Sintesi delle conoscenze e delle abilità che un docente deve possedere
27 Gennaio 2019Ablativo assoluto
27 Gennaio 2019Brevi riflessioni
di A. Lalomia
L’art. 10 (“Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi”) dell’ O.M. n. 19 del 19-02-10, relativa alla mobilità 2010-11 del personale scolastico, recita testualmente: “Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo specifiche istruzioni [……]; la segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti, per consentire una pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare allUfficio territorialmente competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione, entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al sistema informativo delle domande stesse”. (1)
Per quanto riguarda le scuole superiori, poiché il termine ultimo per la trasmissione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è fissato dalla stessa O.M. al 21 giugno 2010, le suddette scuole, sulla base di quanto scritto nell’O.M. medesima, dovrebbero provvedere a tale compito entro il 18 giugno 2010.
Non mi pare che possano esistere dubbi circa tale interpretazione.
Purtroppo, si ha notizia che qualche Ufficio Scolastico Provinciale, con circolare inviata a tutti gli istituti di competenza, quest’anno non ha tenuto conto di tale procedura, chiedendo la consegna a mano nella propria sede delle domande originali di mobilità entro tre giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande stesse alle scuole. Ora, poiché la scadenza era fissata al 22 marzo 2010, le scuole hanno dovuto provvedere al deposito entro il 25 marzo 2010.
Questo spostamento di date (2) rischia di creare dei problemi per quei docenti che dovrebbero correggere semplici errori materiali nelle domande, oppure che vorrebbero integrare le preferenze, visto che non sono riusciti a farlo prima a causa delle lacune presenti nei Bollettini Ufficiali e quindi della mancata conoscenza della reale situazione delle cattedre in tal’une scuole.
Non si tratta di una questione di lana caprina, perché in più casi i docenti non hanno avuto appunto la possibilità di verificare l’effettiva corrispondenza a livello di preferenze tra quanto scritto nei Bollettini Ufficiali e la situazione reale e quindi speravano di poter utilizzare il tempo in cui le domande negli anni scorsi sono rimaste depositate presso la scuola di titolarità (3) per acquisire nuove informazioni. Considerato però che quest’anno in alcune province le scuole hanno dovuto portare entro tre giorni all’USP da cui dipendono le domande in questione, questa opportunità è stata loro negata, danneggiandoli così in modo non trascurabile.
In tal senso, sarebbe il caso che le autorità ministeriali consentissero ai docenti che lo chiedono di integrare la lista delle preferenze con l’aggiunta di nuove sedi e impartissero le opportune disposizioni finalizzate a rendere più attendibili i dati che sono presenti nei Bollettini Ufficiali (4).
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Note
(1) L’Art. 10 riguarda le domande dei docenti ed è a loro che mi riferisco nel testo, anche se alcuni punti valgono pureper il personale ATA. A ben vedere, le problematiche evidenziate in questo breve articolo rappresentano una conferma della tesi secondo cui l’intero comparto dell’istruzione pubblica dovrebbe essere sottoposto a radicali modifiche, ad esempio trasferendo competenze alle regioni, ‘regionalizzando’ le graduatorie di mobilità, introducendo la chiamata diretta da parte dei Dirigenti Scolastici. In effetti, se si attuasse quest’ultima riforma, tutta la farraginosa (e costosissima) impalcatura burocratica che attualmente regola il settore dei trasferimenti diventerebbe superflua ed inutile. Sulle problematiche relative ai trasferimenti, cfr. “Trasferimenti. Tabulati della scuola e dell’USP.”, pubblicato su www.orizzontescuola.it/ il 12-05-09. V. anche: “Trasferimenti, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti. Un appello ai parlamentari.”, pubblicato il 16-01-08 nell’area ‘Mobilità sempre di www.orizzontescuola.it/ , con il titolo “Proposta di modifica sulla mobilità”. Questo secondo testo si collega ad un precedente lavoro apparso il 24-08-07 nella stessa area del medesimo portale (“Modesta proposta relativa alla domanda di trasferimento”) e contiene una “Bozza di proposta di legge a favore di determinate categorie di docenti”, vale a dire di quei docenti che, malgrado le problematiche fisiche che possono debitamente certificare, non sono protetti in maniera adeguata (e talvolta in alcun modo) né dalla legislazione sui trasferimenti, né in altri ambiti.
(2) Al di là degli interrogativi che suscita il mancato rispetto dell’O.M., rispetto che dovrebbe essere vincolante per tutti.
(3) Il periodo di giacenza durava mesi, ma rispondeva appunto ad una logica ben precisa.
(4) La responsabilità di questo scarto, comunque, non va attribuita al Ministero. Dovrebbero essere le scuole ad informare il Ministero delle variazioni -a livello soprattutto di corsi- che si sono verificate da un anno all’altro. Nei citati Bollettini, ad esempio, compaiono istituti con corsi che non sono più operativi da anni per mancanza di iscritti. Inserendo una di queste scuole nella propria domanda di mobilità (proprio perché il corso figura ancora all’interno del “Bollettino”), il docente ha sprecato lo spazio per una preferenza.
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