive:1.165.000
12. Lettore:1.160.000
13. Docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di primo grado:1.151.000
14. Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore:1.105.000
15. Insegnante elementare o di scuola materna o presso istituti stranieri di istruzione primaria:1.105.000
B) PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (A.T.A.) IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ITALIANE:
16. Responsabile amministrativo:1.105.000
17. Assistente amministrativo:949.000
18. Collaboratore scolastico:805.000
10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere periodicamente aggiornati con decreto del Ministro degli affari
esteri, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della
variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi rilevato dall’ISTAT. La variazione dell’indennità base non
potrà comunque comportare un aumento automatico dell’ammontare in valuta degli assegni corrisposti all’estero.
Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all’indennità
integrativa speciale prevista per l’interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale
indennità.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 27, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.
Art. 659. (1)
Aumenti per situazione di famiglia.
1. L’assegno di sede all’estero è aumentato del 20 per cento a favore del personale coniugato, il cui coniuge non
eserciti attività lavorativa retribuita ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a
quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico. Nel caso in cui il coniuge fruisca di
trattamento pensionistico costituito con contributi versati, in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico
dell’erario o di enti previdenziali, l’importo della pensione viene detratto dall’aumento per situazione di famiglia.
2. L’aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio, separazione legale o
consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da
giudice straniero anche se non delibati.
3. All’impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell’assegno di sede commisurato al 5 per cento
dell’assegno di sede che nello stesso Paese è previsto per il posto di docente nelle scuole medie o presso istituti
stranieri di istruzione secondaria di primo grado.
4. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempreché minorenni, i figli
legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente
matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle
condizioni previste dall’articolo 7, comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364.
5. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per “assegno di sede” quello previsto dal comma 1 dell’articolo 658 e
per “assegno personale” quello risultante dall’eventuale cumulo dell’assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza
della situazione di famiglia, di cui al presente articolo.
6. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5
dell’articolo 173, al comma 4 dell’articolo 174, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 28, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.
Art. 660. (1)
All’oggi demaniali all’estero.
1. Al personale che usufruisca di alloggio demaniale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
661. Indennità di sistemazione.
1. All’atto dell’assunzione del servizio in ciascuna sede all’estero, il personale ha diritto ad una indennità di
sistemazione, nella misura di una mensilità dell’assegno personale spettante per il posto di destinazione. L’indennità
stessa è ridotta del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell’amministrazione.
2. Nel caso di destinazione o trasferimento nella stessa città di dipendenti tra loro coniugati e sempre che il divario fra
le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni, l’indennità di sistemazione spetta soltanto al
dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 29, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.
Art. 662. (1)
Contributo spese per abitazione.
1. Al personale che per l’abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell’assegno
personale spetta un contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21
per cento dell’assegno personale. Esso è concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per
cento del predetto assegno. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell’assegno personale, e per la parte
compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può essere concesso sentito il parere del consiglio di
amministrazione del Ministero degli affari esteri.
3. Nel caso di dipendenti coniugati il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo dei due
assegni.
4. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in
sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante le ferie e nei periodi in cui è
sospeso o diminuito l’assegno personale.
5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalità per la concessione e la
corresponsione del contributo, si applicano le disposizioni dell’articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 . La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell’alloggio spetta al capo dell’ufficio
diplomatico o consolare, cui sono devolute le funzioni di cui all’articolo 647, comma 2, e quelle di cui all’articolo 54 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 30, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.
Art. 663. (1)
Provvidenze scolastiche.
1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di dirigente, il quale abbia figli a carico che
studino in Italia o frequentino all’estero, in località diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o
legalmente riconosciuta, è accordato, a domanda, un contributo mensile di quarantamila lire per ogni figlio in età
compresa tra i dieci e i diciotto anni e di sessantamila lire per ogni figlio in età compresa tra i diciannove e i ventisei
anni.
2. Il contributo è accordato senza la limitazione di cui al comma 1 al personale in servizio nelle sedi particolarmente
disagiate di cui all’articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con
continuità.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 31, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.
Art. 664. (1)
Spese di viaggio per ferie.
1. Le spese di viaggio per e dall’Italia, in occasione di ferie, purché usufruito di norma durante le ferie scolastiche
locali, sono rimborsate ogni 18 mesi nella misura del 90 per cento. Le spese predette sono corrisposte per il percorso
dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i familiari a
carico.
2. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalità stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione delle
spese per il trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il rimborso delle spese relative alla classe immediatamente
superiore a quella economica spetta solo al personale con qualifica dirigenziale ed al coniuge a carico.
3. Il diritto al rimborso delle spese è acquisito dopo lo scadere di 12 mesi di servizio in sede, ancorché i viaggi siano
stati effettuati prima.
4. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei familiari possono aver luogo anche in periodo di tempo non
corrispondente a quello del congedo del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a
domanda, in luogo delle spese di cui al presente articolo e nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per
raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località di studio.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 32, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.
Art. 665.
Viaggi di trasferimento.
1. Per i viaggi di trasferimento all’estero o dall’estero o fra sedi all’estero spetta:
a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative alla prima classe con eventuale supplemento rapido a
tutto il personale nonché di quelle relative al vagone letto in compartimento singolo ai presidi, docenti di scuola
secondaria, ispettori, direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e lettori presso istituzioni scolastiche e culturali
straniere. Il Ministero può autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento
delle spese relative al vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di
altro personale. Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese di viaggio
competono entro i limiti della riduzione stessa;
b) per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive del passaggio e del vitto, per una cabina di prima
classe singola al personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento
singolo, e per un posto di prima classe al restante personale;
c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la classe immediatamente superiore a quella turistica ai
dirigenti scolastici e per la classe turistica al restante personale. (1)
2. Per i tragitti effettuati con altri mezzi si applicano le disposizioni dell’articolo 194 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta il trattamento di cui all’articolo 195 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. Ai viaggi di trasferimento del personale si applicano le disposizioni previste dall’articolo 202 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
5. I trattamenti di cui sopra si estendono, con l’osservanza dei criteri previsti dall’articolo 196, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , ai familiari a carico, di cui all’articolo 659.
6. Il personale che cessi dalle funzioni all’estero per ragioni diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha
diritto per sé e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente capo, delle spese di viaggio e di una
indennità per il trasporto degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o, nei limiti di tali spese, in
altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal
diritto. (2)
(1) Lettera così sostituita dall’articolo 33, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.
(2) Comma così sostituito dall’articolo 33, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.
Art. 666.
Trasporto degli effetti.
1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale che si trasferisce il
pagamento delle spese sostenute nei limiti di kg 500 e di kg 300 per ciascun familiare a carico, elevati a kg 1000 per i
direttori degli istituti di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria superiore ed a kg 500 per ciascun
familiare a loro carico.
2. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al netto di imballaggio. L’imballaggio non può superare i tre quarti
del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro
cubo si considera equivalente a kg 150.
3. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la
resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo l’itinerario, ogni altra operazione necessaria per la
spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti, nonché per l’eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta
giorni.
4. E’ pagata l’assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da
stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
5. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l’Italia, le spedizioni stesse possono essere effettuate, nei limiti di peso
sopraindicati, da qualunque località sita in Italia alla sede di servizio e viceversa.
5-bis. Il Ministero può predisporre secondo condizioni e modalità da stabilire con apposito decreto una lista di società
di trasporti internazionali da abilitare ai fini della ammissibilità della richiesta di rimborso di cui al comma 1. (1)
5-ter. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all’estero o ad uffici ubicati nella stessa
città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 180 giorni, il pagamento
delle indennità di cui al comma 1 è corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il
coniuge fosse a carico. (1)
(1) Comma aggiunto dall’articolo 34, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.
Art. 667.
Trasporto per aereo o automezzo.
1. Qualora i trasporti di cui all’articolo 666 avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa è pagata nei limiti
di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o
marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo è pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo
meno costoso esistente.
2. L’Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei
familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20 kg per il dipendente e di 10 kg per ciascun familiare in
eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia.
Art. 668.
Trattamento del personale con comando annuale.
1. Al personale con comando di cui all’articolo 652 spetta il trattamento di cui agli articoli 658, 662 e 663.
2. L’indennità di cui all’articolo 661 è ridotta alla metà e non spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede.
3. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli effetti a norma degli articoli 665, 666 e 667
con esclusione di quanto riguarda i familiari a carico.
4. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento economico metropolitano.
Art. 669.
Viaggi di servizio.
1. Coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all’estero vengano chiamati temporaneamente in Italia conservano, per
un periodo massimo di dieci giorni oltre quelli necessari per il viaggio, l’intero assegno personale. L’intero assegno
personale è altresì mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni, a coloro che siano trattenuti in Italia per ragioni
di servizio durante o allo scadere del congedo ordinario.
2. A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o in altri paesi esteri, oltre all’assegno personale in godimento,
spetta:
a) nei casi di viaggi nel paese in cui prestano servizio, un’indennità giornaliera pari a un sessantesimo dell’assegno di
sede mensile;
b) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri paesi, un’indennità giornaliera pari a un sessantesimo dell’assegno
base mensile maggiorato del coefficiente previsto per il personale delle istituzioni scolastiche e culturali in servizio nella
sede dove si svolge la missione. In mancanza di tale coefficiente, il coefficiente da applicarsi è stabilito con decreto del
Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all’articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 .
3. Per i viaggi compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di cui all’articolo 665, anche le
spese per la spedizione del bagaglio-presso fino a un peso di 50 kg. I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero degli
affari esteri.
Art. 670.
Modalità di pagamento delle competenze.
1. Per il pagamento delle competenze al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 671. (1)
Trattamento economico durante l’assenza dal servizio.
1. Il limite massimo di assenza dal servizio all’estero, con esclusione dei periodi di ferie, è fissato in complessivi 60
giorni in ragione d’anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermità l’indennità personale è corrisposta per intero per i primi 45 giorni ed è sospesa per
il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di
salute, la corresponsione dell’indennità personale è sospesa.
2. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché ai lavoratori
padri ai sensi della legge 30 dicembre 1997, n. 903, spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l’indennità personale è corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa l’indennità personale è sospesa.
Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall’attuale ordinamento, comportano la restituzione ai ruoli
di provenienza.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 35, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.
Art. 672.
Rinvio.
1. Sono estese al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, nei limiti delle disposizioni del presente
decreto, le provvidenze di cui agli articoli 207, 208 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 concernenti i casi di decesso durante il servizio all’estero, l’indennizzo per danni e l’assistenza sanitaria,
limitatamente, per questa ultima, agli aventi diritto all’assistenza da parte dell’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP).
Art. 673.
Valutazione del servizio prestato all’estero.
1. Il servizio di ruolo prestato all’estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due
anni il doppio e per i successivi con l’aumento di un terzo.
2. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due
anni e d’un terzo per gli anni successivi.
3. Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico possono essere affidate a docenti elementari, che abbiano
superato il periodo di prova, di ruolo normale. Tale servizio costituisce titolo da valutarsi ai fini del concorso a posti di
direttore didattico.
4. Ai fini dell’ammissione ai concorsi a preside, ogni biennio di servizio prestato all’estero presso gli istituti di cultura è
valutato come un anno di insegnamento effettivo; ai fini della valutazione dei titoli, il servizio prestato come direttore
di istituto di cultura è considerato come servizio prestato da preside incaricato.
5. Il servizio prestato all’estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni di
concetto presso le istituzioni statali scolastiche italiane all’estero è equiparato a quello prestato nelle scuole
metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi per l’accesso ai ruoli della quinta qualifica funzionale del
personale predetto.
6. Il servizio prestato all’estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni
esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche italiane all’estero e attestato con certificazione rilasciata
dalle competenti autorità, è valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti dall’articolo 554 per
l’ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale predetto.
Art. 674.
Personale in servizio all’estero presso le «Scuole europee».
1. Salvo quanto per esso previsto nel presente testo unico, al personale in servizio all’estero presso le «Scuole
europee» si applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali.
Art. 675.
Sanzioni disciplinari.
1. Ai docenti e impiegati di ruolo destinati all’estero sono inflitte le sanzioni disciplinari stabilite per le loro rispettive
categorie.
2. La punizione di primo grado è inflitta: dal preside se si tratta di docenti, dal direttore didattico se si tratta di docenti
elementari, dall’agente diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori, ovvero se si tratta di lettori o di
docenti destinati agl’istituti di cui all’articolo 633 e all’articolo 640, comma 16.
3. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli
affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell’interessato.
4. Il docente o impiegato in destinazione all’estero incolpato di una mancanza per la quale è comminata una punizione
più grave di quelle contemplate nei commi 1, 2 e 3, cessa dal servizio all’estero ed è restituito al ruolo d’appartenenza.
5. Tutti gli atti relativi all’accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per l’adozione dei relativi
provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo d’appartenenza.
6. Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un docente di scuola secondaria l’accusa è sostenuta dinanzi
al consiglio di disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri.
Art. 676.
Norma di abrogazione.
1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite
restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.
(Omissis)